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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 28/07/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 202/2020 R.G. avente ad oggetto: riscatto agrario e risarcimento danni
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo Rago ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Michele Castronuovo ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
NONCHE' CONTRO
(C.F.: , rappresentata e Controparte_2 C.F._3 difesa dall'avv. Rosa Marino ed elettivamente domiciliata come in atti
terzo chiamato in causa
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, nel Parte_1 premettere di essere coltivatore diretto e di detenere dal 2013 a titolo di affitto appezzamenti di terreni siti in agro di Senise, deduceva di aver stipulato contratto di fitto verbalmente dapprima con il proprietario
Pag. 1 e, dopo il decesso di quest'ultimo, con la di lui figlia, Persona_1
con la corresponsione di un canone annuo di Controparte_2
€.1.000,00. Esponeva, ancora, di essere venuto a conoscenza, che con contratto di compravendita, n. 4006 repertorio, n. 2302 raccolta, stipulato in Senise innanzi al notaio, dott.ssa in data 29.01.2019, Persona_2 registrato a Lagonegro in data 05.02.2019, trascritto a Potenza in data
06.02.2019 ai numeri 1765/1322, aveva venduto a Controparte_2
tutti i precitati appezzamenti di terreno con annessi Controparte_1 fabbricati rurali al prezzo di €.450.000,00 senza alcuna preventiva comunicazione di esercizio del diritto di prelazione in suo favore quale conduttore dell'appezzamento di terreno così impedendogli di esercitare il suo diritto di prelazione nei modi e nei termini di legge ex art. 8, comma
4°, L. 590/65.
Alla luce di tanto rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) di accertare e dichiarare la declaratoria di validità ed efficacia del diritto di riscatto esercitato dall'attore con raccomandata a.r. del
11.11.2019, ricevuta il 15.11.2019, ex art. 8, comma 5, L. 590/1965 e succ. mod. in relazione agli appezzamenti di terreno di cui al contratto di compravendita di cui è causa;
2) di accertare e dichiarare l'inefficacia del contratto pubblico di compravendita di cui è causa per violazione del diritto di prelazione dell'affittuario conduttore ex art. 8 della L. 26.05.1965 n. 590;
3) di ordinare la sostituzione ex tunc dell'attore nella stessa posizione sostanziale del convenuto di cui all'atto pubblico Controparte_1 di compravendita di cui è causa;
4) dichiarare il trasferimento della titolarità del diritto di proprietà degli appezzamenti di cui è causa;
5) in favore di per lo stesso prezzo indicato nel precitato Parte_1 atto pubblico di compravendita, previo pagamento dello stesso prezzo a carico di quest'ultimo in favore di nei modi e nei Controparte_1 termini che l'On. Tribunale disporrà come condizione sospensiva;
Pag. 2 6) ordinare la trascrizione della sentenza con esonero del conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità;
7) condannare in maniera generica, in via solidale, i convenuti al pagamento del risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per la mancata intestazione a proprio favore della titolarità del diritto di proprietà dei precitati appezzamenti di terreno già a decorrere dal giorno di costituzione in mora (15° giorno dal 15.11.2019 giorno di ricezione della raccomandata a.r. del 11.11.2019), nella misura che sarà accertata in separato procedimento;
8)condannare in solido i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze di lite”.
Si costituiva in giudizio che contestava la domanda e ne Controparte_1 chiedeva il rigetto. In via preliminare evidenziava come l'attore avesse erroneamente citato persona diversa da e, pertanto, Controparte_2 chiedeva di essere autorizzato alla sua chiamata in causa onde vedersi manlevato dalla stessa per tutte le conseguenze scaturenti dall'eventuale accoglimento della domanda attorea.
Nel merito, sottolineava: che nessun contratto di fitto era mai intercorso tra l'attore, e , per la coltivazione Persona_1 Controparte_2 dei terreni oggetto di causa;
che non ha mai coltivato Parte_1 come affittuario i terreni indicati nell'atto di citazione;
che nella fattispecie, non ricorrono i presupposti previsti dalla legge, per esercitare l'azione di riscatto agrario, in quanto l'attore oltre a non aver coltivato come affittuario il fondo, non ha la capacità lavorativa, per coltivare quel fondo agricolo e quelli sua proprietà; che ettari 20,45 dei terreni oggetto di causa (foglio 4 particelle 10 142-143-21), sono stati a riposo ventennale e non sono stati coltivati perché ritirati dalla produzione fino all'anno 2018; che , prima e la figlia poi, Persona_1 CP_2 hanno consentito e autorizzato titolare della sezione Persona_3 caccia di Senise, di esercitare l'addestramento e le gare dei cani in gran
Pag. 3 parte dei terreni oggetto di causa;
ha emesso a nome di Parte_1
fatture per la per gli anni 2015, Controparte_2 Parte_2
2016, 2017, 2018 e dette fatture non si conciliano con il contratto di fitto, in quanto nei contratti di affitto è l'affittuario che paga il canone, non il concedente che paga la al presunto affittuario;
che con Parte_2 contratto in data 01.09.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di
Lagonegro in data 01.06.2015 al n. 334, ha concesso in Persona_1 affitto a il fondo in questione, per cui l'attore non Controparte_2 poteva essere affittuario del medesimo fondo.
