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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
\1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 457/2023 R.G. promosso
DA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Rapisarda;
Appellante
CONTRO
( ); Controparte_1 P.IVA_1
Appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al tribunale di Catania, , dirigente medico di II livello Parte_1
presso l sostenendo di avere svolto le funzioni di direttore di struttura CP_2
complessa dall'1.10.2001 al 28.2.2007, nel distretto sanitario di Catania 2, chiedeva accertarsi e dichiararsi, in via principale, il proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive per l'incarico ricoperto ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, con condanna dell al pagamento della somma di € 98.880,72 a tale titolo Controparte_1
Contr ovvero a titolo di ingiustificato arricchimento. In subordine, chiedeva condannarsi l' al pagamento di € 83.930,00 a titolo di retribuzione di posizione variabile o a titolo di
1 ingiustificato arricchimento e, in via ulteriormente subordinata, al pagamento di €
28.230,75 per indennità di sostituzione.
A fondamento delle proprie pretese, deduceva di aver svolto funzioni direttive non sostitutive, ma “primariali”, per sopperire alla mancata indizione della procedura di conferimento del relativo incarico dirigenziale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 18 del Ccnl Dirigenza Medica e Veterinaria dell'8.6.2000, che riguardava la corresponsione di un'indennità nelle sole ipotesi di sostituzione dei dirigenti per ferie, malattia o cessazione.
Con sentenza n. 4410/2022 pubblicata il 15.12.2022, l'adito giudice del lavoro rigettava integralmente il ricorso e compensava le spese di lite tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche affrontate, sulle quali la Corte di cassazione era intervenuta medio tempore.
Conformemente alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 21565/2018) e di merito, escludeva che alla dirigenza medica potesse applicarsi la disciplina delle mansioni superiori ex art. 2103 c.c. e quella del pubblico impiego privatizzato di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, ritenendo piuttosto applicabile la disciplina del rapporto dirigenziale prevista dal T.U. pubblico impiego, nonché la disciplina speciale di settore di cui al d.lgs. n. 502/1992 e alla contrattazione collettiva. Pertanto, rigettava le domande volte alla condanna dell' resistente al pagamento delle pretese CP_1
differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori.
Quanto alla domanda subordinata, ricostruito il quadro normativo legale e contrattuale in tema di incarichi di direzione di unità semplici e complesse in ambito sanitario, e richiamata la sentenza n. 27400/2018 della Corte di Cassazione, il giudice riteneva che, in difetto dell'imprescindibile atto aziendale ex art. 3 comma 1 bis del d.lgs. n. 502/1992, di individuazione e istituzione del Parte_2
quale struttura complessa, neanche il trattamento rivendicato ai sensi dell'art. 18 del
Ccnl dell'8.6.2000 non potesse essere riconosciuto. Precisava che, in mancanza dell'atto aziendale, non vi era altra prova della natura complessa della struttura in questione, secondo le previsioni del d.lgs. n. 502/1992, non potendosi attribuire rilievo
2 né all'atto aziendale del 24.12.2002, allegato da parte ricorrente, il quale non conteneva alcun riferimento al 2 quale struttura complessa, né all'atto Parte_2
aziendale approvato nel 2010 e, quindi, in epoca successiva ai fatti di causa.
Disattendeva, infine, la domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. per arricchimento senza causa, evidenziando il carattere sussidiario della relativa azione, incompatibile con le ipotesi in cui esista uno specifico titolo in ragione del quale possa essere vantato il diritto di credito;
titolo costituito, nel caso di specie, dal rapporto di lavoro e dirigenziale
Contr alle dipendenze dell
Avverso la citata sentenza proponeva appello con atto depositato il Parte_1
Contr
2.6.2023. Nonostante la regolarità della notifica, l' rimaneva contumace.
La causa era posta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025 ai sensi dell'art.127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per avere rigettato la domanda principale sulla base di un orientamento giurisprudenziale relativo alle ipotesi di sostituzioni previste dall'art.18 del Ccnl 2000 e, quindi, non pertinente al caso di specie.
Ribadisce che la fattispecie de qua esula da quelle contemplate dalla citata previsione contrattuale, giacché l'attribuzione in via provvisoria delle funzioni di direttore del distretto sanitario di Catania 2 è dipesa dal ritardo nella indizione delle procedure selettive per la copertura dei posti apicali vacanti. Precisa che l'art. 18 cit. riguarda solo i casi di sostituzione nell'incarico dirigenziale per temporanea assenza per ferie o malattia o per cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, soltanto per il tempo strettamente necessario – per un periodo massimo di sei mesi prorogabili fino a dodici mesi – ad espletare le procedure selettive per il conferimento del relativo incarico.
Sostiene che “Strettamente connesso a quanto sopra argomentato, ai fini della fondatezza della istata domanda principale di primo grado è l'errore in cui è incorso il primo giudice nel capo della sentenza che ha rigettato la domanda subordinata di pagamento della mera indennità di sostituzione ex art. 18 co. 2 CCNL, di cui meglio appresso, allorquando ha ritenuto che l'odierno appellante non abbia compiuto alcuna
3 allegazione o fornito prova in ordine alla sussistenza dei requisiti che consentano di riconoscere la natura complessa alla struttura del ”. Parte_2
Deduce che il giudice avrebbe erroneamente valutato gli atti di causa dai quali si evince che è la stessa a qualificare e trattare il distretto sanitario di Catania 2 Controparte_1
quale struttura complessa.
