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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/07/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 798/2021
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:49
Il giorno 15/07/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Agrò Michelangelo per parte attrice, l'avv. Ilaria Intrivici in sostituzione dell'avv. Ciotta per la convenuta Controparte_1
L'avv. Agrò rilevato che la prova delle circostanze di fatto è stata offerta mediante la produzione delle dichiarazioni testimoniali le quali possono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento ai sensi dell'art. 116 cpc chiede che la causa sia rimessa sul ruolo e insiste nella chiesta ctu medico legale, in subordine in caso di mancato accoglimento discute la causa riportandosi ai propri atti e chiede compensarsi le spese di lite.
L'avv. Intrivici contesta quanto dedotto da parte attrice rilevando che la prova deve formarsi nel corso del giudizio, si oppone alla chiesta rimessione sul ruolo e conseguente ctu, discute la causa riportandosi alle note difensive in atti e chiede che la causa venga decisa opponendosi alla compensazione delle spese di lite
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale depositato in uno alle ore 18:40
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1 2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 798 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
, ( C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Michelangelo Fabio Agrò in virtù di procura rilasciata ex art
83 cpc in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in n Campobello di Licata nella via Barone La Lomia n.4, attrice
CONTRO
(C.F. - P.I. ) Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 impresa designata ex art. 283 e segg. Dlgs 209/05 F.G.V.S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ciotta in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Licata, C.so Umberto n° 126
convenuta
Oggetto: risarcimento danni sinistro stradale F.G.V.S.
3 Ragioni di fatto e di diritto
Con l'atto di citazione del 27.02.2021 ritualmente notificato il 4 marzo
2021 ha instato per la condanna della società Parte_1 convenuta, nella sua qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al ristoro dei danni fisici patiti a causa di un sinistro stradale asseritamente avvenuto in data 12.01.2018, intorno alle ore 8,30 circa, in Agrigento, allorquando, mentre era intenta ad attraversare la strada in Viale della Vittoria, veniva investita da un autoveicolo di colore grigio facendola rovinare al suolo e, si dava alla fuga, rimanendo sconosciuto.
A causa dell'impatto l'attrice ricorreva alle cure del di CP_3
Agrigento ove i sanitari del PS refertavano “contusione lombosacrale e alle ginocchia”, e la dimettevano con prognosi di giorni sette.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva il risarcimento per le lesioni personali subite, quantificate in euro €. 49.059,70 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio con deposito di comparsa di costituzione e risposta la la quale, contestava la domanda formulata Controparte_4 dall'attrice sia per la mancanza di prova del fatto storico che per la non riconducibilità delle lamentate lesioni all'evento denunciato;
eccepiva la carenza di legittimazione passiva della convenuta compagnia assicurativa, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ nel merito rigettare la avversata domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, perché inveridica e non provata;
-in via del tutto gradata, in ogni caso ridotta in punto di quantum debeatur ed in ogni caso ritenuta la prevalente e/o concorrente corresponsabilità di parte attrice, accoglierla limitatamente a quanto verrà giudizialmente accertato;
-vinte o compensate le spese di lite”
Ritenuta soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., richiesti dalle parti;
ammesso interrogatorio formale di parte attrice, la prova non veniva espletata per rinuncia della stessa Controparte_1
4 Precisate le conclusioni all'udienza del 06.02.2024 la causa veniva inviata all'udienza del 25.02.2025 per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c con assegnazione di termine per deposito di note conclusive, differita con decreto all'udienza odierna.
Così compendiati i fatti di causa nei termini sin qui sintetizzati, si osserva che la domanda è infondata e andrà rigettata per i motivi che si vanno ad illustrare.
Ed infatti, le emergenze processuali acquisite non consentono di ritenere sufficientemente provato l'an debeatur nei termini in cui esso è stato prospettato nell'atto introduttivo.
Si osserva in diritto che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore. Nella fattispecie, la domanda, così come prospettata, è fondata sul fatto che l'incidente si è verificato per la condotta colposa del conducente di un'autovettura, avente obbligo di assicurazione, rimasta ignota, che avrebbe attinto il pedone, provocandone la caduta e dandosi alla fuga senza consentirne l'identificazione, ed è stata, quindi, citata in giudizio la Controparte_4
n.q. di Impresa Designata, ex art. 20 L. 990/69, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, per l'ipotesi di cui all'art. 19, lett. a), della medesima legge, oggi trasfuso nell'art. 283, lett. a) del D. L.vo n. 209/05 (Cod. Assicurazioni Private).
