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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/11/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1618/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con gli avv.ti Pasqualino Patanè (PEC: Parte_1
e Antonio Pagliaro (PEC: Email_1
, giusta procura in atti. Email_2
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari Francesco Pronestì e Sandra Patanè (PEC: giusta delega in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: assegnazione cattedre Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 9/9/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di essere in possesso dei titoli di studio per l'accesso all'insegnamento sulle classi di concorso A066 e B019 nella provincia di Vibo Valentia;
II) di essere stata convocata, dalle graduatorie GPS per l'anno scolastico 2025/2026 soltanto per 8 ore, presso l'Istituto Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno, per la classe di concorso B019, nonostante avesse i requisiti per ottenere un'intera cattedra per la supplenza annuale (fino al 31.8.2026) sulla classe di concorso A066 e fino al termine dell'attività didattica (30.6.2026) sulla classe di concorso B019 o A066; III) di essere prima in graduatoria di prima fascia per la classe di concorso A066 e seconda in graduatoria di prima fascia per la classe di concorso B019; IV) ciononostante, di essere stata preceduta nell'assegnazione, a causa dell'errato funzionamento dell'algoritmo (che,
1 asseritamente, non rispetterebbe il criterio meritocratico del punteggio delle graduatorie, perché nel turno di nomine, anche a seguito di rinunce, il sistema informatico parte dall'ultimo nominato piuttosto che dal primo non nominato) da altri dipendenti, collocati in altra posizione (peggiore) rispetto a quella da lei ricoperta;
V) di avere diritto ad ottenere l'incarico disponibile sulla classe di concorso A066 o B019 su cattedra con orario intero. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via cautelare e d'urgenza ed inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa convocazione delle parti: 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità dei turni di nomina pubblicati il 30/08/25 ed il 04/09/25 avvenuti attraverso il malfunzionamento del sistema informatico, c.d. algoritmo, nella assegnazione dei posti e, per l'effetto ordinare alla resistente Amministrazione scolastica, l'attribuzione alla ricorrente di una supplenza su una cattedra intera annuale (fino al 31.08.2026) presso l'Istituto Superiore Galilei di Vibo Valentia nella classe di concorso A066 ovvero una cattedra intera fino al termine delle lezioni (30.06.2026) presso l'istituto Superiore Galluppi di Tropea nella classe di concorso B019 o A066, ed in ogni caso adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare in via cautelare il diritto della ricorrente anche, occorrendo, previa disapplicazione degli atti ritenuti ostativi all'attuazione del diritto;
NEL MERITO: - Previo ogni necessario accertamento e declaratoria di illegittimità dei pertinenti atti amministrativi adottati dall e conseguente occorrenda disapplicazione Controparte_2 degli stessi, nella parte e per quanto di interesse: 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di avere assegnata una cattedra intera annuale (fino al 31.08.2026) presso l'Istituto Superiore Galilei di Vibo Valentia nella classe di concorso A066 ovvero una cattedra intera fino al termine delle lezioni (30.06.2026) presso l'istituto Superiore Galluppi di Tropea nella classe di concorso B019 o A066; 2) Per l'effetto, condannare l'Amministrazione Scolastica resistente a porre in essere tutti gli atti/provvedimenti di legge atti a garantire la completa tutela, mediante l'attribuzione alla ricorrente di 12 punti corrispondente allo svolgimento di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche nella classe di concorso A066 nonché in termini di risarcimento del danno riguardo al mancato riconoscimento di una somma pari allo stipendio percepito da un insegnate contrattualizzata a tempo determinato su cattedra idi 18 ore e per l'intero anno scolastico, fatta salva la minore somma da riconoscere per effetto della richiesta decisione cautelare in corso di causa;
3) Condannare, inoltre, l'Amministrazione Scolastica resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” Cont Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente deduce di essere inserita nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) della provincia di Vibo Valentia e di aver accettato per l'anno scolastico corrente (2025/26), a seguito di procedura informatizzata, un incarico per lo spezzone orario pari a n. 8 ore settimanali sulla classe di concorso B019 (Laboratori di servizi di ricettività alberghiera) presso l'Istituto d' Superiore “L. Einaudi” di Serra San Bruno. CP_1
Tanto premesso, agisce per l'accertamento del diritto all'assegnazione di una cattedra intera (fino al 30.6.2026) nella classe di concorso B019 oppure A066, presso l'Istituto Superiore “P. Galluppi” di Tropea o di una cattedra intera annuale (fino al 31.8.2026) nella classe di concorso A066
2 (Trattamento testi, dati ed applicazioni informatica) presso l'Istituto Superiore “G. Galilei” di Vibo Valentia.