Rilevato che l'incarico in questione non può qualificarsi quale sostituzione ex art. 18 del Ccnl del 2000 e che al distretto sanitaria di Catania 2 deve riconoscersi natura di struttura complessa, l'appellante insiste nella domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive tra il trattamento economico percepito corrispondente alle mansioni di dirigente incaricato ex lett. c) dell'art. 27 Ccnl dell'8.6.2000 e il trattamento economico spettante per le “mansioni superiori” di direttore di struttura complessa ex lett. a) dell'art. 27 Ccnl 8.6.2000, dall'1 ottobre 2001 al 28 febbraio 2007.
1.2. Con il secondo motivo, lamenta il mancato accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Premesso che, per consolidata giurisprudenza, l'indebito arricchimento si realizza non solo in caso di effettivo incremento patrimoniale, ma ogniqualvolta venga conseguita una qualunque utilità economica, come il risparmio di una spesa, evidenzia che, nel caso di specie, “Il mancato espletamento delle previste procedure concorsuali, non appare legittimo, considerato che nello stesso interesse della struttura la direzione aziendale deve procedere al conferimento dell'incarico senza rinvii che possono avere un beneficio economico all'azienda che potrebbe configurarsi come indebito arricchimento”.
1.3. Censura, infine, la sentenza per avere rigettato la domanda subordinata volta ad ottenere la corresponsione della indennità di sostituzione ex art. 18 del Ccnl del 2000, sull'erroneo presupposto che, a fronte della mancanza dell'atto aziendale, la documentazione in atti non consentisse di ricavare aliunde il carattere di struttura complessa. Lamenta l'errata valutazione della documentazione prodotta in giudizio e deduce che, in ogni caso, spetterebbe la suddetta indennità per l'incarico di direzione di una struttura semplice.
4 2. L'appello non può essere accolto.
2.1. È, anzitutto, infondato il primo motivo di gravame.
La questione relativa all'applicabilità alla dirigenza pubblica, e in particolare ai dirigenti medici, delle norme che, nel rapporto non dirigenziale, regolano lo svolgimento di mansioni superiori e, segnatamente dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 è stata già affrontata da questa Corte con la sentenza n. 158/2024, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.c.p.c., non ravvisando alcuna ragione per cui discostarsene.
Con la citata pronuncia, in particolare, si è ritenuto che: “Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, condiviso dal collegio, non possono applicarsi ai dirigenti pubblici, e in particolare ai dirigenti medici, le norme che, nel rapporto di lavoro non dirigenziale, regolano lo svolgimento di mansioni superiori e, segnatamente,
l'art. 52 del dlgs n. 165/2001 che riguarda il personale che non riveste qualifica dirigenziale. L'art. 24 c. 3 del dlgs n. 165/2001 fissa il principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente, stabilendo che il trattamento economico “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa". La dirigenza sanitaria è inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15) con conseguente esclusione della disciplina dettata dall'art. 52 stante l'equivalenza delle mansioni dirigenziali. Si richiama al riguardo la sentenza della Corte di Cassazione, sez. lav.,
28/2/2023, n. 602 i cui principi, condivisi dal collegio, sono applicabili alla fattispecie in esame: “Nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in virtù del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto (Cass., Sez. L, n.
32264 del 10 dicembre 2019). Specificamente, quanto alla dirigenza medica, è stato chiarito che il principio di onnicomprensività della retribuzione, affermato dal D.Lgs. n.
5 165 del 2001, art. 24, comma 3, e art. 27, comma 1, nonché dall'art. 60, comma 3, del
CCNL comparto dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000, opera inderogabilmente in tutti
i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere, sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto (Cass., Sez. L, n. 8261 del 30 marzo 2017).
Inoltre, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, si è affermato che la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del SSN, ai sensi dell'art. 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa
l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost. (Cass., Sez. L, n. 21565 del 3 settembre 2018). Non è invocabile l'art. 36 Cost., da leggere in combinato disposto con il D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 52, comma 4 e con l'art. 2126 c.c. in quanto, ove la pretesa sia avanzata da un dirigente (e non da un funzionario chiamato a svolgere mansioni dirigenziali) non viene in rilievo l'art. 52 appena citato, bensì l'art. 19 del medesimo decreto legislativo.
Il D.Lgs. n. 502 del 1992 (riordino della dirigenza sanitaria) all'art. 15, comma 5, prevede, infatti, che il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della struttura stessa e che alle predette mansioni superiori non si applica l'art. 2103 c.c. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, a sua volta, all'art.
