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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2024, n. 4837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4837 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Maria Delle Donne consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 202 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del giorno 8 luglio 2024 e vertente TRA
C.F: , Parte_1 C.F._1 con gli avvocati Maurizio De Gasperis e Alessandra Puoti PARTE APPELLANTE E nuova denominazione assunta da CP_1
" incorporante la ella CP_2 Controparte_3 qualità di procuratore della Controparte_4
[...]
PARTE APPELLATA OGGETTO: appello contro sentenza del tribunale di Roma sentenza n. 15816/2022. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — ha proposto appello, nei Parte_1 confronti di nuova denominazione assunta da CP_1
" incorporante la nella CP_2 Controparte_3 qualità di procuratore della Controparte_4
contro la sentenza del tribunale di Roma sentenza n.
[...]
15816/2022.
§ 2. — La parte appellata nuova CP_1 denominazione assunta da incorporante la CP_2 nella qualità di procuratore della Controparte_3
è rimasta contumace. Controparte_4
1 § 3. — L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 8 luglio 2024, senza l'assegnazione di termini.
§ 4. — L'appello è improcedibile. L'appellante, infatti, non è comparso, mediante il deposito di note sostitutive della disposta trattazione scritta, alla prima udienza del 11.3.2024, né a quella odierna di rinvio, regolarmente comunicata. Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 c.p.c., secondo cui «Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».
§ 5. — Nulla per le spese.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 nuova denominazione assunta da " incorporante la CP_2 nella qualità di procuratore della Controparte_3
contro la sentenza resa tra Controparte_4 le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara improcedibile l'appello;
2. — nulla per le spese.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 8 luglio 2024. Il Presidente estensore
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C.F: , Parte_1 C.F._1 con gli avvocati Maurizio De Gasperis e Alessandra Puoti PARTE APPELLANTE E nuova denominazione assunta da CP_1
" incorporante la ella CP_2 Controparte_3 qualità di procuratore della Controparte_4
[...]
PARTE APPELLATA OGGETTO: appello contro sentenza del tribunale di Roma sentenza n. 15816/2022. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — ha proposto appello, nei Parte_1 confronti di nuova denominazione assunta da CP_1
" incorporante la nella CP_2 Controparte_3 qualità di procuratore della Controparte_4
contro la sentenza del tribunale di Roma sentenza n.
[...]
15816/2022.
§ 2. — La parte appellata nuova CP_1 denominazione assunta da incorporante la CP_2 nella qualità di procuratore della Controparte_3
è rimasta contumace. Controparte_4
1 § 3. — L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 8 luglio 2024, senza l'assegnazione di termini.
§ 4. — L'appello è improcedibile. L'appellante, infatti, non è comparso, mediante il deposito di note sostitutive della disposta trattazione scritta, alla prima udienza del 11.3.2024, né a quella odierna di rinvio, regolarmente comunicata. Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 c.p.c., secondo cui «Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».
§ 5. — Nulla per le spese.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 nuova denominazione assunta da " incorporante la CP_2 nella qualità di procuratore della Controparte_3
contro la sentenza resa tra Controparte_4 le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara improcedibile l'appello;
2. — nulla per le spese.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 8 luglio 2024. Il Presidente estensore
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