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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 28/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 792/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco PonIGlione Giudice rel./est. riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 792/2019 avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Fatina Ercolano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cassino (FR) alla via G. Marconi n. 70; ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 C.F._2
atti, dall'avv. Mario Trapani e dall'avv. Annapaola Orsini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli (NA) alla Salita Arenella n. 25;
- resistente
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
- interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del 22.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.7.2019, proponeva domanda di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con l'odierna resistente presso il Comune di Partinico (PA) in data 3.6.2000 (Atto n. 26, p. II, s. A., anno
2000 – Registri dello stato civile del Comune di Partinico), rappresentando l'impossibilità di riconciliarsi con la coniuge, IG.ra . CP_1
In particolare, il ricorrente rappresentava che: - dall'unione matrimoniale nascevano due figli, il 25.4.2002 e il 12.10.2006; - con il passare del tempo, a Per_1 Persona_2
causa delle divergenze caratteriali, la vita coniugale diveniva intollerabile e, pertanto, il IG. chiedeva la separazione personale dalla coniuge;
- il giudizio così instaurato, Pt_1
iscritto a ruolo presso il Tribunale di Siena al n. R.G. 3793/2015, veniva successivamente trasformato in consensuale e, con sentenza n. 415 del 2.5.2017, il Tribunale adito dichiarava la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) Il Cap. corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento per la Parte_1 stessa, la somma mensile di € 300,00, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2016 [….]; Per_ 2) I figli minori, e , restano collocati presso la madre, NA
IG.ra , in regime di affido condiviso;
CP_1
4) Il Cap. corrisponderà alla IG.ra la somma mensile di Parte_1 CP_1
Per_
€1.100,00 (€550,00 ciascuno) a titolo di mantenimento per i figli e Persona_2
con decorrenza dal mese di dicembre 2016, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche, ad eccezione di quelle previste dal Servizio Sanitario Nazionale, che si renderanno necessarie [….]”.
Dunque, decorso il termine di cui all'art. 3 L. 898/70 dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Siena nella procedura di separazione personale e stante la concreta impossibilità di ricostituire il legame coniugale, essendo ormai irreversibile la disgregazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, il ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“a) dichiarare - anche con sentenza non definitiva - la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la IG.ra il 3 giugno del 2000 in CP_1
Partinico(PA); previa audizione dei figli minori, e Persona_4 NA
, b) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente
[...] presso il padre;
c) disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento del coniuge concordato in via di separazione o, in subordine, limitare l'importo dell'assegno in €
100,00 mensili o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia;
d) riservare ogni ulteriore deduzione e con riserva di articolare mezzi istruttori e depositare ulteriori documenti in corso di causa. In ogni caso, con salvezza di ogni altro diritto, ragione od azione e con vittoria di spese e competenze professionali”.
Si costituiva in giudizio la IG.ra , la quale, in via preliminare, non aderiva alla CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, credendo fortemente nel valore della famiglia, e, nel merito, contestando tutte le avverse istanze, eccezioni e conclusioni, chiedeva confermarsi le condizioni già concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, nonché l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della coniuge e dei figli, in misura proporzionale all'aumento di stipendio percepito dal ricorrente a seguito della promozione a Maggiore.
All'esito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi svoltasi in data
17.10.2019, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente disponeva l'audizione dei minori, e , all'udienza del 28.11.2019, all'esito della quale dettava i Per_1 Persona_2
seguenti provvedimenti provvisori:
“1. autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2. conferma l'affidamento condiviso dei figli minori, e Persona_4 NA
, con collocazione prevalente presso il padre;
[...]
3. dispone che la madre possa vedere e tenere con sé i figli tutti i giorni dalle ore 18:00 alle ore 21:00, oltre che, a settimane alterne, dalle ore 8:00 del venerdì alle ore 22:00 della domenica [….];
4. conferma a carico del padre l'assegno divorzile (come già quello di mantenimento) pari
a complessivi € 300,00 mensili in favore della coniuge;
detto assegno deve essere corrisposto, a partire dal mese corrente, l'ultimo giorno di ogni mese all'altro coniuge ed
è soggetto a rivalutazione annua secondo le Tabelle Istat, nella stessa misura percentuale in cui si rivaluta lo stipendio/pensione dell'obbligato;
5. pone le spese ordinarie e straordinarie nella misura del 100% a carico del padre [….]”.