Autorizzata la chiamata in causa ed effettuata la stessa, si costituiva ritualmente in giudizio che contestava la domanda Controparte_2
e ne chiedeva il rigetto non essendo presenti i requisiti di legge in capo all'attore e per non essere mai stato stipulato alcun contratto di affitto verbale anche in presenza di prove documentali che dimostravano l'attività sui fondi da parte di in qualità di contoterzista. Parte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., il giudizio veniva, poi, istruito a mezzo prove orali, all'esito delle quali veniva ritenuto maturo per la decisione.
Successivamente, in seguito ad alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va osservato che secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, in capo a colui che eserciti la prelazione devono sussistere tutte le condizioni previste dalla richiamata normativa (ex multis, Cass., 27 marzo 2024 n. 8338). In particolare, in materia di prelazione agraria e retratto agrario, il diritto di riscatto del coltivatore diretto può essere esercitato solo se ricorrono tutte le condizioni previste dalle normative specifiche (art. 8 L. n. 590 del 1965 e art. 7 L. n. 817 del
1971), inclusi la qualifica di coltivatore diretto, la coltivazione biennale
Pag. 4 dei terreni agricoli confinanti, il possesso della forza lavorativa adeguata,
e il non aver effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente. Il soggetto che agisce per il riscatto agrario è tenuto a fornire la prova delle condizioni positive e negative previste dalla legge (ex multis, Cass., 9 luglio 2024 n. 18670; C. app. Genova, 18/01/2025, n. 67).
Inoltre, il giudice del merito è tenuto alla verifica della sussistenza di tutte le condizioni prescritte dalla legge per l'accoglimento della domanda di prelazione e riscatto agrario (ex multis, Cass., 10/10/2024, n. 26401).
Orbene, sempre in via preliminare occorre evidenziare che parte attrice, tra l'altro, non ha assolto all'onere probatorio, su di lui incombente, della dimostrazione di non aver venduto nel biennio precedente terreni. In particolare, in tema di prelazione agraria, la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce condizione per l'insorgenza del diritto di prelazione e di riscatto in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, sicché chi esercita il relativo diritto, salvo espresso riconoscimento della controparte, deve dimostrarne la sussistenza, senza che la prova sia territorialmente delimitata e senza che rilevi il carattere di fatto negativo della stessa, il quale comporta solo la necessità di allegare fatti positivi contrari, la cui acquisizione può avvenire anche con testi e presunzioni, ivi compresi i certificati rilasciati dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari e le visure richieste agli uffici territoriali della
Agenzia delle Entrate (ex multis, Cass., 11 ottobre 2023, n. 28415).
I requisiti indicati dall'art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590, perché possa trovare accoglimento una domanda di riscatto agrario, costituiscono condizioni dell'azione e devono essere accertati dal giudice d'ufficio.
Pur non volendo tenere in considerazione l'assorbente motivo preliminare di assenza dei presupposti per l'esercizio del riscatto, occorre osservare che non viene data prova della esistenza del contratto di fitto in capo all'attore.
Pag. 5 A fronte dalla oralità della conclusione dello stesso, come reclamata dall'attore e che sarebbe provata solo per testimoni e anche non indifferenti (cfr. dichiarazioni testimoniali di e di Testimone_1 Tes_2
), parte convenuta ha dimostrato l'esistenza di un valido contratto
[...] di fitto in essere tra e (contratto del Persona_1 Controparte_2
1° settembre 2014, registrato il successivo 1° giugno 2015), nonché la presenza di fatture emesse negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dall'attore nei confronti di per trebbiatura del grano (cfr. Controparte_2 produzioni di e . Detta Controparte_1 Controparte_2 documentazione dimostra come l'attore lavorasse in qualità di
“contoterzista” per e/o i suoi aventi causa. In particolare, Persona_1 il teste escusso all'udienza del 7 marzo 2023, ha Testimone_3 confermato che “il si avvaleva di contoterzisti” e che “Per CP_2 quanto riguarda ricordo che vi erano fatture per la CP_2 mietitrebbiatura e so che si rivolgeva ai per la lavorazione dei Pt_1 terreni. Non era un contratto di fitto, non è mai stato concluso, altrimenti vi sarebbe dovuto essere una annotazione nel fascicolo dell'azienda”.
Inoltre, l'attore non ha dato alcuna prova del pagamento del canone che costituisce una delle obbligazioni essenziali del tipo contrattuale in questione, limitandosi a produrre in atti copia delle fatture di acquisto di carburante agricolo, di grano duro e di una mietitrebbia intestate all'azienda agricola , da cui non può inferirsi in alcun Parte_1 modo l'appartenenza al tipo “affitto agrario” del rapporto contrattuale intrattenuto con il precedente proprietario del terreno.
Infine, dall'istruttoria è emerso che non tutti i terreni, che l'attore ritiene oggetto di contratto di affitto, risultassero coltivabili stante l'esercizio, su parte degli stessi, di attività di addestramento cani da caccia (cfr. testimonianza di , escusso all'udienza del 2 luglio 2024). Testimone_4
Detta circostanza è confermata anche dalla documentazione versata in atti, ovvero dalla concessione in comodato gratuito al sig. Testimone_4
Pag. 6 del 5 marzo 2011 (cfr. all. 3 e all. 5 della produzione CP_2
e dall'autorizzazione della Provincia di Potenza (cfr. all. 4
[...] della produzione ). Controparte_2
La stessa non totale disponibilità dei terreni ai fini della coltivazione emerge anche dalla comunicazione AGEA, versata in atti dalla parte chiamata in causa (all. 2 – pagina 2 di 18), dalla quale si evince “ritiro di seminativi dalla produzione per vent'anni” dal 1998 al 2018.
Alla luce di tanto, la domanda non risulta fondata né provata e va disattesa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore della domanda e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 202/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta le domande avanzate da Parte_1
- condanna a pagare in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in €.7.616,00 oltre spese generali 15%, CNPA e
IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii.;
- condanna a pagare in favore di le Parte_1 Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in €.7.616,00 oltre spese generali 15%,
CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex
D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.;
Così deciso in Lagonegro il 25 luglio 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 202/2020 R.G. avente ad oggetto: riscatto agrario e risarcimento danni
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo Rago ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Michele Castronuovo ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
NONCHE' CONTRO
(C.F.: , rappresentata e Controparte_2 C.F._3 difesa dall'avv. Rosa Marino ed elettivamente domiciliata come in atti
terzo chiamato in causa
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, nel Parte_1 premettere di essere coltivatore diretto e di detenere dal 2013 a titolo di affitto appezzamenti di terreni siti in agro di Senise, deduceva di aver stipulato contratto di fitto verbalmente dapprima con il proprietario
Pag. 1 e, dopo il decesso di quest'ultimo, con la di lui figlia, Persona_1
con la corresponsione di un canone annuo di Controparte_2
€.1.000,00. Esponeva, ancora, di essere venuto a conoscenza, che con contratto di compravendita, n. 4006 repertorio, n. 2302 raccolta, stipulato in Senise innanzi al notaio, dott.ssa in data 29.01.2019, Persona_2 registrato a Lagonegro in data 05.02.2019, trascritto a Potenza in data
06.02.2019 ai numeri 1765/1322, aveva venduto a Controparte_2
tutti i precitati appezzamenti di terreno con annessi Controparte_1 fabbricati rurali al prezzo di €.450.000,00 senza alcuna preventiva comunicazione di esercizio del diritto di prelazione in suo favore quale conduttore dell'appezzamento di terreno così impedendogli di esercitare il suo diritto di prelazione nei modi e nei termini di legge ex art. 8, comma
4°, L. 590/65.
