Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 1748
CASS
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Vizio di motivazione per mancanza

    Il ricorrente non ha illustrato specificamente come la presunta lacuna motivazionale incida sulla tenuta della decisione, che si fonda sulla condotta del detenuto in occasione di precedenti permessi, costituendo un giudizio di fatto non rivalutabile in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per illogicità

    Il Tribunale ha valutato la progressione nell'affidabilità del detenuto sulla base della sua condotta corretta in precedenti permessi, escludendo collegamenti con la criminalità organizzata e valorizzando l'inconsistenza della durata del permesso concesso dal Magistrato di sorveglianza.

  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il detenuto ha già fruito del permesso di necessità dal 25 al 30 settembre 2025, rendendo il ricorso inammissibile per carenza di interesse.

  • Rigettato
    Impugnabilità del provvedimento autorizzativo senza scorta

    Il principio secondo cui il provvedimento autorizzativo di permesso con scorta non è impugnabile dall'interessato si estende anche ai provvedimenti che autorizzano il permesso senza scorta, trattandosi di decisioni rimesse alla valutazione discrezionale del magistrato di sorveglianza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 1748
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1748
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo