Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 695/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 13.02.2025 ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre ipotesi”, promossa da:
, CALTAGIRONE (CT), 23/02/1966 (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ZINZI PAOLO ( , con domicilio eletto presso la società C.F._2
“B&Z Società tra Avvocati s.r.l.” con sede legale Via Siracusa, 5 – 03036 – Isola del Liri (FR)
ricorrente contro
, in persona del pro tempore (C.F. Controparte_1 CP_2
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta P.IVA_1 (C.F. , presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174, è domiciliato ex lege P.IVA_2 resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
«per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;
per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 6 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale Assistente Amministrativo di 13,33, di Collaboratore Scolastico di 12,03 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia. Ordinare a parte convenuta l'inserimento del nominativo del ricorrente nella graduatoria di Assistente Tecnico. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Con espressa riserva di agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni subìti e subendi dal ricorrente».
Per parte resistente:
« Accogliere le superiori difese, per quanto di ragione e respingere la domanda di controparte;
- In ogni caso accertare e dichiarare la carenza di legittimazione dell' ;- Con vittoria di spese». Controparte_3
Ragioni della decisione 1
Ha spiegato di aver proposto la domanda per l'inserimento nelle graduatorie del personale ATA per la Provincia di Caltanissetta avendo conseguito il diploma presso l'istituto Tecnico di
Agrigento, nell'anno 2000/2001 e di aver ottenuto il riconoscimento del servizio militare di leva in misura inferiore a quello prestato in costanza di servizio.
Ha lamentato l'illegittimità dell'attribuzione di un punteggio inferiore per il servizio di leva prestato non in costanza di nomina in quanto ai sensi dell'articolo 485, co. 7 del dlgs n. 297/94 il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti.
Ha infatti sostenuto che il servizio militare da lui prestato non in costanza di rapporto di impiego debba essere considerato come un servizio reso, in generale, alle amministrazioni statali (con la conseguente attribuzione di punti 0,05 per mese e di punti 0,60 per anno), anziché essere considerato quale servizio effettivamente svolto nella qualifica per la quale concorre (a cui sono invece attribuiti punti 0,50 per mese e punti 6 per anno).
Non avendo ottenuto il riconoscimento del punteggio di 6 punti previsto per il servizio civile, ha adito il giudice del lavoro, ritenendo discriminante lesivo dell'art. 3 Cost., il disposto di cui all'art. 2050 del Decreto Legislativo del 15 marzo 2010 n. 66, ai sensi del quale deve essere attribuito un punteggio maggiore nella particolare ipotesi in cui il servizio militare (o il servizio civile sostitutivo) è stato prestato in costanza di impiego con il . Controparte_1
Pertanto, ha chiesto il riconoscimento del punteggio in questione, sulla scorta dell'interpretazione data dal Consiglio di Stato nella sentenza del 02.12.2019, n. 8234/2019.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito il
[...]
che ha resistito rilevando l'infondatezza nel merito del Controparte_1 ricorso, ritenendo non sussistente alcuna discriminazione per il fatto che il ricorrente abbia prestato servizio civile non in costanza di pubblico impiego.
Ammessi i mezzi istruttori ed assunti gli stessi, previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 13.02.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°
Riassunti i termini del contendere si rileva quanto segue sulle questioni poste dalle parti.
A. Sul difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni scolastiche
Deve essere ribadito l'univoco orientamento del Tribunale di Caltanissetta in merito alla carenza di legittimazione passiva degli Uffici scolastici regionali e provinciali.
2 Sul punto si richiama anche l'ultimo arresto della SC (Sez. L, Sentenza n. 32938 del
09/11/2021) che ha evidenziato che la legislazione generale prevede che le cause contro le
Amministrazioni dello Stato siano da instaurare «nella persona del Ministro competente» (art. 11, co. 1, R.D. 1611/1933). «In tale prospettiva va altresì collocato l'art. 16 lett. f) d.lgs.