Alla luce di tanto rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) di accertare e dichiarare la declaratoria di validità ed efficacia del diritto di riscatto esercitato dall'attore con raccomandata a.r. del
11.11.2019, ricevuta il 15.11.2019, ex art. 8, comma 5, L. 590/1965 e succ. mod. in relazione agli appezzamenti di terreno di cui al contratto di compravendita di cui è causa;
2) di accertare e dichiarare l'inefficacia del contratto pubblico di compravendita di cui è causa per violazione del diritto di prelazione dell'affittuario conduttore ex art. 8 della L. 26.05.1965 n. 590;
3) di ordinare la sostituzione ex tunc dell'attore nella stessa posizione sostanziale del convenuto di cui all'atto pubblico Controparte_1 di compravendita di cui è causa;
4) dichiarare il trasferimento della titolarità del diritto di proprietà degli appezzamenti di cui è causa;
5) in favore di per lo stesso prezzo indicato nel precitato Parte_1 atto pubblico di compravendita, previo pagamento dello stesso prezzo a carico di quest'ultimo in favore di nei modi e nei Controparte_1 termini che l'On. Tribunale disporrà come condizione sospensiva;
Pag. 2 6) ordinare la trascrizione della sentenza con esonero del conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità;
7) condannare in maniera generica, in via solidale, i convenuti al pagamento del risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per la mancata intestazione a proprio favore della titolarità del diritto di proprietà dei precitati appezzamenti di terreno già a decorrere dal giorno di costituzione in mora (15° giorno dal 15.11.2019 giorno di ricezione della raccomandata a.r. del 11.11.2019), nella misura che sarà accertata in separato procedimento;
8)condannare in solido i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze di lite”.
Si costituiva in giudizio che contestava la domanda e ne Controparte_1 chiedeva il rigetto. In via preliminare evidenziava come l'attore avesse erroneamente citato persona diversa da e, pertanto, Controparte_2 chiedeva di essere autorizzato alla sua chiamata in causa onde vedersi manlevato dalla stessa per tutte le conseguenze scaturenti dall'eventuale accoglimento della domanda attorea.
Nel merito, sottolineava: che nessun contratto di fitto era mai intercorso tra l'attore, e , per la coltivazione Persona_1 Controparte_2 dei terreni oggetto di causa;
che non ha mai coltivato Parte_1 come affittuario i terreni indicati nell'atto di citazione;
che nella fattispecie, non ricorrono i presupposti previsti dalla legge, per esercitare l'azione di riscatto agrario, in quanto l'attore oltre a non aver coltivato come affittuario il fondo, non ha la capacità lavorativa, per coltivare quel fondo agricolo e quelli sua proprietà; che ettari 20,45 dei terreni oggetto di causa (foglio 4 particelle 10 142-143-21), sono stati a riposo ventennale e non sono stati coltivati perché ritirati dalla produzione fino all'anno 2018; che , prima e la figlia poi, Persona_1 CP_2 hanno consentito e autorizzato titolare della sezione Persona_3 caccia di Senise, di esercitare l'addestramento e le gare dei cani in gran
Pag. 3 parte dei terreni oggetto di causa;
ha emesso a nome di Parte_1
fatture per la per gli anni 2015, Controparte_2 Parte_2
2016, 2017, 2018 e dette fatture non si conciliano con il contratto di fitto, in quanto nei contratti di affitto è l'affittuario che paga il canone, non il concedente che paga la al presunto affittuario;
che con Parte_2 contratto in data 01.09.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di
Lagonegro in data 01.06.2015 al n. 334, ha concesso in Persona_1 affitto a il fondo in questione, per cui l'attore non Controparte_2 poteva essere affittuario del medesimo fondo.
Autorizzata la chiamata in causa ed effettuata la stessa, si costituiva ritualmente in giudizio che contestava la domanda Controparte_2
e ne chiedeva il rigetto non essendo presenti i requisiti di legge in capo all'attore e per non essere mai stato stipulato alcun contratto di affitto verbale anche in presenza di prove documentali che dimostravano l'attività sui fondi da parte di in qualità di contoterzista. Parte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., il giudizio veniva, poi, istruito a mezzo prove orali, all'esito delle quali veniva ritenuto maturo per la decisione.
Successivamente, in seguito ad alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va osservato che secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, in capo a colui che eserciti la prelazione devono sussistere tutte le condizioni previste dalla richiamata normativa (ex multis, Cass., 27 marzo 2024 n. 8338). In particolare, in materia di prelazione agraria e retratto agrario, il diritto di riscatto del coltivatore diretto può essere esercitato solo se ricorrono tutte le condizioni previste dalle normative specifiche (art. 8 L. n. 590 del 1965 e art. 7 L. n. 817 del
1971), inclusi la qualifica di coltivatore diretto, la coltivazione biennale
Pag. 4 dei terreni agricoli confinanti, il possesso della forza lavorativa adeguata,
e il non aver effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente. Il soggetto che agisce per il riscatto agrario è tenuto a fornire la prova delle condizioni positive e negative previste dalla legge (ex multis, Cass., 9 luglio 2024 n. 18670; C. app. Genova, 18/01/2025, n. 67).