Nel corso del giudizio, entrambi i figli del IG. e della IG.ra , e Pt_1 CP_1 Per_1
, divenivano maggiorenni e, dunque, in sede di comparse conclusionali, Persona_2
le parti riformulavano le proprie conclusioni.
In particolare, con comparsa depositata in data 29.12.2024, il ricorrente concludeva: “In via principale e nel merito: a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la IG.ra il 3 giugno del 2000 in Partinico CP_1
(Registro Atti di matrimonio del Comune di Partinico (PA), Anno 2000, Nr. 26, Parte II,
Serie A); b) rigettare la richiesta di assegno divorzile non sussistendone le condizioni e i presupposti di Legge;
In via subordinata: voglia il Tribunale limitare l'eventuale assegno nel quantum e comunque fissarlo a tempo per i motivi esposti nel presente atto;
In ogni caso: con salvezza di ogni altro diritto, ragione od azione e con vittoria di spese e compensi professionali”.
Con comparsa del 23.12.2024 la resistente, invece, rassegnava le seguenti conclusioni:
“- In accoglimento di tutte le difese, eccezioni e conclusioni della convenuta, confermata
l'attribuzione dell'assegno di divorzio a favore di , disporre il suo aumento in CP_1
almeno Euro 800,00 mensili, necessari per il suo mantenimento, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore e che verrà liquidata dall'adito Tribunale con il suo prudente giudizio equitativo, considerato anche l'ultimo aumento dello stipendio mensile percepito dall'attore a seguito della conseguita ulteriore promozione a Tenente Colonnello, che comporta anche un suo consistente incremento reddituale annuo rispetto a quelli degli anni precedenti quando ricopriva i gradi inferiori di Maggiore, ma sempre riconoscendo a favore della convenuta tutti gli arretrati mensili quale differenza tra la maggiore somma che verrà determinata quale aumento dell'assegno di divorzio rispetto a quella che venne fissata il 28.11.2019 di Euro 300,00 in sede presidenziale, differenza dovuta da calcolare dal mese di Dicembre 2019 e sino alla data di decorrenza del nuovo assegno di divorzio aumentato, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT come per legge;
- Così come già stabilito nel provvedimento presidenziale del 28.11.2019, confermare il mantenimento dei due figli ormai maggiorenni integralmente a carico dell'attore, comprensivo di tutte le spese anche quelle extra;
- Con vittoria di tutte le spese e i compensi professionali di avvocato con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarata anticipazione [….]”.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti e negli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 30.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 cpc.
******
Ciò posto, va accolta la domanda del ricorrente di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti del presente giudizio. Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 della L. 898/1970, essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come
“omnium consortium vitae”, ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato, oltre che dagli artt. 143 -
147 cod. civ., dall'art. 30 della Costituzione.
È, peraltro, ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L. 898/1970, atteso che dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale a quella della proposizione della domanda in esame è trascorso il relativo termine di legge.
Al riguardo giova, infatti, osservare che la separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale non è stata mai interrotta, confermando così il perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
Pertanto, non essendo stata neanche proposta alcuna eccezione di riconciliazione, considerata provata l'impossibilità di ricostituzione del nucleo familiare, non risultando più ipotizzabile una convivenza familiare caratterizzata da quel complesso di rapporti organizzativi, solidaristici e di reciproca assistenza, accompagnati dall'intento di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio oggetto del presente giudizio.
Quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, si condivide il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: “In tema di assegno di divorzio, la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Secondo il parametro composito - assistenziale e perequativo compensativo -, in particolare, occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Solo ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia causalmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi (Cassazione civile sez. I,
05/10/2022, n. 28936).