165/2001. Tale norma prevede che «i dirigenti di uffici dirigenziali generali», quale è il Part dirigente preposto all «promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile
1979, n.103». Questa S.C. (Cass. 26 marzo 2008. n. 7862) ha letto le due norme in coordinamento ed ha affermato che gli USR, in quanto «strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni» ed ha sottolineato (Cass., S.U., 6 luglio
2006, n. 15342) «l'espressa salvezza della L. n. 103 del 1979, art. 12, comma 1, (attribuzione al Ministro del potere di comporre le divergenze tra Avvocatura dello Stato e amministrazioni circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo)» per desumerne in sostanza Part che i dirigenti generali periferici (e, se si vuole, l per il quale essi organicamente operano) hanno il potere di decidere sulle liti, ma subordinatamente al potere superiore del di CP_1 avocare ogni scelta e dirimere divergenze interne alla difesa dello Stato».
Quanto alla legislazione speciale per la scuola il combinato disposto degli artt. 13 e 21, co. 18
L. 59/1997 ha rimesso ad appositi regolamenti la definizione dell'organizzazione e della disciplina anche degli uffici periferici del MIUR, poi attuata mediante i d.p.r. n. 260/2007, d.p.r.
n. 17/2009, d.p.r. n. 132/2011, d.p.r. n. 98/2014, d.p.r. n. 47/2019, d.p.r. n. 140/2019, fino all'attualmente vigente d.p.c.m. n. 166/2000 che hanno affermato la "legittimazione passiva" Part dell rispetto al contenzioso del personale scolastico.
La Suprema Corte ha rilevato come tali norme non delineano in ogni caso una soggettività Part "esterna" dell ma solo il potere del medesimo di agire, in un articolato ambito di attività Part da esse definito, con effetti destinati a ricadere sul di cui lo stesso è CP_1 articolazione organizzativa.
Tanto evidenziato deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli Uffici scolastici regionali che non hanno legittimazione esterna.
B. Sul diritto al punteggio aggiuntivo
L'art. 2050 dlgs 15 marzo 2010, n. 66 “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” dispone che:
«1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello
Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici».
Sul punto è stato chiarito che «Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e per il servizio civile sostitutivo deve essere valutato anche ai fini della formazione delle graduatorie di circolo
e di istituto, le quali hanno natura non dissimile da quella delle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali
l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni latu sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010». (Sez.
L, Ordinanza n. 8586 del 29/03/2024, V. Sez. L, Sentenza n. 5854 del 08/03/2017, Sez. L,
Ordinanza n. 5679 del 02/03/2020).
Questo Giudice, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 118 disp. att., c.p.c., nel dare atto delle ragioni del decidere, recepisce gli arresti giurisprudenziale della S.C., sintetizzati nelle massime che saranno di seguito riportate per spiegare i termini di operatività dell'istituto.
Quanto alla valutazione del servizio la Suprema Corte da ultimo ha evidenziato i termini per ritenere una discriminazione posto che «Secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti», mentre l'art. 2050 del d.lgs. n.
66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che
«ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art.
84 del DPR nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021» … omissis … «in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la
4 razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma
2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.). Questa Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). Per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009,
v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)».
Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento deve evidenziarsi che nel caso di specie deve non può essere riconosciuto il punteggio maggiore per il servizio civile prestato non in costanza di nomina a quello in costanza di nomina per la diversità delle due fattispecie.
Come evidenziato dall'Avvocatura, l'art. 2050 cit. si limita a richiedere che al servizio militare sia riconosciuto lo stesso punteggio attribuito, in generale, al servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni.
Non è previsto che al servizio di leva sia riconosciuto il medesimo punteggio attribuito al servizio prestato nella stessa qualifica o nello stesso profilo professionale per cui si concorre in quanto non è affatto indice di una preparazione del candidato paragonabile a quella vantata da chi ha già maturato esperienze lavorative nelle stesse identiche qualifiche oggetto del concorso, potendo al più essere equiparato a un servizio genericamente prestato in favore della pubblica amministrazione.
L'Allegato A del D.M. n. 50 del 30.03.2021 è conforme al disposto di cui all'art. 2050 del D.Lgs.
n. 66/2010, nella misura in cui riconosce al servizio militare di leva (o al servizio civile sostitutivo di quello di leva) lo stesso punteggio attribuito per il servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali (0,60 punti per anno), salvo che esso sia prestato in costanza di impiego nella qualifica oggetto della graduatoria, posto che in tal caso è
5 riconosciuto il medesimo punteggio (6 punti per anno) previsto per il servizio prestato nella detta qualifica.
