TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 673
TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 3 e 10 bis L. 241/90 per difetto di motivazione e istruttoria

    Il provvedimento finale contiene una motivazione sufficiente, anche se non analitica, in quanto le ragioni ostative emergono complessivamente. La giurisprudenza citata indica che non è necessario confutare specificamente ogni osservazione, purché le ragioni del non accoglimento siano deducibili dall'atto.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza/erroneità istruttoria e violazione artt. 24, comma 10, e 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998

    La procedura di nulla osta per lavoro stagionale presuppone la residenza all'estero del lavoratore al momento della domanda, come stabilito dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. 286/1998. La presentazione di una nuova istanza di nulla osta, anziché attendere la conclusione del procedimento di conversione, ha attivato la procedura per nuovi ingressi dall'estero, rendendo legittimo il rigetto basato sulla presenza del lavoratore in Italia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 673
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 673
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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