Ancor più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che:
“l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera IGnificativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n. 24795).
In ogni caso, deve anche considerarsi che, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, occorre tener conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti. Pertanto, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica, intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa e autosufficiente secondo una valutazione di fatto (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/05/2024, n.14691).
Ebbene, nel caso di specie, come risultante dalla documentazione versata in atti (ossia le dichiarazioni dei redditi e i relativi accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza), è netto lo squilibrio reddituale sussistente tra il ricorrente, IG. oggi Tenente Colonnello Pt_1
dei Carabinieri, e la resistente, IG.ra , in costanza di matrimonio ed anche allo stato CP_1
attuale, inoccupata.
D'altronde, nonostante parte resistente non abbia dato prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, non può non tenersi conto del fatto che, in qualità di moglie di un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri (oggi progredito in carriera fino al grado di Tenente Colonnello), sia stata indotta a continui trasferimenti in giro per l'Italia (Sicilia,
Sardegna, Montalcino, Terracina, Venafro), con le conseguenti ed inevitabili difficoltà nel reperire una stabile occupazione lavorativa, dovendo - per di più - provvedere da sola, stante la lontananza da tutte le persone care, alla cura, all'educazione e alla crescita dei due figli.
Tra l'altro, nessuna contestazione è stata sollevata da parte ricorrente in merito all'impegno profuso dalla IG.ra nell'occuparsi a tempo pieno della casa, della prole e di CP_1
qualsiasi eIGenza relativa al nucleo familiare durante tutto il periodo della convivenza coniugale.
Pertanto, posto che, a mente del più recente arresto giurisprudenziale, “il riconoscimento dell'assegno divorzile può basarsi su presunzioni, purché tali presunzioni siano fondate su fatti storici chiari e non contestati, come il contributo prevalente del coniuge economicamente più debole alla gestione familiare e alla cura dei figli, in combinazione con una sensibile disparità economico-patrimoniale tra le parti” (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/09/2024, n. 24111), la resistente – la quale in costanza di matrimonio ha dedicato tutto il proprio tempo e tutte le proprie energie alla cura e all'assistenza del coniuge e dei figli, sacrificando qualsiasi aspirazione professionale e non riuscendo, di conseguenza, ad assicurarsi una dignitosa posizione reddituale, così consentendo, invece, la crescita professionale del coniuge – ha diritto al riconoscimento di un assegno divorzile adeguato all'apporto da essa fornito alla gestione familiare.
Inoltre, in più occasioni, la Corte di Cassazione ha altresì ribadito che “..l'assegno divorzile non dipende dal tenore di vita durante il matrimonio, bensì dallo squilibrio economico tra
i coniugi, dall'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento del coniuge e dalla sua impossibilità di procurarseli, ma, per aver diritto all'assegno, lo stesso deve dare prova di tale condizione” (ex plurimis, Cass. n. 24795/2024).
Ebbene, lo squilibrio economico tra i coniugi e l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento della resistente emergono chiaramente dalle risultanze istruttorie, in particolare dalle dichiarazioni dei redditi prodotte e dai relativi accertamenti espletati dalla Guardia di
Finanza.
D'altronde, la IG.ra , pur possedendo un diploma da ragioniere, non ha mai svolto CP_1
alcuna attività lavorativa, in passato per le motivazioni già sopra esposte, allo stato attuale per le oggettive difficoltà nel reperire una qualsiasi occupazione all'età di 50 anni e, per di più, senza avere alcun tipo di esperienza pregressa;
la resistente, infatti, si è anche prodigata nella ricerca di un lavoro, come dimostrano le diverse domande presentate presso vari istituti scolastici, sia come personale ATA sia come docente supplente, ma tutte con esito negativo.
Alla luce di quanto sopra, ritiene questo Tribunale che la resistente abbia diritto al riconoscimento di un assegno divorzile dell'importo di € 150,00, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, che dovrà essere versato dall'odierno ricorrente alla IG.ra entro il giorno 5 di ciascun mese (a mezzo vaglia, bonifico, assegno o contanti). CP_1
Sul punto, si precisa, altresì, che l'importo del suddetto assegno è fissato nella misura sopraindicata, anche in considerazione delle seguenti osservazioni.