3. Preliminarmente, occorre rilevare la documentata integrazione – ad opera del CP_1 convenuto – in favore della ricorrente, del monte orario settimanale per la classe di concorso B019, in virtù della stipula di un altro contratto di supplenza, avente ad oggetto, l'assegnazione, di uno spezzone di ulteriori n. 6 ore settimanali presso l'Istituto IPSEAO “Gagliardi - De Filippis – Prestia” di Vibo Valentia con decorrenza dall'8.10.2025 fino al 30.6.20264.
4. Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e temporanee da GPS per l'a. s. 2025/26 sono regolate dall'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 2024 del 16.5.2024. A mente dell'art. 12, della citata ordinanza: “3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente… 5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi…” L'assegnazione informatizzata delle supplenze, in conformità alle disposizioni sopra citate, ha quindi tenuto conto, in base alle disponibilità presenti per turno di nomina: a) delle classi di concorso e della tipologia di posto indicato in domanda, secondo l'ordine ivi indicato dall'aspirante supplente;
b) delle preferenze di sede espresse dal medesimo aspirante sulla base della posizione occupata in graduatoria.
5. È documentalmente provato che la ricorrente ha presentato istanza informatica per il conferimento di incarichi di supplenza per l'a. s. 2025/26, indicando dapprima la preferenza per la classe di concorso B019 (dal n. 1 al n. 12) per incarico annuale o spezzone, e a seguire (dal n. Cont 13) per quella A066 (all. 7 memoria ).
5.1. La ricorrente, dunque, per l'anno scolastico 2025/2026, ha espressamente indicato nella domanda come prima scelta, la cattedra intera o lo spezzone di cattedra per la classe di concorso B019, classe nella quale era collocata alla seconda posizione. Per tale classe di concorso la ricorrente è stata soddisfatta dalla procedura informatizzata con l'assegnazione presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Luigi Einaudi di Serra San Bruno dello spezzone orario di n. 8 ore settimanali, in quanto l'unico disponibile al primo turno di nomina. La procedura automatizzata ha quindi tenuto in conto le disponibilità presenti all'atto della assegnazione di incarico, nonché il collocamento in graduatoria e le preferenze espresse in domanda, oltre al tipo di contratto pure prescelto per tale sede “spezzone ore min: 7 max 17” con diritto al completamento. Con la conseguenza che la ricorrente non aveva più titolo a partecipare alle ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze nell'altra classe di concorso (A066) non
3 prioritariamente indicata in domanda. Né, tale pretesa, può essere fatta valere in questa sede, per le ragioni che seguiranno.
5.2. L'assegnazione della ricorrente è dunque conforme al dettato delle disposizioni applicative, e adottata in coerenza all'ordine e alle preferenze da lei espresse nella domanda.
6. Ciò nondimeno, lamenta la mancata assegnazione della cattedra intera, a seguito di Pt_1 rinuncia del collega Per_1
Tuttavia, a nulla rileva la contestata successiva vacanza di cattedra intera, resasi disponibile presso l'Istituto Scolastico “Galluppi” di Tropea a seguito di rinuncia da parte di altro docente. Tale cattedra, infatti, era stata assegnata ad altro dipendente dell'Amministrazione, (solo in seguito rinunciatario) perché utilmente collocato in posizione superiore alla ricorrente ovvero al primo posto della stessa graduatoria per la medesima classe concorsuale B019. Con la stipula del contratto di nomina per 8 ore settimanali, la ricorrente ha accettato l'assegnazione per spezzone, consapevole che tale scelta l'avrebbe esclusa dai futuri turni di nomina, anche a seguito di rinunce, e a quelli relativi ad altra classe ( A066). Ed invero, la stessa O.M. 88/2024 prevede espressamente che “L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa … 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12…”.
7. Alla ricorrente in quanto destinataria di uno spezzone orario è invece riconosciuto il diritto all'auspicabile completamento di cattedra. Infatti, ai sensi della cit. O.M.: “12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso…”. Tale circostanza è stata realizzata dalla parte datoriale, a seguito di una sopravvenienza oraria pari a n. 6 ore settimanali, fatta oggetto di conferimento incarico alla in aggiunta al Pt_1 precedente spezzone di ore 8/settimana. Ne discende che, laddove si rendesse disponibile un'eccedenza oraria sufficiente al completamento dell'orario di cattedra (18 ore settimanali), la stessa sarebbe attribuita alla ricorrente.
8. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso va rigettato.
4 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna, alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore, liquidate in Controparte_1 complessivi 1.500,00 euro oltre accessori come per legge.