Mette conto ricordare, altresì, che l'intervento del Fondo, previsto dalla normativa in parola, al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, non incide sulla citata regola generale per cui il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di
5 altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto.
L'attore può adempiere a tale onere probatorio anche mediante il richiamo a mere “tracce ambientali” o “dichiarazioni orali”, ma, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse.
Va ulteriormente precisato che la prova che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta dal danneggiato mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa. In buona sostanza, l'omessa denuncia dell'accaduto alle autorità non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento e, allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto: entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (Cass. Civ., sez. III, n. 5892/16; n. 1325/16).
A tal riguardo, la legge non impone certo al danneggiato il compimento di indagini approfondite e complesse, potendo fornire dimostrazione della mancata identificazione del veicolo documentando, ad esempio, che, dopo la denuncia del sinistro alle competenti autorità, le indagini abbiano avuto esito negativo (cfr. ex plurimis CASS. n. 1860/90; CASS. n.
8086/95; CASS. n. 15367/2011).
La Corte di Cassazione, con due recenti sentenze, conferma il principio costantemente affermato nella giurisprudenza circa l'onere probatorio in caso di sinistro verificatosi con veicolo rimasto sconosciuto.
6 Ed invero con la pronuncia del 9 gennaio 2025 n. n.450, afferma che “nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda
l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto
l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia
o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (cfr. Cass., n. 3019/2016; Cass., 12304/2005).
Nel caso di specie, non risulta provata la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto di citazione.
Le circostanze di luogo e di tempo, nonché le modalità del verificarsi dell'incidente, descritte genericamente fin dall'atto di citazione non hanno trovato conferma in sede istruttoria giacché l'attrice depositava memoria istruttoria ex art. 183 co 6, secondo termine, oltre i termini perentori previsti dalla norma con conseguente declaratoria di inammissibilità.
Le stesse dichiarazioni dei testi allegati alla produzione documentale ( doc n 9 e 10) di parte attrice, alquanto generiche ( in esse non viene neanche indicato il tipo di autovettura, la direzione di marcia, l'esatta posizione del pedone), non consentono di ritenere provato in modo assolutamente certo
7 e preciso la dinamica del sinistro, in un caso in cui, come detto, essendo convenuto il Fondo di Garanzia, il regime probatorio deve fondarsi su prove molto rigorose.
Peraltro va recisamente escluso che sulla realtà del sinistro si sia formata
“non contestazione”, atteso che il Fondo, costituendosi in giudizio, ha mosso contestazioni in ordine veridicità del fatto storico come prospettato dall'attrice e alle sue modalità.
In effetti, parte convenuta ha sottolineato la rigorosità dell'onere gravante sull'attore di offrire – a fronte della peculiare natura della società convenuta – una severa dimostrazione dei fatti lamentati.
Le contestazioni della convenuta, quindi, impediscono certamente di far reputare pacifica la verificazione dell'evento dannoso sì come descritto in citazione, in punto di an debeatur, e avrebbero richiesto un'accurata dimostrazione, sotto ogni profilo, dei fatti lamentati da parte attrice.
Dalle considerazioni fin qui espresse, discende che sulla realtà del sinistro, sulla sua effettiva dinamica e sul coinvolgimento di un mezzo rimasto sconosciuto – indefettibile presupposto della legittimazione passiva della convenuta, nella sua qualità di Fondo di Garanzia – non sono stati forniti elementi sufficienti a corroborare la prospettazione dell'attrice, e ciò con grave detrimento della domanda di risarcimento attorea, che va, dunque, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM
55/2014 in base all'attività effettivamente svolta nel presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 798/2021
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali in favore di - quale impresa designata F.G.V.S., in Controparte_2 persona del l.r.p.t. che liquida nella complessiva somma di € 3453,00
8 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpc di legge
Così deciso in Agrigento all'udienza del 15.07.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:49
Il giorno 15/07/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Agrò Michelangelo per parte attrice, l'avv. Ilaria Intrivici in sostituzione dell'avv. Ciotta per la convenuta Controparte_1
L'avv. Agrò rilevato che la prova delle circostanze di fatto è stata offerta mediante la produzione delle dichiarazioni testimoniali le quali possono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento ai sensi dell'art. 116 cpc chiede che la causa sia rimessa sul ruolo e insiste nella chiesta ctu medico legale, in subordine in caso di mancato accoglimento discute la causa riportandosi ai propri atti e chiede compensarsi le spese di lite.
