Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1478/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VITARELLI
ANGELO
Appellante nei confronti di
(C.F. ) - CP_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) - Controparte_2 C.F._2 [...]
(P.IVA in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, contumaci
Appellati
(C.F. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'avv. MATTEI MARCO
Interveniente
Oggetto: Contratti bancari (opposizione a decreto ingiuntivo)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 31/2019 del 9/1/2019, il Tribunale di Trapani ha parzialmente accolto le opposizioni (riunite) proposte da , CP_1 Controparte_2
e quali garanti della correntista, avverso il decreto
[...] CP_3 Controparte_3
n. 489/2012 con cui era stato ingiunto il pagamento di € 77.893,07 oltre interessi e spese emesso in favore di (già , Controparte_5 Controparte_6
rideterminando l'importo della condanna in € 33.981,79 oltre interessi.
Avverso tale decisione, ha proposto gravame, con atto di citazione del 5/7/2019,
- subentrata a -, adducendo l'erroneità della Parte_1 Controparte_5
statuizione per diverse ragioni.
Nella contumacia degli appellati, mentre, nelle more del giudizio, si è costituita rappresentando di essere subentrata Controparte_4
a in forza di contratto di cessione del credito, riportandosi Parte_1
integralmente alle domande e alle difese già spiegate.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la parte intervenuta ha così concluso: “precisa le proprie conclusioni, riportandosi a quelle dell'atto di appello della chiedendo la riforma della sentenza impugnata con Parte_1
conseguente condanna degli appellati, in soli tra loro, al pagamento in favore della cessionaria del credito, della somma di € 43.884,25, con vittoria di CP_4
spese e compensi di lite. Chiede, altresì, che la causa venga trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Indi, con ordinanza del 19/7/2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Così compendiati i principali fatti di causa, con il primo motivo di gravame,
l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU nominato per accertamenti di natura contabile, ha “accolto
l'opposizione proposta ex adverso in merito alla natura usuraria degli interessi corrispettivi previsti per il conto anticipi n° 0000108/55, quantificati dal C.T.U. in complessivi euro 43.884,25= ed addebitati sul conto corrente n° 829317, e, conseguentemente, ha ritenuto la non dovutezza degli stessi” (cfr. p. 6, atto di appello). Argomenta che il CTU ha errato nella ricostruzione del rapporto relativo al conto anticipi 108, applicando criteri contrastanti con le istruzioni fornite dalla
Banca d'Italia, e che il tasso indicato nel documento di sintesi del 2009 non è usurario.
Con il secondo motivo di appello, invece, contesta la statuizione in Parte_1
punto di spese di lite, comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio: in particolare, il giudice avrebbe dovuto porle “interamente, ed in via solidale, ad esclusivo carico” degli appellati (v. p. 11, atto di appello), stante la mancata applicazione di tassi di interesse usurari da parte della banca.
Tanto premesso, le doglianze sono fondate. Principiando dalla questione riguardante il conto anticipi, la censura mossa dalla banca attiene e ai criteri utilizzati dal CTU per la verifica del rispetto della normativa antiusura, e alle differenze di risultato rispetto ad altra consulenza espletata in diverso giudizio vertente sui medesimi rapporti ma riguardante il rapporto col debitore principale.
Ebbene, dalla disamina delle diverse relazioni (siccome oggetto di diversi richiami) versate in prime cure dal consulente contabile nominato nel giudizio da cui è scaturita la sentenza qui appellata, emerge che l'esperto, come peraltro effettuato dall'altro consulente, per il conto anticipi ha “applicato il tasso ex art 117 TUB a tutte le movimentazioni antecedenti la data riportata sul foglio delle condizioni economiche. Successivamente, dopo attenta verifica, rilevato che anche il tasso contrattualmente previsto e riportato sul predetto foglio delle condizioni
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 economiche, è risultato essere superiore a quello soglia di periodo, ha proceduto alla rettifica delle competenze come richiesto nel quesito.” (cfr. risposta a osservazioni contenuta nella relazione del 01/4/2016; analoghe conclusioni nella relazione successiva e finale). In sostanza, l'esperto ha effettuato dapprima l'espunzione di oneri e ricalcolato gli interessi siccome non assistito il contratto da idonea pattuizione iniziale (stante la presenza di condizioni negoziali risalenti al
2009 e non al 2006, data di avvio del rapporto), e poi, sul saldo banca, ha effettuato il vaglio antiusura, espungendo del tutto gli interessi.