Vibo Valentia, 20/11/2025. Il Giudice Angela Damiani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con gli avv.ti Pasqualino Patanè (PEC: Parte_1
e Antonio Pagliaro (PEC: Email_1
, giusta procura in atti. Email_2
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari Francesco Pronestì e Sandra Patanè (PEC: giusta delega in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: assegnazione cattedre Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 9/9/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di essere in possesso dei titoli di studio per l'accesso all'insegnamento sulle classi di concorso A066 e B019 nella provincia di Vibo Valentia;
II) di essere stata convocata, dalle graduatorie GPS per l'anno scolastico 2025/2026 soltanto per 8 ore, presso l'Istituto Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno, per la classe di concorso B019, nonostante avesse i requisiti per ottenere un'intera cattedra per la supplenza annuale (fino al 31.8.2026) sulla classe di concorso A066 e fino al termine dell'attività didattica (30.6.2026) sulla classe di concorso B019 o A066; III) di essere prima in graduatoria di prima fascia per la classe di concorso A066 e seconda in graduatoria di prima fascia per la classe di concorso B019; IV) ciononostante, di essere stata preceduta nell'assegnazione, a causa dell'errato funzionamento dell'algoritmo (che,
1 asseritamente, non rispetterebbe il criterio meritocratico del punteggio delle graduatorie, perché nel turno di nomine, anche a seguito di rinunce, il sistema informatico parte dall'ultimo nominato piuttosto che dal primo non nominato) da altri dipendenti, collocati in altra posizione (peggiore) rispetto a quella da lei ricoperta;
V) di avere diritto ad ottenere l'incarico disponibile sulla classe di concorso A066 o B019 su cattedra con orario intero. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via cautelare e d'urgenza ed inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa convocazione delle parti: 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità dei turni di nomina pubblicati il 30/08/25 ed il 04/09/25 avvenuti attraverso il malfunzionamento del sistema informatico, c.d. algoritmo, nella assegnazione dei posti e, per l'effetto ordinare alla resistente Amministrazione scolastica, l'attribuzione alla ricorrente di una supplenza su una cattedra intera annuale (fino al 31.08.2026) presso l'Istituto Superiore Galilei di Vibo Valentia nella classe di concorso A066 ovvero una cattedra intera fino al termine delle lezioni (30.06.2026) presso l'istituto Superiore Galluppi di Tropea nella classe di concorso B019 o A066, ed in ogni caso adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare in via cautelare il diritto della ricorrente anche, occorrendo, previa disapplicazione degli atti ritenuti ostativi all'attuazione del diritto;
NEL MERITO: - Previo ogni necessario accertamento e declaratoria di illegittimità dei pertinenti atti amministrativi adottati dall e conseguente occorrenda disapplicazione Controparte_2 degli stessi, nella parte e per quanto di interesse: 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di avere assegnata una cattedra intera annuale (fino al 31.08.2026) presso l'Istituto Superiore Galilei di Vibo Valentia nella classe di concorso A066 ovvero una cattedra intera fino al termine delle lezioni (30.06.2026) presso l'istituto Superiore Galluppi di Tropea nella classe di concorso B019 o A066; 2) Per l'effetto, condannare l'Amministrazione Scolastica resistente a porre in essere tutti gli atti/provvedimenti di legge atti a garantire la completa tutela, mediante l'attribuzione alla ricorrente di 12 punti corrispondente allo svolgimento di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche nella classe di concorso A066 nonché in termini di risarcimento del danno riguardo al mancato riconoscimento di una somma pari allo stipendio percepito da un insegnate contrattualizzata a tempo determinato su cattedra idi 18 ore e per l'intero anno scolastico, fatta salva la minore somma da riconoscere per effetto della richiesta decisione cautelare in corso di causa;
3) Condannare, inoltre, l'Amministrazione Scolastica resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” Cont Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente deduce di essere inserita nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) della provincia di Vibo Valentia e di aver accettato per l'anno scolastico corrente (2025/26), a seguito di procedura informatizzata, un incarico per lo spezzone orario pari a n. 8 ore settimanali sulla classe di concorso B019 (Laboratori di servizi di ricettività alberghiera) presso l'Istituto d' Superiore “L. Einaudi” di Serra San Bruno. CP_1
Tanto premesso, agisce per l'accertamento del diritto all'assegnazione di una cattedra intera (fino al 30.6.2026) nella classe di concorso B019 oppure A066, presso l'Istituto Superiore “P. Galluppi” di Tropea o di una cattedra intera annuale (fino al 31.8.2026) nella classe di concorso A066
2 (Trattamento testi, dati ed applicazioni informatica) presso l'Istituto Superiore “G. Galilei” di Vibo Valentia.