24, prevede che la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale è determinata
6 dai contratti collettivi per le aree dirigenziali e che il trattamento economico così stabilito remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal medesimo decreto. In tale contesto, il trattamento economico è quello stabilito dalla contrattazione collettiva, ivi compreso il trattamento accessorio spettante in caso di conferimento temporaneo di mansioni diverse” (cfr. in senso conforme Cassazione civile, sez. lav., 15/07/2022, n. 22374 Cassazione civile, sez. lav., 16/11/2021, n. 34556,
Cassazione civile, sez. lav., 11/03/2020, n. 6946, Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2017,
n. 9879, Cassazione civile, sez. lav., 03/09/2018, n. 21565)”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, peraltro, non può attribuirsi rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto alla maggiore retribuzione, alla prosecuzione dell'incarico oltre il termine previsto. Si richiama sul punto anche la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 2876/2024, che - occupandosi di un caso di incarico di sostituzione nelle mansioni di direttore responsabile di II livello da parte di un dirigente di I livello durata dal 1995 al 2006 -ha ribadito “che <<la sostituzione nell di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell ccnl dirigenza medica e veterinaria giugno non si configura come svolgimento mansioni superiori poich avviene ruolo livello unico della sanitaria sicch trova applicazione l c.c. al sostituto spetta il trattamento accessorio sostituito ma solo la prevista indennit cd. sostitutiva senza che rilevi in senso contrario prosecuzione oltre termine sei mesi dodici se prorogato per procedura copertura posto vacante dovendosi considerare adeguatamente remunerativa specificamente dalla disciplina collettiva quindi inapplicabile>
Cost.>> (Cass. n. 21565-2018, che cita, quali precedenti conformi, Cass. nn. 6299-2015;
15577-2015, 584-2016, 9879-2017; successivamente, nello stesso senso, Cass. nn. 10440-
2023; 4983-2022; 33136-2019; 7863-2019; 30913-2018) (…) Il D.Lgs. n. 165 del 2001, all'art. 19 sancisce l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 c.c. che discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo
7 svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del titolo II, capo II, del medesimo D.Lgs. cui non fa eccezione la dirigenza sanitaria, inserita "in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello (D.Lgs. n. 502 del 1992, art.
15), per la quale la giuridica impossibilità di applicare la disciplina dettata dall'art.
2103 c.c. è ribadita dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter, inserito dal D.Lgs. n. 229 del 1999, nonché dall'art. 28, comma 6, del medesimo CCNL dell'8.6.2000, secondo cui nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse le aziende tengono conto … che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l'art. 2103 c.c., comma 1, del c.c. (v. ex multis, la già citata
Cass. n. 21506-2018)”.
2.2. Il secondo motivo d'appello è, invece, inammissibile.
È opportuno evidenziare che l'onere di specificità dei motivi di impugnazione impone che alle argomentazioni esposte nella sentenza gravata siano contrapposte quelle dell'appellante, in guisa da incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Nel caso di specie, con riferimento alla domanda proposta a titolo di arricchimento senza causa, il tribunale ha rigettato la stessa “apparendo dirimente, sul punto, richiamare il carattere sussidiario della relativa azione, che non appare compatibile con le ipotesi in cui esista uno specifico titolo (e dunque una specifica azione) in ragione del quale possa essere vantato il diritto di credito;
titolo che, nel caso di specie, è costituito dal rapporto Cont di lavoro e dirigenziale alle dipendenze dell' (cfr. in tal senso Cass. 11682/2018;
Cass. 2350/2017)”.
Deve essere qui, più precisamente, condiviso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima
8 sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento.
Nel caso in esame, il rigetto della domanda subordinata di pagamento dell'indennità sostitutiva ex art. 18 CCNL è stata rigettata per difetto di prova dell'esistenza di un atto aziendale che individuasse il quale struttura complessa. Parte_2
A fronte di detto passaggio motivazionale, l'appellante non ha formulato alcuna censura idonea a scalfirne il contenuto, tenuto conto del fatto che lo stesso si è limitato ad argomentare, in maniera peraltro generica, del “beneficio” ricavato dall Controparte_1
dal mancato espletamento delle procedure selettive originariamente indette per l'attribuzione dell'incarico di direttore generale del distretto sanitario 2 di Catania.