L'avv. Intrivici contesta quanto dedotto da parte attrice rilevando che la prova deve formarsi nel corso del giudizio, si oppone alla chiesta rimessione sul ruolo e conseguente ctu, discute la causa riportandosi alle note difensive in atti e chiede che la causa venga decisa opponendosi alla compensazione delle spese di lite
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale depositato in uno alle ore 18:40
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1 2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 798 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
, ( C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Michelangelo Fabio Agrò in virtù di procura rilasciata ex art
83 cpc in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in n Campobello di Licata nella via Barone La Lomia n.4, attrice
CONTRO
(C.F. - P.I. ) Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 impresa designata ex art. 283 e segg. Dlgs 209/05 F.G.V.S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ciotta in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Licata, C.so Umberto n° 126
convenuta
Oggetto: risarcimento danni sinistro stradale F.G.V.S.
3 Ragioni di fatto e di diritto
Con l'atto di citazione del 27.02.2021 ritualmente notificato il 4 marzo
2021 ha instato per la condanna della società Parte_1 convenuta, nella sua qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al ristoro dei danni fisici patiti a causa di un sinistro stradale asseritamente avvenuto in data 12.01.2018, intorno alle ore 8,30 circa, in Agrigento, allorquando, mentre era intenta ad attraversare la strada in Viale della Vittoria, veniva investita da un autoveicolo di colore grigio facendola rovinare al suolo e, si dava alla fuga, rimanendo sconosciuto.
A causa dell'impatto l'attrice ricorreva alle cure del di CP_3
Agrigento ove i sanitari del PS refertavano “contusione lombosacrale e alle ginocchia”, e la dimettevano con prognosi di giorni sette.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva il risarcimento per le lesioni personali subite, quantificate in euro €. 49.059,70 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio con deposito di comparsa di costituzione e risposta la la quale, contestava la domanda formulata Controparte_4 dall'attrice sia per la mancanza di prova del fatto storico che per la non riconducibilità delle lamentate lesioni all'evento denunciato;
eccepiva la carenza di legittimazione passiva della convenuta compagnia assicurativa, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ nel merito rigettare la avversata domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, perché inveridica e non provata;
-in via del tutto gradata, in ogni caso ridotta in punto di quantum debeatur ed in ogni caso ritenuta la prevalente e/o concorrente corresponsabilità di parte attrice, accoglierla limitatamente a quanto verrà giudizialmente accertato;
-vinte o compensate le spese di lite”
Ritenuta soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., richiesti dalle parti;
ammesso interrogatorio formale di parte attrice, la prova non veniva espletata per rinuncia della stessa Controparte_1
4 Precisate le conclusioni all'udienza del 06.02.2024 la causa veniva inviata all'udienza del 25.02.2025 per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c con assegnazione di termine per deposito di note conclusive, differita con decreto all'udienza odierna.
Così compendiati i fatti di causa nei termini sin qui sintetizzati, si osserva che la domanda è infondata e andrà rigettata per i motivi che si vanno ad illustrare.
Ed infatti, le emergenze processuali acquisite non consentono di ritenere sufficientemente provato l'an debeatur nei termini in cui esso è stato prospettato nell'atto introduttivo.
Si osserva in diritto che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore. Nella fattispecie, la domanda, così come prospettata, è fondata sul fatto che l'incidente si è verificato per la condotta colposa del conducente di un'autovettura, avente obbligo di assicurazione, rimasta ignota, che avrebbe attinto il pedone, provocandone la caduta e dandosi alla fuga senza consentirne l'identificazione, ed è stata, quindi, citata in giudizio la Controparte_4
n.q. di Impresa Designata, ex art. 20 L. 990/69, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, per l'ipotesi di cui all'art. 19, lett. a), della medesima legge, oggi trasfuso nell'art. 283, lett. a) del D. L.vo n. 209/05 (Cod. Assicurazioni Private).