3. Preliminarmente, occorre rilevare la documentata integrazione – ad opera del CP_1 convenuto – in favore della ricorrente, del monte orario settimanale per la classe di concorso B019, in virtù della stipula di un altro contratto di supplenza, avente ad oggetto, l'assegnazione, di uno spezzone di ulteriori n. 6 ore settimanali presso l'Istituto IPSEAO “Gagliardi - De Filippis – Prestia” di Vibo Valentia con decorrenza dall'8.10.2025 fino al 30.6.20264.
4. Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e temporanee da GPS per l'a. s. 2025/26 sono regolate dall'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 2024 del 16.5.2024. A mente dell'art. 12, della citata ordinanza: “3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente… 5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi…” L'assegnazione informatizzata delle supplenze, in conformità alle disposizioni sopra citate, ha quindi tenuto conto, in base alle disponibilità presenti per turno di nomina: a) delle classi di concorso e della tipologia di posto indicato in domanda, secondo l'ordine ivi indicato dall'aspirante supplente;
b) delle preferenze di sede espresse dal medesimo aspirante sulla base della posizione occupata in graduatoria.
5. È documentalmente provato che la ricorrente ha presentato istanza informatica per il conferimento di incarichi di supplenza per l'a. s. 2025/26, indicando dapprima la preferenza per la classe di concorso B019 (dal n. 1 al n. 12) per incarico annuale o spezzone, e a seguire (dal n. Cont 13) per quella A066 (all. 7 memoria ).
5.1. La ricorrente, dunque, per l'anno scolastico 2025/2026, ha espressamente indicato nella domanda come prima scelta, la cattedra intera o lo spezzone di cattedra per la classe di concorso B019, classe nella quale era collocata alla seconda posizione. Per tale classe di concorso la ricorrente è stata soddisfatta dalla procedura informatizzata con l'assegnazione presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Luigi Einaudi di Serra San Bruno dello spezzone orario di n. 8 ore settimanali, in quanto l'unico disponibile al primo turno di nomina. La procedura automatizzata ha quindi tenuto in conto le disponibilità presenti all'atto della assegnazione di incarico, nonché il collocamento in graduatoria e le preferenze espresse in domanda, oltre al tipo di contratto pure prescelto per tale sede “spezzone ore min: 7 max 17” con diritto al completamento. Con la conseguenza che la ricorrente non aveva più titolo a partecipare alle ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze nell'altra classe di concorso (A066) non
3 prioritariamente indicata in domanda. Né, tale pretesa, può essere fatta valere in questa sede, per le ragioni che seguiranno.
5.2. L'assegnazione della ricorrente è dunque conforme al dettato delle disposizioni applicative, e adottata in coerenza all'ordine e alle preferenze da lei espresse nella domanda.
6. Ciò nondimeno, lamenta la mancata assegnazione della cattedra intera, a seguito di Pt_1 rinuncia del collega Per_1
Tuttavia, a nulla rileva la contestata successiva vacanza di cattedra intera, resasi disponibile presso l'Istituto Scolastico “Galluppi” di Tropea a seguito di rinuncia da parte di altro docente. Tale cattedra, infatti, era stata assegnata ad altro dipendente dell'Amministrazione, (solo in seguito rinunciatario) perché utilmente collocato in posizione superiore alla ricorrente ovvero al primo posto della stessa graduatoria per la medesima classe concorsuale B019. Con la stipula del contratto di nomina per 8 ore settimanali, la ricorrente ha accettato l'assegnazione per spezzone, consapevole che tale scelta l'avrebbe esclusa dai futuri turni di nomina, anche a seguito di rinunce, e a quelli relativi ad altra classe ( A066). Ed invero, la stessa O.M. 88/2024 prevede espressamente che “L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa … 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12…”.
7. Alla ricorrente in quanto destinataria di uno spezzone orario è invece riconosciuto il diritto all'auspicabile completamento di cattedra. Infatti, ai sensi della cit. O.M.: “12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso…”. Tale circostanza è stata realizzata dalla parte datoriale, a seguito di una sopravvenienza oraria pari a n. 6 ore settimanali, fatta oggetto di conferimento incarico alla in aggiunta al Pt_1 precedente spezzone di ore 8/settimana. Ne discende che, laddove si rendesse disponibile un'eccedenza oraria sufficiente al completamento dell'orario di cattedra (18 ore settimanali), la stessa sarebbe attribuita alla ricorrente.
8. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso va rigettato.
4 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna, alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore, liquidate in Controparte_1 complessivi 1.500,00 euro oltre accessori come per legge.
Vibo Valentia, 20/11/2025. Il Giudice Angela Damiani
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