2.3. Quanto al terzo motivo d'appello, deve anzitutto rilevarsi che il tribunale, ha motivato il rigetto della domanda relativa al trattamento economico di cui all'art. 18 del
Ccnl del 2000, innanzitutto con la necessità della istituzione della struttura alla quale il dirigente viene preposto mediante l'atto di aziendale di autonomia organizzativa, richiamando la pronuncia del giudice di legittimità, n. 27400/2018 secondo cui in tema di dirigenza sanitaria, la disciplina del d.lgs. n. 502 del 1992 - in base alla quale la previa adozione di un atto aziendale che regoli l'organizzazione e il funzionamento delle unità operative costituisce elemento imprescindibile per il conferimento di un incarico dirigenziale e l'attribuzione del relativo trattamento economico: “solo attraverso l'atto aziendale è, infatti, possibile sviluppare soluzioni in grado di valorizzare e razionalizzare
i punti di erogazione delle prestazioni nel rispetto dei criteri della qualità, della appropriatezza e della sostenibilità economica e dei vincoli di bilancio, vincoli valorizzati da questa Corte nella recente sentenza n. 16045/2018, in fattispecie in cui veniva in rilievo la retribuzione di posizione correlata alla istituzione delle posizioni organizzative;
18. consegue a quanto innanzi osservato che la formale istituzione, attraverso l'atto di macro organizzazione di cui al richiamato D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 bis riconducibile al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, della struttura organizzativa dotata di autonomia gestionale o tecnico professionale costituisce un elemento
9 imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per l'attribuzione al dirigente del trattamento economico, stabilito dalla contrattazione collettiva, correlato alla specifica posizione organizzativa individuata dall'Azienda (Cass. 19040/2015,
6956/2014); 19. lo svolgimento di funzioni dirigenziali non può che espletarsi, infatti, in relazione ad una specifica struttura organizzativa, rispetto alla quale, con atto di macro organizzazione sia stato previsto l'esercizio di funzioni dirigenziali (Cass. 350/2018); 20. senza l'atto aziendale, che individua le singole strutture organizzative di rilievo dirigenziale, non sorge il diritto al trattamento economico il quale è correlato alla preposizione alla specifica struttura dirigenziale, graduata e pesata" dal punto di vista della complessità delle funzioni, delle connesse responsabilità del dirigente che vi è preposto e del valore economico attribuito dall'atto stesso…”.
Come correttamente rilevato dal tribunale, l'appellante non ha fornito prova dell'adozione dell'atto aziendale ex art. 3 co. 1 D.Lgs. 502/1992 e, dunque, dell'individuazione del quale struttura complessa, avendo Parte_2
prodotto un atto aziendale di organizzazione e funzionamento dell'allora ex Parte_3
3 di Catania del 24.12.2002, “che non fa menzione del come
[...] Parte_2
struttura complessa” e comunque non approvato, come non censurato. L'appellante dall'01/10/2001 al 28/02/2007 ha svolto di fatto funzioni di responsabile di un Distretto non individuato in un atto aziendale, evincendosi, anzi, dagli atti di causa (vd. deliberazione n. 2037 del 30.7.2002) che l'avviso di selezione per il conferimento Pt_4
degli 8 incarichi di struttura complessa di Direttore di Distretto di cui alla deliberazione n. 4442 del 12.10.2001 era stato annullato in autotutela in quanto l'atto aziendale non aveva superato positivamente la verifica dell'Assessorato regionale a causa di vizi concernenti proprio la mancata individuazione, per tipologia e numero, delle strutture organizzative aziendali.
La mancanza di un atto aziendale che individui il Distretto - della cui direzione l'appellante, dirigente di struttura semplice, è stato incaricato in via sostitutiva - quale struttura complessa impedisce il riconoscimento del trattamento economico di cui all'art. 18 ccnl per le funzioni sostitutive di fatto incontestatamente svolte (non rilevando come
10 riconoscimento di debito - così in appello - il pagamento spontaneo dell'indennità di sostituzione fino a luglio 2002 nella misura contrattualmente prevista per la struttura complessa).
Tale statuizione non è stata censurata dall'appellante, che ha invece contestato unicamente l'altra motivazione sottesa al rigetto della domanda e cioè la rilevata mancata allegazione e prova “in ordine alla sussistenza di altri requisiti che, in mancanza dell'atto aziendale, consentano di riconoscere la natura complessa alla struttura in discorso secondo le previsioni del D.Lgs. 502/1992”. A tale riguardo l'appellante sostiene la prova della natura complessa della struttura si evincerebbe, invece, dalla documentazione in atti e precisamente dai cedolini paga - dai quali emergerebbe il pagamento dell'indennità sostitutiva nella misura spettante per le funzioni di sostituzione di direttore di unità complessa - e dalla deliberazione n. 954 del 16.9.2002 - nella quale si dava atto dell'annullamento con deliberazione n. 2037 del 30.07.2002, immediatamente esecutiva, dell'avviso pubblico di conferimento di 8 incarichi di “struttura complessa” di Direttore di Distretto.
Va tuttavia richiamato, innanzitutto, il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte
e autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto d'interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva
l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso
l'annullamento della sentenza” (Cass. 18641/17; v. anche, ex multis, Cass. S. U. n.
7931/13; Cass. 11493/18).
Inoltre, non può ricavarsi la sussistenza dei requisiti per la qualificazione di struttura complessa del Distretto dall'avviso pubblico annullato in autotutela proprio a causa del mancato superamento, da parte dell'atto aziendale, del vaglio assessoriale stanti i rilevati vizi riguardanti proprio la mancata individuazione, per tipologia e numero, delle strutture organizzative aziendali;
né può avere valore probante lo spontaneo pagamento da parte dell'azienda di un'indennità parametrata all'importo contrattualmente previsto per la
11 sostituzione in struttura complessa (peraltro fino al 30.7.2002 – data della deliberazione della revoca dell'avviso di selezione per la mancata verificazione dell'atto aziendale da parte dell'Assessorato regionale).
