CA
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/06/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 27/06/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2571 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. ROMOLI FRANCESCO Parte_1
Appellante e
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
EM EM
Appellato
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, n. 6383/2024, pubblicata in data 30.05.2024
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in Controparte_1 giudizio davanti al Tribunale di Roma e, premesso di aver lavorato alle Parte_1 sue dipendenze come collaboratrice addetta a lavori domestici presso l'abitazione della datrice sita in Roma, via Tommaso Salvini 45, per circa tre anni, nelle giornate di martedì e venerdì per cinque ore al giorno, a fronte di un corrispettivo orario di euro 10,00, di essersi dimessa perché non regolarizzata, rivendicava la natura subordinata
1 del rapporto di lavoro, chiedendo la condanna della resistente, a titolo di differenze retributive, per un importo complessivo di € 4.561,23. Nonostante la ritualità della notifica, la rimaneva contumace. Parte_1
All'esito del giudizio, il Tribunale accoglieva il ricorso. La sentenza veniva notificata via pec in uno col precetto in data 13.06.2024. In data 17.09.2024 propone appello articolando i seguenti motivi Parte_1
d'impugnazione. Quale primo motivo d'appello la deduce che l'originario ricorso Parte_1 le è stato notificato ad un indirizzo PEC totalmente estraneo al rapporto di lavoro oggetto di causa e pertanto la notifica è da considerarsi nulla ed inesistente. In particolare deduce il vizio di una notifica a mezzo PEC di atti estranei all'attività aziendale cui la PEC è riferita. La notifica del ricorso introduttivo è infatti avvenuta all'indirizzo PEC attribuitole d'ufficio – e a sua insaputa- dalla Camera di Commercio di Terni in data 4/1/2023 ed era relativo all'azienda agricola della , Parte_1 che, quindi, costituisce un domicilio digitale che nulla ha a che vedere con il rapporto di lavoro rivendicato dalla giacchè il rapporto di lavoro è di tipo domestico ed è CP_1 stato svolto nel domicilio di Roma, via Salvini n. 45, mentre l'azienda agricola ha sede in Orvieto, loc. La Badia n. 17 ove la a altresì la propria residenza. Pt_1
Quale secondo motivo parte appellante impugna in maniera specifica il capo della sentenza in cui il Tribunale afferma la validità della notifica del ricorso introduttivo effettuata via pec e lamenta come il primo giudice non motiva tale affermazione, omettendo completamente di considerare e valutare che la pec fosse riferita ad una azienda agricola, per di più sita in Orvieto e non presso la sede lavorativa dell'allora ricorrente. Il Tribunale, a fronte della contumacia, avrebbe dovuto disporre il rinnovo della notifica nella forme ordinarie, e cioè presso la residenza della n Orvieto, Loc. La Badia, 17. Pt_1
Quale terzo motivo parte appellante deduce nel merito della vicenda che potrà prendere posizione sulle avverse allegazioni a seguito della dichiarazione di nullità della sentenza e di rimessione in primo grado, ovvero con l'istituto della rimessione in termini. Inoltre in data 8.11.2019, con raccomandata a.r. inviata all'allora difensore della Sig.ra Avv. Chiara Magistrini, la tramite il proprio legale Avv. CP_1 Pt_1
RD OS, aveva inviato un assegno bancario intestato alla lavoratrice di €
1.000,00 a saldo delle richieste avanzate da quest'ultima. Tale assegno è stato regolarmente ricevuto, tanto che il legale della ne dava pronta attestazione CP_1 con mail in data 15/11/2019, pur dando atto che lo stesso veniva accettato in acconto del maggior credito preteso. La tuttavia nel ricorso introduttivo del CP_1 giudizio non detrae tale somma dal totale richiesto. Contesta poi il fatto che la circostanza per cui il rapporto sarebbe iniziato in data 1/7/2016, che sarebbe confermata da una delle due testimoni ascoltate nel giudizio di primo grado, è smentita documentalmente in quanto la è conduttrice dell'abitazione di via Pt_1
Salvini 45 soltanto dal 15.12.2016, come inequivocabilmente risulta dal contratto di
2 locazione del 18.11.2016, debitamente registrato. Ciò posto, sempre nel merito,
l'appellante evidenzia che l'attività lavorativa della era del tutto discontinua se CP_1 non occasionale. Si costituisce nel grado parte appellata la quale, premessa la validità della notifica in esame posto che nessun impedimento il legislatore pone alla possibilità di notifica tramite PEC il cui contenuto sia estraneo all'attività professionale esercitata dal destinatario, ha eccepito la tardività dell'appello vista la notifica della sentenza impugnata già in data 13.6.2024. L'appello è inammissibile. La stretta connessione tra il primo e il secondo motivo di appello induce alla trattazione congiunta delle due censure e all'assorbimento della terza.