Infatti, seppur entrambi i figli delle parti siano ormai divenuti maggiorenni e, dunque, liberi di autodeterminarsi in ordine ai rapporti con ciascuna figura genitoriale, gli stessi non sono ancora economicamente autosufficienti;
nello specifico, la figlia maggiore, pur Per_1
non abitando più con il padre, si è trasferita in Sicilia per intraprendere un percorso universitario, mentre , appena diciottenne, convive ancora con il IG. Persona_2
e frequenta l'ultimo anno delle scuole superiori. Pt_1
Pertanto, fino a quando e non troveranno un'occupazione Per_1 Persona_2
lavorativa tale da consentire loro la piena indipendenza economica, si conferma quanto già disposto dal Presidente in sede di provvedimenti provvisori in merito alle spese ordinarie e straordinarie relative al sostentamento della prole;
dunque, considerata la netta disparità reddituale sussistente tra i genitori (come risultante dalla documentazione in atti) e considerato, altresì, che il ricorrente non risulta essersi sostanzialmente opposto alla richiesta in tal senso formulata dalla resistente, le relative spese ordinarie e straordinarie sono poste nella misura del 100% a carico del ricorrente.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia e dell'esito della stessa, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
3.6.2000 in Partinico (PA) dal IG. nato a [...] il [...], e la Parte_1
IG.ra , nata a [...] il [...] (Atto di matrimonio n. 26 p. 2 s. A, anno CP_1
2000);
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Partinico (PA) di procedere all'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro e non Parte_1 CP_1
oltre il giorno 5 di ogni mese, un assegno divorzile dell'importo di € 150,00 mensili;
• pone le spese ordinarie e straordinarie, relative al mantenimento dei figli, e Per_1
, nella misura del 100% a carico del ricorrente;
Persona_2
• dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di conIGlio del 27.1.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Marco PonIGlione dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco PonIGlione Giudice rel./est. riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 792/2019 avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Fatina Ercolano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cassino (FR) alla via G. Marconi n. 70; ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 C.F._2
atti, dall'avv. Mario Trapani e dall'avv. Annapaola Orsini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli (NA) alla Salita Arenella n. 25;
- resistente
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
- interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del 22.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.7.2019, proponeva domanda di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con l'odierna resistente presso il Comune di Partinico (PA) in data 3.6.2000 (Atto n. 26, p. II, s. A., anno
2000 – Registri dello stato civile del Comune di Partinico), rappresentando l'impossibilità di riconciliarsi con la coniuge, IG.ra . CP_1
In particolare, il ricorrente rappresentava che: - dall'unione matrimoniale nascevano due figli, il 25.4.2002 e il 12.10.2006; - con il passare del tempo, a Per_1 Persona_2
causa delle divergenze caratteriali, la vita coniugale diveniva intollerabile e, pertanto, il IG. chiedeva la separazione personale dalla coniuge;
- il giudizio così instaurato, Pt_1
iscritto a ruolo presso il Tribunale di Siena al n. R.G. 3793/2015, veniva successivamente trasformato in consensuale e, con sentenza n. 415 del 2.5.2017, il Tribunale adito dichiarava la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) Il Cap. corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento per la Parte_1 stessa, la somma mensile di € 300,00, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2016 [….]; Per_ 2) I figli minori, e , restano collocati presso la madre, NA
IG.ra , in regime di affido condiviso;
CP_1
4) Il Cap. corrisponderà alla IG.ra la somma mensile di Parte_1 CP_1
Per_
€1.100,00 (€550,00 ciascuno) a titolo di mantenimento per i figli e Persona_2
con decorrenza dal mese di dicembre 2016, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche, ad eccezione di quelle previste dal Servizio Sanitario Nazionale, che si renderanno necessarie [….]”.