La circostanza che venga attribuito un punteggio maggiore nella particolare e peculiare ipotesi in cui il servizio militare sia stata prestato in costanza di impiego con il Controparte_1
(nelle qualifiche oggetto del concorso) non determina alcuna violazione dell'art. 3 Cost., sussistendo in tal caso una valida ragione giustificatrice della diversità di trattamento.
Nell'ipotesi in esame viene in rilievo l'esigenza di tutelare, con idonea misura compensativa, chi sia stato costretto ad abbandonare il servizio – nella stessa qualifica oggetto del concorso – per adempiere all'obbligo di prestare il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo.
Si tratta di opzione coerente all'interpretazione propria della Suprema Corte che ha puntualmente descritto la ratio dell'istituto ed i suoi limiti.
Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento deve evidenziarsi che nel caso di specie deve non può essere riconosciuto il punteggio maggiore per il servizio civile prestato non in costanza di nomina a quello in costanza di nomina per la diversità delle due fattispecie.
Come evidenziato dall'Avvocatura l'art. 2050 cit. si limita a richiedere che al servizio militare sia riconosciuto lo stesso punteggio attribuito, in generale, al servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni.
Non è previsto che al servizio di leva sia riconosciuto il medesimo punteggio attribuito al servizio prestato nella stessa qualifica o nello stesso profilo professionale per cui si concorre in quanto non è affatto indice di una preparazione del candidato paragonabile a quella vantata da chi ha già maturato esperienze lavorative nelle stesse identiche qualifiche oggetto del concorso, potendo al più essere equiparato a un servizio genericamente prestato in favore della pubblica amministrazione.
L'Allegato A del D.M. n. 50 del 30.03.2021 è conforme al disposto di cui all'art. 2050 del D.Lgs.
n. 66/2010, nella misura in cui riconosce al servizio militare di leva (o al servizio civile sostitutivo di quello di leva) lo stesso punteggio attribuito per il servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali (0,60 punti per anno), salvo che esso sia prestato in costanza di impiego nella qualifica oggetto della graduatoria, posto che in tal caso è riconosciuto il medesimo punteggio (6 punti per anno) previsto per il servizio prestato nella detta qualifica.
La circostanza che venga attribuito un punteggio maggiore nella particolare e peculiare ipotesi in cui il servizio militare sia stata prestato in costanza di impiego con il Controparte_1
(nelle qualifiche oggetto del concorso) non determina alcuna violazione dell'art. 3 Cost., sussistendo in tal caso una valida ragione giustificatrice della diversità di trattamento.
Nell'ipotesi in esame viene in rilievo l'esigenza di tutelare, con idonea misura compensativa, chi sia stato costretto ad abbandonare il servizio – nella stessa qualifica oggetto del concorso – per adempiere all'obbligo di prestare il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo.
Si tratta di opzione coerente all'interpretazione propria della Suprema Corte che ha puntualmente descritto la ratio dell'istituto ed i suoi limiti.
6 Si tratta di disposizione di normazione secondaria secundum legem, in quanto tale pienamente legittima, oltre che recepita dalla pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, che fino a prova contraria è il Giudice di legittimità
Infatti sulla questione, proprio con riferimento al personale ATA si segnala la seguente massima: «ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto» (Sez. L,
Sentenza n. 22429 del 08/08/2024).
Per tali ragioni, dovendosi escludere una discriminazione, o una illegittima applicazione delle norme vigenti il ricorso deve essere rigettato.
C. Le spese di lite
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe per il 3° scaglione di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificato con DM n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia, proposizione del ricorso e fase decisoria.
Pertanto parte ricorrente in quanto soccombente deve essere condannata alla loro refusione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_4
Rigetta il ricorso.
Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 [...]
che vengono liquidate nella complessiva somma di € 2.108,00, oltre Controparte_1 spese forfettarie ed accessori ai sensi di legge.
Caltanissetta, 14 marzo 2025
Il Giudice Angela Latorre
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