La questione preliminare oggetto della presente impugnativa attiene alla validità della notifica via PEC ad un indirizzo risultante dal registro PE attivato con riferimento ad una determinata attività anche per la notificazione di atti ad essa estranei. In materia si è recentemente espressa la S.C. (si veda Cassazione civile sez. I, 22/01/2025, n.1615) ritenendo che “l'indirizzo risultante dal registro PE (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti), attivato con riferimento ad una determinata attività, può comunque essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, a norma della l. n. 53/94, art.
3-bis, comma 1, dal momento che nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo PEC, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. Rammenta infatti la Corte: “L'art. 3 bis L. n. 53/94, dispone che:
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi;
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994".
3 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
b) lettera soppressa dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2. 6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo. Sulla scorta della citata normativa, nella giurisprudenza di questa Corte è stato affermato che, a seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in L. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45 bis, comma 2, lettera a), numero 1), del D.L. n. 90 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del D.Lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del D.Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. (Cass., n. 2460/2021). In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro PE, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita;
n. 12134/2024).
4 Nella specie, sulla base dei principi affermati dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, deve ritenersi che la citazione in questione sia stata notificata correttamente- in conformità della predetta normativa- all'indirizzo pec della attinto dall'apposito elenco dei medici, attivato dalla CP_2 destinataria con riferimento alla propria attività professionale, ma utilizzabile, a norma dell'art. 3 bis, c.1, L. n. 53/94, anche per la notificazione di atti ad essa estranei.”
Ebbene, applicati tali principi al caso di specie, rilevato che non è in contestazione che l'indirizzo dell'appellante utilizzato per la pec di notifica tanto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado quanto della sentenza impugnata unicamente al precetto, è stato tratto è quello risultante dal Pubblico Registro inipec, posto che si discute esclusivamente della estraneità dell'oggetto del giudizio azionato dalla all'attività professionale per la quale tale indirizzo era stato attivato. CP_1
Posta la validità delle suddette notifiche via PEC, l'appello è inammissibile in quanto tardivo. Invero alla data del deposito del ricorso in appello, effettuato telematicamente in data 17.9.2024, risulta decorso il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza (avvenuta via PEC il 13.6.2024) previsto dall'art. 327 c.p.c..
L'appello deve dunque ritenersi tardivo e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza. Deve inoltre darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Condanna l'appellante al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.100,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15 %, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, 27.6.2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
5
CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 27/06/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2571 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. ROMOLI FRANCESCO Parte_1
Appellante e
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
EM EM
Appellato
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, n. 6383/2024, pubblicata in data 30.05.2024
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in Controparte_1 giudizio davanti al Tribunale di Roma e, premesso di aver lavorato alle Parte_1 sue dipendenze come collaboratrice addetta a lavori domestici presso l'abitazione della datrice sita in Roma, via Tommaso Salvini 45, per circa tre anni, nelle giornate di martedì e venerdì per cinque ore al giorno, a fronte di un corrispettivo orario di euro 10,00, di essersi dimessa perché non regolarizzata, rivendicava la natura subordinata
1 del rapporto di lavoro, chiedendo la condanna della resistente, a titolo di differenze retributive, per un importo complessivo di € 4.561,23. Nonostante la ritualità della notifica, la rimaneva contumace. Parte_1
All'esito del giudizio, il Tribunale accoglieva il ricorso. La sentenza veniva notificata via pec in uno col precetto in data 13.06.2024. In data 17.09.2024 propone appello articolando i seguenti motivi Parte_1
d'impugnazione. Quale primo motivo d'appello la deduce che l'originario ricorso Parte_1 le è stato notificato ad un indirizzo PEC totalmente estraneo al rapporto di lavoro oggetto di causa e pertanto la notifica è da considerarsi nulla ed inesistente. In particolare deduce il vizio di una notifica a mezzo PEC di atti estranei all'attività aziendale cui la PEC è riferita. La notifica del ricorso introduttivo è infatti avvenuta all'indirizzo PEC attribuitole d'ufficio – e a sua insaputa- dalla Camera di Commercio di Terni in data 4/1/2023 ed era relativo all'azienda agricola della , Parte_1 che, quindi, costituisce un domicilio digitale che nulla ha a che vedere con il rapporto di lavoro rivendicato dalla giacchè il rapporto di lavoro è di tipo domestico ed è CP_1 stato svolto nel domicilio di Roma, via Salvini n. 45, mentre l'azienda agricola ha sede in Orvieto, loc. La Badia n. 17 ove la a altresì la propria residenza. Pt_1