Dunque, decorso il termine di cui all'art. 3 L. 898/70 dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Siena nella procedura di separazione personale e stante la concreta impossibilità di ricostituire il legame coniugale, essendo ormai irreversibile la disgregazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, il ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“a) dichiarare - anche con sentenza non definitiva - la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la IG.ra il 3 giugno del 2000 in CP_1
Partinico(PA); previa audizione dei figli minori, e Persona_4 NA
, b) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente
[...] presso il padre;
c) disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento del coniuge concordato in via di separazione o, in subordine, limitare l'importo dell'assegno in €
100,00 mensili o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia;
d) riservare ogni ulteriore deduzione e con riserva di articolare mezzi istruttori e depositare ulteriori documenti in corso di causa. In ogni caso, con salvezza di ogni altro diritto, ragione od azione e con vittoria di spese e competenze professionali”.
Si costituiva in giudizio la IG.ra , la quale, in via preliminare, non aderiva alla CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, credendo fortemente nel valore della famiglia, e, nel merito, contestando tutte le avverse istanze, eccezioni e conclusioni, chiedeva confermarsi le condizioni già concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, nonché l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della coniuge e dei figli, in misura proporzionale all'aumento di stipendio percepito dal ricorrente a seguito della promozione a Maggiore.
All'esito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi svoltasi in data
17.10.2019, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente disponeva l'audizione dei minori, e , all'udienza del 28.11.2019, all'esito della quale dettava i Per_1 Persona_2
seguenti provvedimenti provvisori:
“1. autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2. conferma l'affidamento condiviso dei figli minori, e Persona_4 NA
, con collocazione prevalente presso il padre;
[...]
3. dispone che la madre possa vedere e tenere con sé i figli tutti i giorni dalle ore 18:00 alle ore 21:00, oltre che, a settimane alterne, dalle ore 8:00 del venerdì alle ore 22:00 della domenica [….];
4. conferma a carico del padre l'assegno divorzile (come già quello di mantenimento) pari
a complessivi € 300,00 mensili in favore della coniuge;
detto assegno deve essere corrisposto, a partire dal mese corrente, l'ultimo giorno di ogni mese all'altro coniuge ed
è soggetto a rivalutazione annua secondo le Tabelle Istat, nella stessa misura percentuale in cui si rivaluta lo stipendio/pensione dell'obbligato;
5. pone le spese ordinarie e straordinarie nella misura del 100% a carico del padre [….]”.
Nel corso del giudizio, entrambi i figli del IG. e della IG.ra , e Pt_1 CP_1 Per_1
, divenivano maggiorenni e, dunque, in sede di comparse conclusionali, Persona_2
le parti riformulavano le proprie conclusioni.
In particolare, con comparsa depositata in data 29.12.2024, il ricorrente concludeva: “In via principale e nel merito: a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la IG.ra il 3 giugno del 2000 in Partinico CP_1
(Registro Atti di matrimonio del Comune di Partinico (PA), Anno 2000, Nr. 26, Parte II,
Serie A); b) rigettare la richiesta di assegno divorzile non sussistendone le condizioni e i presupposti di Legge;
In via subordinata: voglia il Tribunale limitare l'eventuale assegno nel quantum e comunque fissarlo a tempo per i motivi esposti nel presente atto;
In ogni caso: con salvezza di ogni altro diritto, ragione od azione e con vittoria di spese e compensi professionali”.