Tuttavia, per la ricostruzione corretta delle poste e il vaglio antiusura occorreva dapprima espungere gli effetti del difetto di idonee pattuizioni, e solo all'esito effettuare la verifica sull'usura; perché ove si accerti il difetto di pattuizione, non può dirsi sussistente accordo per la corresponsione di interessi usurari da espungere. Seppure ai fini del vaglio delle poste da considerare ripristinatorie o solutorie, la Suprema Corte (cfr. ad esempio Cassazione n. 3858/2021) ha infatti precisato che “occorre previamente eliminare 'tutti' gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto” su cui effettuare le altre verifiche.
Già questo iter per la corretta valutazione non emerge dalla consulenza espletata in prime cure, e perciò il relativo dato finale risulta inattendibile;
mentre lo stesso
CTU, nel dare conto che il precedente esperto aveva ritenuto “non dovuti gli addebiti per competenze, con riferimento ad alcuni specifici trimestri, il CTU ha proceduto con la rideterminazione del valore ritenuto corretto per competenze
(escludendo o includendo commissioni e interessi) e rettificando l'annotazione delle scritture sul conto, riducendo quindi il saldo finale.”, evidenzia in sostanza quella che era ed è la soluzione da applicare al caso di specie.
Richiamando quindi le risultanze dell'altro giudizio, cristallizzate nella sentenza resa nei confronti del debitore principale (n. 605/2015 resa il 3/6/2015 sempre dal
Tribunale di Trapani, versata in copia e che non risulta essere stata impugnata), e in
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 particolare le appena citate risultanze della consulenza, espressamente sottoposte al vaglio delle parti nel giudizio di prime cure oggetto del presente gravame, emerge che il saldo finale a carico degli odierni appellati deve essere fissato in €
43.884,25, pari al quantum chiesto da (la citata sentenza indica un saldo Parte_1
sempre a debito del correntista di 44.534,30, ma tenendo conto di periodo in parte differente); importo questo che non va sommato alla cifra indicata dal Tribunale, ma rappresenta l'ammontare finale spettante alla banca e appunto domandato da quest'ultima.
Conclusivamente, la sentenza di prime cure deve essere riformata, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto ma rideterminandosi in €
43.884,25 l'importo da corrispondere (se ancora dovuto: cioè, ove non corrisposto nelle more dalla debitrice principale) in favore (oggi) di
[...]
quale cessionaria del credito vantato Controparte_7 Parte_1
- già da parte di ,
[...] Controparte_5 CP_1 Controparte_2
, in solido, oltre interessi come disposti in sede
[...] Controparte_3
monitoria.
Quante al gravame in punto di statuizione sulle spese di lite (che erano state compensate in parte, anche quelle relative ai costi della consulenza tecnica di ufficio), esso deve essere disatteso, risultando comunque inferiore al saldo banca quello in ultimo determinato (e per rilevante entità), e quindi fondate seppure in parte le doglianze mosse con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Le spese del presente grado seguono invece la soccombenza, e devono essere liquidate secondo quanto indicato in dispositivo (tenendo conto, per il valore, della differenza tra il quantum accordato in prime cure e la stima effettuata in questa sede).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
dell'8/7/2019, avverso la sentenza n. 31/2019 resa il 9/1/2019 dal Tribunale di
Trapani, e in parziale riforma di detta sentenza: ridetermina in € 43.884,25 l'importo da corrispondere in favore (oggi) di quale cessionaria del credito Controparte_7
vantato - già da parte di , Parte_1 Controparte_5 CP_1
, in solido, oltre interessi come Controparte_2 Controparte_3
disposti in sede monitoria;
conferma nel resto l'impugnata sentenza (spese di lite).
Condanna , , in CP_1 Controparte_2 Controparte_3
solido, al pagamento delle spese processuali complessive del presente giudizio in favore dell'appellante e dell'interveniente, che liquida in € 3.200,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
30 dicembre 2024.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6