3. Nonostante il rigetto dell'appello, non vi è luogo a condanna al pagamento delle spese processuali, attesa la contumacia della parte appellata.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Nulla sulle spese.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 457/2023 R.G. promosso
DA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Rapisarda;
Appellante
CONTRO
( ); Controparte_1 P.IVA_1
Appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al tribunale di Catania, , dirigente medico di II livello Parte_1
presso l sostenendo di avere svolto le funzioni di direttore di struttura CP_2
complessa dall'1.10.2001 al 28.2.2007, nel distretto sanitario di Catania 2, chiedeva accertarsi e dichiararsi, in via principale, il proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive per l'incarico ricoperto ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, con condanna dell al pagamento della somma di € 98.880,72 a tale titolo Controparte_1
Contr ovvero a titolo di ingiustificato arricchimento. In subordine, chiedeva condannarsi l' al pagamento di € 83.930,00 a titolo di retribuzione di posizione variabile o a titolo di
1 ingiustificato arricchimento e, in via ulteriormente subordinata, al pagamento di €
28.230,75 per indennità di sostituzione.
A fondamento delle proprie pretese, deduceva di aver svolto funzioni direttive non sostitutive, ma “primariali”, per sopperire alla mancata indizione della procedura di conferimento del relativo incarico dirigenziale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 18 del Ccnl Dirigenza Medica e Veterinaria dell'8.6.2000, che riguardava la corresponsione di un'indennità nelle sole ipotesi di sostituzione dei dirigenti per ferie, malattia o cessazione.
Con sentenza n. 4410/2022 pubblicata il 15.12.2022, l'adito giudice del lavoro rigettava integralmente il ricorso e compensava le spese di lite tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche affrontate, sulle quali la Corte di cassazione era intervenuta medio tempore.
Conformemente alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 21565/2018) e di merito, escludeva che alla dirigenza medica potesse applicarsi la disciplina delle mansioni superiori ex art. 2103 c.c. e quella del pubblico impiego privatizzato di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, ritenendo piuttosto applicabile la disciplina del rapporto dirigenziale prevista dal T.U. pubblico impiego, nonché la disciplina speciale di settore di cui al d.lgs. n. 502/1992 e alla contrattazione collettiva. Pertanto, rigettava le domande volte alla condanna dell' resistente al pagamento delle pretese CP_1
differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori.
Quanto alla domanda subordinata, ricostruito il quadro normativo legale e contrattuale in tema di incarichi di direzione di unità semplici e complesse in ambito sanitario, e richiamata la sentenza n. 27400/2018 della Corte di Cassazione, il giudice riteneva che, in difetto dell'imprescindibile atto aziendale ex art. 3 comma 1 bis del d.lgs. n. 502/1992, di individuazione e istituzione del Parte_2
quale struttura complessa, neanche il trattamento rivendicato ai sensi dell'art. 18 del
Ccnl dell'8.6.2000 non potesse essere riconosciuto. Precisava che, in mancanza dell'atto aziendale, non vi era altra prova della natura complessa della struttura in questione, secondo le previsioni del d.lgs. n. 502/1992, non potendosi attribuire rilievo
2 né all'atto aziendale del 24.12.2002, allegato da parte ricorrente, il quale non conteneva alcun riferimento al 2 quale struttura complessa, né all'atto Parte_2
aziendale approvato nel 2010 e, quindi, in epoca successiva ai fatti di causa.
Disattendeva, infine, la domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. per arricchimento senza causa, evidenziando il carattere sussidiario della relativa azione, incompatibile con le ipotesi in cui esista uno specifico titolo in ragione del quale possa essere vantato il diritto di credito;
titolo costituito, nel caso di specie, dal rapporto di lavoro e dirigenziale
Contr alle dipendenze dell
Avverso la citata sentenza proponeva appello con atto depositato il Parte_1
Contr
2.6.2023. Nonostante la regolarità della notifica, l' rimaneva contumace.
La causa era posta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025 ai sensi dell'art.127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per avere rigettato la domanda principale sulla base di un orientamento giurisprudenziale relativo alle ipotesi di sostituzioni previste dall'art.18 del Ccnl 2000 e, quindi, non pertinente al caso di specie.
Ribadisce che la fattispecie de qua esula da quelle contemplate dalla citata previsione contrattuale, giacché l'attribuzione in via provvisoria delle funzioni di direttore del distretto sanitario di Catania 2 è dipesa dal ritardo nella indizione delle procedure selettive per la copertura dei posti apicali vacanti. Precisa che l'art. 18 cit. riguarda solo i casi di sostituzione nell'incarico dirigenziale per temporanea assenza per ferie o malattia o per cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, soltanto per il tempo strettamente necessario – per un periodo massimo di sei mesi prorogabili fino a dodici mesi – ad espletare le procedure selettive per il conferimento del relativo incarico.
Sostiene che “Strettamente connesso a quanto sopra argomentato, ai fini della fondatezza della istata domanda principale di primo grado è l'errore in cui è incorso il primo giudice nel capo della sentenza che ha rigettato la domanda subordinata di pagamento della mera indennità di sostituzione ex art. 18 co. 2 CCNL, di cui meglio appresso, allorquando ha ritenuto che l'odierno appellante non abbia compiuto alcuna
3 allegazione o fornito prova in ordine alla sussistenza dei requisiti che consentano di riconoscere la natura complessa alla struttura del ”. Parte_2
Deduce che il giudice avrebbe erroneamente valutato gli atti di causa dai quali si evince che è la stessa a qualificare e trattare il distretto sanitario di Catania 2 Controparte_1
quale struttura complessa.