Con comparsa del 23.12.2024 la resistente, invece, rassegnava le seguenti conclusioni:
“- In accoglimento di tutte le difese, eccezioni e conclusioni della convenuta, confermata
l'attribuzione dell'assegno di divorzio a favore di , disporre il suo aumento in CP_1
almeno Euro 800,00 mensili, necessari per il suo mantenimento, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore e che verrà liquidata dall'adito Tribunale con il suo prudente giudizio equitativo, considerato anche l'ultimo aumento dello stipendio mensile percepito dall'attore a seguito della conseguita ulteriore promozione a Tenente Colonnello, che comporta anche un suo consistente incremento reddituale annuo rispetto a quelli degli anni precedenti quando ricopriva i gradi inferiori di Maggiore, ma sempre riconoscendo a favore della convenuta tutti gli arretrati mensili quale differenza tra la maggiore somma che verrà determinata quale aumento dell'assegno di divorzio rispetto a quella che venne fissata il 28.11.2019 di Euro 300,00 in sede presidenziale, differenza dovuta da calcolare dal mese di Dicembre 2019 e sino alla data di decorrenza del nuovo assegno di divorzio aumentato, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT come per legge;
- Così come già stabilito nel provvedimento presidenziale del 28.11.2019, confermare il mantenimento dei due figli ormai maggiorenni integralmente a carico dell'attore, comprensivo di tutte le spese anche quelle extra;
- Con vittoria di tutte le spese e i compensi professionali di avvocato con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarata anticipazione [….]”.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti e negli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 30.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 cpc.
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Ciò posto, va accolta la domanda del ricorrente di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti del presente giudizio. Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 della L. 898/1970, essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come
“omnium consortium vitae”, ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato, oltre che dagli artt. 143 -
147 cod. civ., dall'art. 30 della Costituzione.
È, peraltro, ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L. 898/1970, atteso che dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale a quella della proposizione della domanda in esame è trascorso il relativo termine di legge.
Al riguardo giova, infatti, osservare che la separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale non è stata mai interrotta, confermando così il perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
Pertanto, non essendo stata neanche proposta alcuna eccezione di riconciliazione, considerata provata l'impossibilità di ricostituzione del nucleo familiare, non risultando più ipotizzabile una convivenza familiare caratterizzata da quel complesso di rapporti organizzativi, solidaristici e di reciproca assistenza, accompagnati dall'intento di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio oggetto del presente giudizio.
Quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, si condivide il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: “In tema di assegno di divorzio, la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Secondo il parametro composito - assistenziale e perequativo compensativo -, in particolare, occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Solo ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia causalmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi (Cassazione civile sez. I,
05/10/2022, n. 28936).
Ancor più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che:
“l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera IGnificativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n. 24795).
In ogni caso, deve anche considerarsi che, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, occorre tener conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti. Pertanto, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica, intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa e autosufficiente secondo una valutazione di fatto (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/05/2024, n.14691).
Ebbene, nel caso di specie, come risultante dalla documentazione versata in atti (ossia le dichiarazioni dei redditi e i relativi accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza), è netto lo squilibrio reddituale sussistente tra il ricorrente, IG. oggi Tenente Colonnello Pt_1
dei Carabinieri, e la resistente, IG.ra , in costanza di matrimonio ed anche allo stato CP_1
attuale, inoccupata.
D'altronde, nonostante parte resistente non abbia dato prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, non può non tenersi conto del fatto che, in qualità di moglie di un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri (oggi progredito in carriera fino al grado di Tenente Colonnello), sia stata indotta a continui trasferimenti in giro per l'Italia (Sicilia,
Sardegna, Montalcino, Terracina, Venafro), con le conseguenti ed inevitabili difficoltà nel reperire una stabile occupazione lavorativa, dovendo - per di più - provvedere da sola, stante la lontananza da tutte le persone care, alla cura, all'educazione e alla crescita dei due figli.
Tra l'altro, nessuna contestazione è stata sollevata da parte ricorrente in merito all'impegno profuso dalla IG.ra nell'occuparsi a tempo pieno della casa, della prole e di CP_1
qualsiasi eIGenza relativa al nucleo familiare durante tutto il periodo della convivenza coniugale.
Pertanto, posto che, a mente del più recente arresto giurisprudenziale, “il riconoscimento dell'assegno divorzile può basarsi su presunzioni, purché tali presunzioni siano fondate su fatti storici chiari e non contestati, come il contributo prevalente del coniuge economicamente più debole alla gestione familiare e alla cura dei figli, in combinazione con una sensibile disparità economico-patrimoniale tra le parti” (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/09/2024, n. 24111), la resistente – la quale in costanza di matrimonio ha dedicato tutto il proprio tempo e tutte le proprie energie alla cura e all'assistenza del coniuge e dei figli, sacrificando qualsiasi aspirazione professionale e non riuscendo, di conseguenza, ad assicurarsi una dignitosa posizione reddituale, così consentendo, invece, la crescita professionale del coniuge – ha diritto al riconoscimento di un assegno divorzile adeguato all'apporto da essa fornito alla gestione familiare.
