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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/12/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 727/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dagli avv. LO Parte_1 C.F._1
BU EN, ER LA, EL AL, GA FA e
AL OV ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
Borgo Ronchini n.9, Parma;
RICORRENTE contro
( ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 8.407,38 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e, conseguentemente, condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della Controparte_1 suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08 luglio 2025, ha chiesto al Tribunale Parte_1
di Parma di condannare il al Controparte_1 pagamento in suo favore di € 8.407,38 a titolo di indennità sostitutiva dei giorni di ferie maturati e non goduti negli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
2. Il non si è costituito nonostante la regolare Controparte_1 notifica rimanendo contumace.
3. La causa p stata quindi decisa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Pag. 2 di 6 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
5. Occorre prendere le mosse dalla normativa applicabile alla fattispecie.
6. L'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012 prevede che le ferie, i riposi e i permessi del personale della pubblica amministrazione «sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi». In via generale è perciò previsto un divieto di monetizzazione delle ferie non godute per il personale delle amministrazioni pubbliche.
7. La norma precisa però (con periodo aggiunto dall'art. 1 co. 55 l. 228/2012) che essa non trova applicazione «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
8. L'art. 1 co. 54 l. 228/2012 ha poi previsto che il personale docente «fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale».
9. Con riferimento alla posizione dei docenti assunti a tempo determinato, può quindi sintetizzarsi che la legge prevede la possibilità di godere le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e, a richiesta, in un massimo di altre sei giornate lavorative;
per i restanti giorni di ferie non godute è possibile chiedere un'indennità sostitutiva corrispondente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie.
Pag. 3 di 6 10. Lo scrivente ritiene ce la ricorrente abbia dimostrato il suo diritto a ricevere l'indennità sostitutiva il numero di giorni di ferie non godute analiticamente calcolato per i diversi anni scolastici di servizio negli atti difensivi.
11. Si rileva, infatti, che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha recentemente stabilito i seguenti principi di diritto:
«L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto
–, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione.
Qualora sia impossibile interpretare una normativa nazionale come quella discussa nel procedimento principale in modo da garantirne la conformità all'articolo 7 della direttiva
2003/88 e all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, deriva da quest'ultima disposizione che il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell'indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui
Pag. 4 di 6 pagamento è direttamente a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato» (CGUE
Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite C-619/16 e C-684/16).
12. Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha statuito che la normativa interna che prevede la perdita del diritto alle ferie in caso di mancata fruizione entro un certo termine – ossia l'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, come integrato dall'art. 1 co. 55 l.
228/2012 – deve essere interpretata in conformità con l'art. 7 par. 2 direttiva
2003/88/CE che, secondo la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, in assenza di previa verifica del fatto che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sul punto dal datore di lavoro e, dunque, posto nella condizione di esercitare effettivamente il suo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 5 maggio 2022, n. 14268; Cass. 8 luglio 2022, n. 21780).
13. Il , non essendosi costituito, non ha provato di aver fornito alla docente CP_1
tale informativa circa i suoi diritti.
14. Con riferimento al quantum dovuto, si recepisce l'importo di cui al conteggio formulato da parte ricorrente, dato che la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha assolto il suo onere di eccepire l'erroneità matematica del conteggio e/o l'inclusione nello stesso di giorni di ferie in realtà fruiti.
15. Gli importi dovuti devono essere maggiorati della maggior somma tra interessi e rivalutazione, stante il divieto di cumulo previsto dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 e tenuto conto della serialità della questione e delle fasi processuali effettivamente espletate.
17. Si dispone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
di € 8.407,38 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non Parte_1 godute, oltre interessi o rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.110,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 118,50 per esborsi, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, 18/12/2025
Il giudice
Matteo ES
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dagli avv. LO Parte_1 C.F._1
BU EN, ER LA, EL AL, GA FA e
AL OV ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
Borgo Ronchini n.9, Parma;
RICORRENTE contro
( ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 8.407,38 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e, conseguentemente, condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della Controparte_1 suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08 luglio 2025, ha chiesto al Tribunale Parte_1
di Parma di condannare il al Controparte_1 pagamento in suo favore di € 8.407,38 a titolo di indennità sostitutiva dei giorni di ferie maturati e non goduti negli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
2. Il non si è costituito nonostante la regolare Controparte_1 notifica rimanendo contumace.
3. La causa p stata quindi decisa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Pag. 2 di 6 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
5. Occorre prendere le mosse dalla normativa applicabile alla fattispecie.
6. L'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012 prevede che le ferie, i riposi e i permessi del personale della pubblica amministrazione «sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi». In via generale è perciò previsto un divieto di monetizzazione delle ferie non godute per il personale delle amministrazioni pubbliche.
7. La norma precisa però (con periodo aggiunto dall'art. 1 co. 55 l. 228/2012) che essa non trova applicazione «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
8. L'art. 1 co. 54 l. 228/2012 ha poi previsto che il personale docente «fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale».
9. Con riferimento alla posizione dei docenti assunti a tempo determinato, può quindi sintetizzarsi che la legge prevede la possibilità di godere le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e, a richiesta, in un massimo di altre sei giornate lavorative;
per i restanti giorni di ferie non godute è possibile chiedere un'indennità sostitutiva corrispondente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie.
Pag. 3 di 6 10. Lo scrivente ritiene ce la ricorrente abbia dimostrato il suo diritto a ricevere l'indennità sostitutiva il numero di giorni di ferie non godute analiticamente calcolato per i diversi anni scolastici di servizio negli atti difensivi.
11. Si rileva, infatti, che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha recentemente stabilito i seguenti principi di diritto:
«L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto
–, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione.
Qualora sia impossibile interpretare una normativa nazionale come quella discussa nel procedimento principale in modo da garantirne la conformità all'articolo 7 della direttiva
2003/88 e all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, deriva da quest'ultima disposizione che il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell'indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui
Pag. 4 di 6 pagamento è direttamente a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato» (CGUE
Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite C-619/16 e C-684/16).
12. Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha statuito che la normativa interna che prevede la perdita del diritto alle ferie in caso di mancata fruizione entro un certo termine – ossia l'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, come integrato dall'art. 1 co. 55 l.
228/2012 – deve essere interpretata in conformità con l'art. 7 par. 2 direttiva
2003/88/CE che, secondo la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, in assenza di previa verifica del fatto che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sul punto dal datore di lavoro e, dunque, posto nella condizione di esercitare effettivamente il suo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 5 maggio 2022, n. 14268; Cass. 8 luglio 2022, n. 21780).
13. Il , non essendosi costituito, non ha provato di aver fornito alla docente CP_1
tale informativa circa i suoi diritti.
14. Con riferimento al quantum dovuto, si recepisce l'importo di cui al conteggio formulato da parte ricorrente, dato che la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha assolto il suo onere di eccepire l'erroneità matematica del conteggio e/o l'inclusione nello stesso di giorni di ferie in realtà fruiti.
15. Gli importi dovuti devono essere maggiorati della maggior somma tra interessi e rivalutazione, stante il divieto di cumulo previsto dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 e tenuto conto della serialità della questione e delle fasi processuali effettivamente espletate.
17. Si dispone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
di € 8.407,38 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non Parte_1 godute, oltre interessi o rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.110,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 118,50 per esborsi, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, 18/12/2025
Il giudice
Matteo ES
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