Rilevato che l'incarico in questione non può qualificarsi quale sostituzione ex art. 18 del Ccnl del 2000 e che al distretto sanitaria di Catania 2 deve riconoscersi natura di struttura complessa, l'appellante insiste nella domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive tra il trattamento economico percepito corrispondente alle mansioni di dirigente incaricato ex lett. c) dell'art. 27 Ccnl dell'8.6.2000 e il trattamento economico spettante per le “mansioni superiori” di direttore di struttura complessa ex lett. a) dell'art. 27 Ccnl 8.6.2000, dall'1 ottobre 2001 al 28 febbraio 2007.
1.2. Con il secondo motivo, lamenta il mancato accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Premesso che, per consolidata giurisprudenza, l'indebito arricchimento si realizza non solo in caso di effettivo incremento patrimoniale, ma ogniqualvolta venga conseguita una qualunque utilità economica, come il risparmio di una spesa, evidenzia che, nel caso di specie, “Il mancato espletamento delle previste procedure concorsuali, non appare legittimo, considerato che nello stesso interesse della struttura la direzione aziendale deve procedere al conferimento dell'incarico senza rinvii che possono avere un beneficio economico all'azienda che potrebbe configurarsi come indebito arricchimento”.
1.3. Censura, infine, la sentenza per avere rigettato la domanda subordinata volta ad ottenere la corresponsione della indennità di sostituzione ex art. 18 del Ccnl del 2000, sull'erroneo presupposto che, a fronte della mancanza dell'atto aziendale, la documentazione in atti non consentisse di ricavare aliunde il carattere di struttura complessa. Lamenta l'errata valutazione della documentazione prodotta in giudizio e deduce che, in ogni caso, spetterebbe la suddetta indennità per l'incarico di direzione di una struttura semplice.
4 2. L'appello non può essere accolto.
2.1. È, anzitutto, infondato il primo motivo di gravame.
La questione relativa all'applicabilità alla dirigenza pubblica, e in particolare ai dirigenti medici, delle norme che, nel rapporto non dirigenziale, regolano lo svolgimento di mansioni superiori e, segnatamente dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 è stata già affrontata da questa Corte con la sentenza n. 158/2024, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.c.p.c., non ravvisando alcuna ragione per cui discostarsene.
Con la citata pronuncia, in particolare, si è ritenuto che: “Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, condiviso dal collegio, non possono applicarsi ai dirigenti pubblici, e in particolare ai dirigenti medici, le norme che, nel rapporto di lavoro non dirigenziale, regolano lo svolgimento di mansioni superiori e, segnatamente,
l'art. 52 del dlgs n. 165/2001 che riguarda il personale che non riveste qualifica dirigenziale. L'art. 24 c. 3 del dlgs n. 165/2001 fissa il principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente, stabilendo che il trattamento economico “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa". La dirigenza sanitaria è inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15) con conseguente esclusione della disciplina dettata dall'art. 52 stante l'equivalenza delle mansioni dirigenziali. Si richiama al riguardo la sentenza della Corte di Cassazione, sez. lav.,
28/2/2023, n. 602 i cui principi, condivisi dal collegio, sono applicabili alla fattispecie in esame: “Nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in virtù del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto (Cass., Sez. L, n.
32264 del 10 dicembre 2019). Specificamente, quanto alla dirigenza medica, è stato chiarito che il principio di onnicomprensività della retribuzione, affermato dal D.Lgs. n.
5 165 del 2001, art. 24, comma 3, e art. 27, comma 1, nonché dall'art. 60, comma 3, del
CCNL comparto dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000, opera inderogabilmente in tutti
i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere, sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto (Cass., Sez. L, n. 8261 del 30 marzo 2017).
Inoltre, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, si è affermato che la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del SSN, ai sensi dell'art. 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa
l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost. (Cass., Sez. L, n. 21565 del 3 settembre 2018). Non è invocabile l'art. 36 Cost., da leggere in combinato disposto con il D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 52, comma 4 e con l'art. 2126 c.c. in quanto, ove la pretesa sia avanzata da un dirigente (e non da un funzionario chiamato a svolgere mansioni dirigenziali) non viene in rilievo l'art. 52 appena citato, bensì l'art. 19 del medesimo decreto legislativo.
Il D.Lgs. n. 502 del 1992 (riordino della dirigenza sanitaria) all'art. 15, comma 5, prevede, infatti, che il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della struttura stessa e che alle predette mansioni superiori non si applica l'art. 2103 c.c. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, a sua volta, all'art.