Inoltre, il giudice del merito è tenuto alla verifica della sussistenza di tutte le condizioni prescritte dalla legge per l'accoglimento della domanda di prelazione e riscatto agrario (ex multis, Cass., 10/10/2024, n. 26401).
Orbene, sempre in via preliminare occorre evidenziare che parte attrice, tra l'altro, non ha assolto all'onere probatorio, su di lui incombente, della dimostrazione di non aver venduto nel biennio precedente terreni. In particolare, in tema di prelazione agraria, la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce condizione per l'insorgenza del diritto di prelazione e di riscatto in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, sicché chi esercita il relativo diritto, salvo espresso riconoscimento della controparte, deve dimostrarne la sussistenza, senza che la prova sia territorialmente delimitata e senza che rilevi il carattere di fatto negativo della stessa, il quale comporta solo la necessità di allegare fatti positivi contrari, la cui acquisizione può avvenire anche con testi e presunzioni, ivi compresi i certificati rilasciati dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari e le visure richieste agli uffici territoriali della
Agenzia delle Entrate (ex multis, Cass., 11 ottobre 2023, n. 28415).
I requisiti indicati dall'art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590, perché possa trovare accoglimento una domanda di riscatto agrario, costituiscono condizioni dell'azione e devono essere accertati dal giudice d'ufficio.
Pur non volendo tenere in considerazione l'assorbente motivo preliminare di assenza dei presupposti per l'esercizio del riscatto, occorre osservare che non viene data prova della esistenza del contratto di fitto in capo all'attore.
Pag. 5 A fronte dalla oralità della conclusione dello stesso, come reclamata dall'attore e che sarebbe provata solo per testimoni e anche non indifferenti (cfr. dichiarazioni testimoniali di e di Testimone_1 Tes_2
), parte convenuta ha dimostrato l'esistenza di un valido contratto
[...] di fitto in essere tra e (contratto del Persona_1 Controparte_2
1° settembre 2014, registrato il successivo 1° giugno 2015), nonché la presenza di fatture emesse negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dall'attore nei confronti di per trebbiatura del grano (cfr. Controparte_2 produzioni di e . Detta Controparte_1 Controparte_2 documentazione dimostra come l'attore lavorasse in qualità di
“contoterzista” per e/o i suoi aventi causa. In particolare, Persona_1 il teste escusso all'udienza del 7 marzo 2023, ha Testimone_3 confermato che “il si avvaleva di contoterzisti” e che “Per CP_2 quanto riguarda ricordo che vi erano fatture per la CP_2 mietitrebbiatura e so che si rivolgeva ai per la lavorazione dei Pt_1 terreni. Non era un contratto di fitto, non è mai stato concluso, altrimenti vi sarebbe dovuto essere una annotazione nel fascicolo dell'azienda”.
Inoltre, l'attore non ha dato alcuna prova del pagamento del canone che costituisce una delle obbligazioni essenziali del tipo contrattuale in questione, limitandosi a produrre in atti copia delle fatture di acquisto di carburante agricolo, di grano duro e di una mietitrebbia intestate all'azienda agricola , da cui non può inferirsi in alcun Parte_1 modo l'appartenenza al tipo “affitto agrario” del rapporto contrattuale intrattenuto con il precedente proprietario del terreno.
Infine, dall'istruttoria è emerso che non tutti i terreni, che l'attore ritiene oggetto di contratto di affitto, risultassero coltivabili stante l'esercizio, su parte degli stessi, di attività di addestramento cani da caccia (cfr. testimonianza di , escusso all'udienza del 2 luglio 2024). Testimone_4
Detta circostanza è confermata anche dalla documentazione versata in atti, ovvero dalla concessione in comodato gratuito al sig. Testimone_4
Pag. 6 del 5 marzo 2011 (cfr. all. 3 e all. 5 della produzione CP_2
e dall'autorizzazione della Provincia di Potenza (cfr. all. 4
[...] della produzione ). Controparte_2
La stessa non totale disponibilità dei terreni ai fini della coltivazione emerge anche dalla comunicazione AGEA, versata in atti dalla parte chiamata in causa (all. 2 – pagina 2 di 18), dalla quale si evince “ritiro di seminativi dalla produzione per vent'anni” dal 1998 al 2018.
Alla luce di tanto, la domanda non risulta fondata né provata e va disattesa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore della domanda e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 202/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta le domande avanzate da Parte_1
- condanna a pagare in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in €.7.616,00 oltre spese generali 15%, CNPA e
IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii.;
- condanna a pagare in favore di le Parte_1 Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in €.7.616,00 oltre spese generali 15%,
CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex
D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.;
Così deciso in Lagonegro il 25 luglio 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
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