Inoltre, in più occasioni, la Corte di Cassazione ha altresì ribadito che “..l'assegno divorzile non dipende dal tenore di vita durante il matrimonio, bensì dallo squilibrio economico tra
i coniugi, dall'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento del coniuge e dalla sua impossibilità di procurarseli, ma, per aver diritto all'assegno, lo stesso deve dare prova di tale condizione” (ex plurimis, Cass. n. 24795/2024).
Ebbene, lo squilibrio economico tra i coniugi e l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento della resistente emergono chiaramente dalle risultanze istruttorie, in particolare dalle dichiarazioni dei redditi prodotte e dai relativi accertamenti espletati dalla Guardia di
Finanza.
D'altronde, la IG.ra , pur possedendo un diploma da ragioniere, non ha mai svolto CP_1
alcuna attività lavorativa, in passato per le motivazioni già sopra esposte, allo stato attuale per le oggettive difficoltà nel reperire una qualsiasi occupazione all'età di 50 anni e, per di più, senza avere alcun tipo di esperienza pregressa;
la resistente, infatti, si è anche prodigata nella ricerca di un lavoro, come dimostrano le diverse domande presentate presso vari istituti scolastici, sia come personale ATA sia come docente supplente, ma tutte con esito negativo.
Alla luce di quanto sopra, ritiene questo Tribunale che la resistente abbia diritto al riconoscimento di un assegno divorzile dell'importo di € 150,00, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, che dovrà essere versato dall'odierno ricorrente alla IG.ra entro il giorno 5 di ciascun mese (a mezzo vaglia, bonifico, assegno o contanti). CP_1
Sul punto, si precisa, altresì, che l'importo del suddetto assegno è fissato nella misura sopraindicata, anche in considerazione delle seguenti osservazioni.
Infatti, seppur entrambi i figli delle parti siano ormai divenuti maggiorenni e, dunque, liberi di autodeterminarsi in ordine ai rapporti con ciascuna figura genitoriale, gli stessi non sono ancora economicamente autosufficienti;
nello specifico, la figlia maggiore, pur Per_1
non abitando più con il padre, si è trasferita in Sicilia per intraprendere un percorso universitario, mentre , appena diciottenne, convive ancora con il IG. Persona_2
e frequenta l'ultimo anno delle scuole superiori. Pt_1
Pertanto, fino a quando e non troveranno un'occupazione Per_1 Persona_2
lavorativa tale da consentire loro la piena indipendenza economica, si conferma quanto già disposto dal Presidente in sede di provvedimenti provvisori in merito alle spese ordinarie e straordinarie relative al sostentamento della prole;
dunque, considerata la netta disparità reddituale sussistente tra i genitori (come risultante dalla documentazione in atti) e considerato, altresì, che il ricorrente non risulta essersi sostanzialmente opposto alla richiesta in tal senso formulata dalla resistente, le relative spese ordinarie e straordinarie sono poste nella misura del 100% a carico del ricorrente.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia e dell'esito della stessa, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
3.6.2000 in Partinico (PA) dal IG. nato a [...] il [...], e la Parte_1
IG.ra , nata a [...] il [...] (Atto di matrimonio n. 26 p. 2 s. A, anno CP_1
2000);
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Partinico (PA) di procedere all'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro e non Parte_1 CP_1
oltre il giorno 5 di ogni mese, un assegno divorzile dell'importo di € 150,00 mensili;
• pone le spese ordinarie e straordinarie, relative al mantenimento dei figli, e Per_1
, nella misura del 100% a carico del ricorrente;
Persona_2
• dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di conIGlio del 27.1.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Marco PonIGlione dott. Vittorio Cobianchi Bellisari