Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00554/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04606/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4606 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Vinciprova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’accertamento del diritto di accesso documentale
e per la conseguente condanna
dell'amministrazione resistente alla completa ostensione della documentazione richiesta, oltre che del pagamento delle spese di lite.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. RE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con atto depositato in data 19 gennaio 2026, la parte ricorrente ha documentato di aver perfezionato con la controparte un accordo transattivo volto a regolare le questioni dedotte nel gravame, e ha chiesto dichiararsi la “ cessazione della materia del contendere, con compensazione
delle spese di lite tra le parti ”;
Ritenuto che l’accordo transattivo intervenuto nelle more del giudizio rappresenta causa d’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto d’interesse alla definizione della controversia, in quanto instaura una situazione nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l’inutilità della decisione (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 14 novembre 2019, n. 7831; sez. V, 6 settembre 2018, n. 5236);
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto dell’accordo delle parti e della mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF LL, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
RE AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE AR | EF LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.