Quale secondo motivo parte appellante impugna in maniera specifica il capo della sentenza in cui il Tribunale afferma la validità della notifica del ricorso introduttivo effettuata via pec e lamenta come il primo giudice non motiva tale affermazione, omettendo completamente di considerare e valutare che la pec fosse riferita ad una azienda agricola, per di più sita in Orvieto e non presso la sede lavorativa dell'allora ricorrente. Il Tribunale, a fronte della contumacia, avrebbe dovuto disporre il rinnovo della notifica nella forme ordinarie, e cioè presso la residenza della n Orvieto, Loc. La Badia, 17. Pt_1
Quale terzo motivo parte appellante deduce nel merito della vicenda che potrà prendere posizione sulle avverse allegazioni a seguito della dichiarazione di nullità della sentenza e di rimessione in primo grado, ovvero con l'istituto della rimessione in termini. Inoltre in data 8.11.2019, con raccomandata a.r. inviata all'allora difensore della Sig.ra Avv. Chiara Magistrini, la tramite il proprio legale Avv. CP_1 Pt_1
RD OS, aveva inviato un assegno bancario intestato alla lavoratrice di €
1.000,00 a saldo delle richieste avanzate da quest'ultima. Tale assegno è stato regolarmente ricevuto, tanto che il legale della ne dava pronta attestazione CP_1 con mail in data 15/11/2019, pur dando atto che lo stesso veniva accettato in acconto del maggior credito preteso. La tuttavia nel ricorso introduttivo del CP_1 giudizio non detrae tale somma dal totale richiesto. Contesta poi il fatto che la circostanza per cui il rapporto sarebbe iniziato in data 1/7/2016, che sarebbe confermata da una delle due testimoni ascoltate nel giudizio di primo grado, è smentita documentalmente in quanto la è conduttrice dell'abitazione di via Pt_1
Salvini 45 soltanto dal 15.12.2016, come inequivocabilmente risulta dal contratto di
2 locazione del 18.11.2016, debitamente registrato. Ciò posto, sempre nel merito,
l'appellante evidenzia che l'attività lavorativa della era del tutto discontinua se CP_1 non occasionale. Si costituisce nel grado parte appellata la quale, premessa la validità della notifica in esame posto che nessun impedimento il legislatore pone alla possibilità di notifica tramite PEC il cui contenuto sia estraneo all'attività professionale esercitata dal destinatario, ha eccepito la tardività dell'appello vista la notifica della sentenza impugnata già in data 13.6.2024. L'appello è inammissibile. La stretta connessione tra il primo e il secondo motivo di appello induce alla trattazione congiunta delle due censure e all'assorbimento della terza.
La questione preliminare oggetto della presente impugnativa attiene alla validità della notifica via PEC ad un indirizzo risultante dal registro PE attivato con riferimento ad una determinata attività anche per la notificazione di atti ad essa estranei. In materia si è recentemente espressa la S.C. (si veda Cassazione civile sez. I, 22/01/2025, n.1615) ritenendo che “l'indirizzo risultante dal registro PE (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti), attivato con riferimento ad una determinata attività, può comunque essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, a norma della l. n. 53/94, art.
3-bis, comma 1, dal momento che nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo PEC, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. Rammenta infatti la Corte: “L'art. 3 bis L. n. 53/94, dispone che:
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi;
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994".
3 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
b) lettera soppressa dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2. 6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo. Sulla scorta della citata normativa, nella giurisprudenza di questa Corte è stato affermato che, a seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in L. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45 bis, comma 2, lettera a), numero 1), del D.L. n. 90 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del D.Lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del D.Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. (Cass., n. 2460/2021). In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro PE, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita;
n. 12134/2024).
4 Nella specie, sulla base dei principi affermati dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, deve ritenersi che la citazione in questione sia stata notificata correttamente- in conformità della predetta normativa- all'indirizzo pec della attinto dall'apposito elenco dei medici, attivato dalla CP_2 destinataria con riferimento alla propria attività professionale, ma utilizzabile, a norma dell'art. 3 bis, c.1, L. n. 53/94, anche per la notificazione di atti ad essa estranei.”
Ebbene, applicati tali principi al caso di specie, rilevato che non è in contestazione che l'indirizzo dell'appellante utilizzato per la pec di notifica tanto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado quanto della sentenza impugnata unicamente al precetto, è stato tratto è quello risultante dal Pubblico Registro inipec, posto che si discute esclusivamente della estraneità dell'oggetto del giudizio azionato dalla all'attività professionale per la quale tale indirizzo era stato attivato. CP_1
Posta la validità delle suddette notifiche via PEC, l'appello è inammissibile in quanto tardivo. Invero alla data del deposito del ricorso in appello, effettuato telematicamente in data 17.9.2024, risulta decorso il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza (avvenuta via PEC il 13.6.2024) previsto dall'art. 327 c.p.c..
L'appello deve dunque ritenersi tardivo e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza. Deve inoltre darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Condanna l'appellante al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.100,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15 %, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, 27.6.2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
5