Mette conto ricordare, altresì, che l'intervento del Fondo, previsto dalla normativa in parola, al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, non incide sulla citata regola generale per cui il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di
5 altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto.
L'attore può adempiere a tale onere probatorio anche mediante il richiamo a mere “tracce ambientali” o “dichiarazioni orali”, ma, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse.
Va ulteriormente precisato che la prova che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta dal danneggiato mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa. In buona sostanza, l'omessa denuncia dell'accaduto alle autorità non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento e, allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto: entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (Cass. Civ., sez. III, n. 5892/16; n. 1325/16).
A tal riguardo, la legge non impone certo al danneggiato il compimento di indagini approfondite e complesse, potendo fornire dimostrazione della mancata identificazione del veicolo documentando, ad esempio, che, dopo la denuncia del sinistro alle competenti autorità, le indagini abbiano avuto esito negativo (cfr. ex plurimis CASS. n. 1860/90; CASS. n.
8086/95; CASS. n. 15367/2011).
La Corte di Cassazione, con due recenti sentenze, conferma il principio costantemente affermato nella giurisprudenza circa l'onere probatorio in caso di sinistro verificatosi con veicolo rimasto sconosciuto.
6 Ed invero con la pronuncia del 9 gennaio 2025 n. n.450, afferma che “nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda
l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto
l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia
o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (cfr. Cass., n. 3019/2016; Cass., 12304/2005).
Nel caso di specie, non risulta provata la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto di citazione.
Le circostanze di luogo e di tempo, nonché le modalità del verificarsi dell'incidente, descritte genericamente fin dall'atto di citazione non hanno trovato conferma in sede istruttoria giacché l'attrice depositava memoria istruttoria ex art. 183 co 6, secondo termine, oltre i termini perentori previsti dalla norma con conseguente declaratoria di inammissibilità.
Le stesse dichiarazioni dei testi allegati alla produzione documentale ( doc n 9 e 10) di parte attrice, alquanto generiche ( in esse non viene neanche indicato il tipo di autovettura, la direzione di marcia, l'esatta posizione del pedone), non consentono di ritenere provato in modo assolutamente certo
7 e preciso la dinamica del sinistro, in un caso in cui, come detto, essendo convenuto il Fondo di Garanzia, il regime probatorio deve fondarsi su prove molto rigorose.
Peraltro va recisamente escluso che sulla realtà del sinistro si sia formata
“non contestazione”, atteso che il Fondo, costituendosi in giudizio, ha mosso contestazioni in ordine veridicità del fatto storico come prospettato dall'attrice e alle sue modalità.
In effetti, parte convenuta ha sottolineato la rigorosità dell'onere gravante sull'attore di offrire – a fronte della peculiare natura della società convenuta – una severa dimostrazione dei fatti lamentati.
Le contestazioni della convenuta, quindi, impediscono certamente di far reputare pacifica la verificazione dell'evento dannoso sì come descritto in citazione, in punto di an debeatur, e avrebbero richiesto un'accurata dimostrazione, sotto ogni profilo, dei fatti lamentati da parte attrice.
Dalle considerazioni fin qui espresse, discende che sulla realtà del sinistro, sulla sua effettiva dinamica e sul coinvolgimento di un mezzo rimasto sconosciuto – indefettibile presupposto della legittimazione passiva della convenuta, nella sua qualità di Fondo di Garanzia – non sono stati forniti elementi sufficienti a corroborare la prospettazione dell'attrice, e ciò con grave detrimento della domanda di risarcimento attorea, che va, dunque, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM
55/2014 in base all'attività effettivamente svolta nel presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 798/2021
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali in favore di - quale impresa designata F.G.V.S., in Controparte_2 persona del l.r.p.t. che liquida nella complessiva somma di € 3453,00
8 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpc di legge
Così deciso in Agrigento all'udienza del 15.07.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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