24, prevede che la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale è determinata
6 dai contratti collettivi per le aree dirigenziali e che il trattamento economico così stabilito remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal medesimo decreto. In tale contesto, il trattamento economico è quello stabilito dalla contrattazione collettiva, ivi compreso il trattamento accessorio spettante in caso di conferimento temporaneo di mansioni diverse” (cfr. in senso conforme Cassazione civile, sez. lav., 15/07/2022, n. 22374 Cassazione civile, sez. lav., 16/11/2021, n. 34556,
Cassazione civile, sez. lav., 11/03/2020, n. 6946, Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2017,
n. 9879, Cassazione civile, sez. lav., 03/09/2018, n. 21565)”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, peraltro, non può attribuirsi rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto alla maggiore retribuzione, alla prosecuzione dell'incarico oltre il termine previsto. Si richiama sul punto anche la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 2876/2024, che - occupandosi di un caso di incarico di sostituzione nelle mansioni di direttore responsabile di II livello da parte di un dirigente di I livello durata dal 1995 al 2006 -ha ribadito “che <<la sostituzione nell di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell ccnl dirigenza medica e veterinaria giugno non si configura come svolgimento mansioni superiori poich avviene ruolo livello unico della sanitaria sicch trova applicazione l c.c. al sostituto spetta il trattamento accessorio sostituito ma solo la prevista indennit cd. sostitutiva senza che rilevi in senso contrario prosecuzione oltre termine sei mesi dodici se prorogato per procedura copertura posto vacante dovendosi considerare adeguatamente remunerativa specificamente dalla disciplina collettiva quindi inapplicabile>
Cost.>> (Cass. n. 21565-2018, che cita, quali precedenti conformi, Cass. nn. 6299-2015;
15577-2015, 584-2016, 9879-2017; successivamente, nello stesso senso, Cass. nn. 10440-
2023; 4983-2022; 33136-2019; 7863-2019; 30913-2018) (…) Il D.Lgs. n. 165 del 2001, all'art. 19 sancisce l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 c.c. che discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo
7 svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del titolo II, capo II, del medesimo D.Lgs. cui non fa eccezione la dirigenza sanitaria, inserita "in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello (D.Lgs. n. 502 del 1992, art.
15), per la quale la giuridica impossibilità di applicare la disciplina dettata dall'art.
2103 c.c. è ribadita dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter, inserito dal D.Lgs. n. 229 del 1999, nonché dall'art. 28, comma 6, del medesimo CCNL dell'8.6.2000, secondo cui nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse le aziende tengono conto … che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l'art. 2103 c.c., comma 1, del c.c. (v. ex multis, la già citata
Cass. n. 21506-2018)”.
2.2. Il secondo motivo d'appello è, invece, inammissibile.
È opportuno evidenziare che l'onere di specificità dei motivi di impugnazione impone che alle argomentazioni esposte nella sentenza gravata siano contrapposte quelle dell'appellante, in guisa da incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Nel caso di specie, con riferimento alla domanda proposta a titolo di arricchimento senza causa, il tribunale ha rigettato la stessa “apparendo dirimente, sul punto, richiamare il carattere sussidiario della relativa azione, che non appare compatibile con le ipotesi in cui esista uno specifico titolo (e dunque una specifica azione) in ragione del quale possa essere vantato il diritto di credito;
titolo che, nel caso di specie, è costituito dal rapporto Cont di lavoro e dirigenziale alle dipendenze dell' (cfr. in tal senso Cass. 11682/2018;
Cass. 2350/2017)”.
Deve essere qui, più precisamente, condiviso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima
8 sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento.
Nel caso in esame, il rigetto della domanda subordinata di pagamento dell'indennità sostitutiva ex art. 18 CCNL è stata rigettata per difetto di prova dell'esistenza di un atto aziendale che individuasse il quale struttura complessa. Parte_2
A fronte di detto passaggio motivazionale, l'appellante non ha formulato alcuna censura idonea a scalfirne il contenuto, tenuto conto del fatto che lo stesso si è limitato ad argomentare, in maniera peraltro generica, del “beneficio” ricavato dall Controparte_1
dal mancato espletamento delle procedure selettive originariamente indette per l'attribuzione dell'incarico di direttore generale del distretto sanitario 2 di Catania.
2.3. Quanto al terzo motivo d'appello, deve anzitutto rilevarsi che il tribunale, ha motivato il rigetto della domanda relativa al trattamento economico di cui all'art. 18 del
Ccnl del 2000, innanzitutto con la necessità della istituzione della struttura alla quale il dirigente viene preposto mediante l'atto di aziendale di autonomia organizzativa, richiamando la pronuncia del giudice di legittimità, n. 27400/2018 secondo cui in tema di dirigenza sanitaria, la disciplina del d.lgs. n. 502 del 1992 - in base alla quale la previa adozione di un atto aziendale che regoli l'organizzazione e il funzionamento delle unità operative costituisce elemento imprescindibile per il conferimento di un incarico dirigenziale e l'attribuzione del relativo trattamento economico: “solo attraverso l'atto aziendale è, infatti, possibile sviluppare soluzioni in grado di valorizzare e razionalizzare
i punti di erogazione delle prestazioni nel rispetto dei criteri della qualità, della appropriatezza e della sostenibilità economica e dei vincoli di bilancio, vincoli valorizzati da questa Corte nella recente sentenza n. 16045/2018, in fattispecie in cui veniva in rilievo la retribuzione di posizione correlata alla istituzione delle posizioni organizzative;
18. consegue a quanto innanzi osservato che la formale istituzione, attraverso l'atto di macro organizzazione di cui al richiamato D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 bis riconducibile al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, della struttura organizzativa dotata di autonomia gestionale o tecnico professionale costituisce un elemento
9 imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per l'attribuzione al dirigente del trattamento economico, stabilito dalla contrattazione collettiva, correlato alla specifica posizione organizzativa individuata dall'Azienda (Cass. 19040/2015,
6956/2014); 19. lo svolgimento di funzioni dirigenziali non può che espletarsi, infatti, in relazione ad una specifica struttura organizzativa, rispetto alla quale, con atto di macro organizzazione sia stato previsto l'esercizio di funzioni dirigenziali (Cass. 350/2018); 20. senza l'atto aziendale, che individua le singole strutture organizzative di rilievo dirigenziale, non sorge il diritto al trattamento economico il quale è correlato alla preposizione alla specifica struttura dirigenziale, graduata e pesata" dal punto di vista della complessità delle funzioni, delle connesse responsabilità del dirigente che vi è preposto e del valore economico attribuito dall'atto stesso…”.
Come correttamente rilevato dal tribunale, l'appellante non ha fornito prova dell'adozione dell'atto aziendale ex art. 3 co. 1 D.Lgs. 502/1992 e, dunque, dell'individuazione del quale struttura complessa, avendo Parte_2
prodotto un atto aziendale di organizzazione e funzionamento dell'allora ex Parte_3
3 di Catania del 24.12.2002, “che non fa menzione del come
[...] Parte_2
struttura complessa” e comunque non approvato, come non censurato. L'appellante dall'01/10/2001 al 28/02/2007 ha svolto di fatto funzioni di responsabile di un Distretto non individuato in un atto aziendale, evincendosi, anzi, dagli atti di causa (vd. deliberazione n. 2037 del 30.7.2002) che l'avviso di selezione per il conferimento Pt_4
degli 8 incarichi di struttura complessa di Direttore di Distretto di cui alla deliberazione n. 4442 del 12.10.2001 era stato annullato in autotutela in quanto l'atto aziendale non aveva superato positivamente la verifica dell'Assessorato regionale a causa di vizi concernenti proprio la mancata individuazione, per tipologia e numero, delle strutture organizzative aziendali.
La mancanza di un atto aziendale che individui il Distretto - della cui direzione l'appellante, dirigente di struttura semplice, è stato incaricato in via sostitutiva - quale struttura complessa impedisce il riconoscimento del trattamento economico di cui all'art. 18 ccnl per le funzioni sostitutive di fatto incontestatamente svolte (non rilevando come
10 riconoscimento di debito - così in appello - il pagamento spontaneo dell'indennità di sostituzione fino a luglio 2002 nella misura contrattualmente prevista per la struttura complessa).
Tale statuizione non è stata censurata dall'appellante, che ha invece contestato unicamente l'altra motivazione sottesa al rigetto della domanda e cioè la rilevata mancata allegazione e prova “in ordine alla sussistenza di altri requisiti che, in mancanza dell'atto aziendale, consentano di riconoscere la natura complessa alla struttura in discorso secondo le previsioni del D.Lgs. 502/1992”. A tale riguardo l'appellante sostiene la prova della natura complessa della struttura si evincerebbe, invece, dalla documentazione in atti e precisamente dai cedolini paga - dai quali emergerebbe il pagamento dell'indennità sostitutiva nella misura spettante per le funzioni di sostituzione di direttore di unità complessa - e dalla deliberazione n. 954 del 16.9.2002 - nella quale si dava atto dell'annullamento con deliberazione n. 2037 del 30.07.2002, immediatamente esecutiva, dell'avviso pubblico di conferimento di 8 incarichi di “struttura complessa” di Direttore di Distretto.
Va tuttavia richiamato, innanzitutto, il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte
e autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto d'interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva
l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso
l'annullamento della sentenza” (Cass. 18641/17; v. anche, ex multis, Cass. S. U. n.
7931/13; Cass. 11493/18).
Inoltre, non può ricavarsi la sussistenza dei requisiti per la qualificazione di struttura complessa del Distretto dall'avviso pubblico annullato in autotutela proprio a causa del mancato superamento, da parte dell'atto aziendale, del vaglio assessoriale stanti i rilevati vizi riguardanti proprio la mancata individuazione, per tipologia e numero, delle strutture organizzative aziendali;
né può avere valore probante lo spontaneo pagamento da parte dell'azienda di un'indennità parametrata all'importo contrattualmente previsto per la
11 sostituzione in struttura complessa (peraltro fino al 30.7.2002 – data della deliberazione della revoca dell'avviso di selezione per la mancata verificazione dell'atto aziendale da parte dell'Assessorato regionale).
3. Nonostante il rigetto dell'appello, non vi è luogo a condanna al pagamento delle spese processuali, attesa la contumacia della parte appellata.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Nulla sulle spese.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
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