Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/06/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1255/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27 maggio 2024 da:
, (CF. ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Cavour n. 59 Parte_1 C.F._1 presso e nello studio dell'Avv. Anastasia Fara, (C.F. ), che la difende e C.F._2
rappresenta in virtù di procura alle liti in calce al ricorso,
RICORRENTE nei confronti di
, (CF. ) elettivamente domiciliato in Sassari, via Manno n. CP_1 C.F._3
41, presso e nello studio dell'Avv. Marco Salaris (CF. ) che lo rappresenta e C.F._4
difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 22 maggio 2025.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15 maggio 2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente non confluita in un rapporto di coniugio e che dal rapporto sentimentale tra le parti era nato il figlio (Sassari, 12.01.2017) Per_1
pagina 1 di 5
Ha rappresentato che il era incapace di seguire in maniera serena la gestione del minore figlio e CP_1
che non contribuiva al relativo mantenimento, precisando che in un'occasione, al momento della riconsegna del piccolo per cui aveva delegato la propria madre, trovandosi a lavoro, il resistente Per_1
aveva dato in escandescenze, lanciando anche la sacca da calcio del bambino, aggiungendo che tale esplosione di collera era poi continuata via telefono tanto da costringerla a bloccare il contatto telefonico.
Ha rappresentato che in seguito all'episodio descritto aveva acconsentito a che il padre vedesse Per_1
solo alla presenza dei nonni paterni sperando che questo consentisse di costruire un rapporto padre- figlio più sereno, ma che il si era dimostrato irresponsabile, disertando di fatto gli incontri e CP_1 lasciando l'incombenza ai suoi genitori.
Ha concluso chiedendo:
1. Affidare il figlio minore in modo esclusivo alla IG . La Parte_1
prole avrà residenza abituale presso la casa familiare della madre sita in Sassari alla Via Kennedy n.
24. 3. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio:
1. Il OR CP_1
, potrà vedere e tenere con se il minore figlio il lunedì dalle ore 19:00 fino alle 22:00, mentre il
[...]
giovedì dalle 15:00 (dalla uscita dalla scuola) fino alle 21:00, orai cui il nonno paterno lo riaccompagnerà il nipote presso la casa materna;
2. secondo il regime dell'alternanza i fine settimana dal sabato alle ore 10:00 fino alle ore 20:30/21:00 della domenica, impegnandosi a ricondurlo presso l'abitazione materna con la presenza del nonno paterno;
3. Vacanze estive e festività: il potrà tenerlo con sè 15 gg anche non consecutivi nel seguente modo da comunicarsi entro31 maggio di ogni anno. 4.
Pasqua e festività e ponti infra-annuali: per il Natale nelle giornate del 24-26-31 dicembre lo trascorrerà con la madre;
il 25 ed il primo dell'anno con il padre e i nonni paterni;
la Pasqua starà con la madre mentre il lunedì dell'Angelo con il padre sempre con la presenza dei nonni paterni. 4.
Disporre che il OR provveda al mantenimento del minore figlio, in via indiretta, CP_1
mediante versamento alla IG , dell'importo di Euro 300,00 mensili (per 12 Parte_1
mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: anno 2024 ), purché l'indice sia positivo.
5. Disporre che il OR
provveda al pagamento del 50% come da protocollo e delle spese mediche non coperte CP_1
dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate. Per quanto concerne l'assegno unico su concorde volontà delle parti questo verrà richiesto nella misura del 100% dalla IG . Parte_1
pagina 2 di 5 costituitosi in data 7 ottobre 2024, ha lamentato che a seguito di un unico episodio di CP_1
incomprensione e diverbio verbale la ricorrente aveva deciso di fargli incontrare solo alla Per_1
presenza dei suoi genitori, modalità a cui non si era opposto per non creare ulteriori motivi di conflitto.
Ha rappresentato di aver versato tutte le somme concordate relative al mantenimento del bambino e che sussistevano le condizioni per poter esercitare il suo diritto di visita in autonomia, senza la presenza dei nonni, riferendo che mai si era reso responsabile di episodi di violenza tali da giustificare l'affidamento esclusivo del figlio alla madre.
Ha quindi concluso chiedendo: “1. Affidare congiuntamente il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza abituale e collocazione presso la IG.ra , sita in Sassari via Kennedy n. 24; 2. Pt_1
Regolamentare il diritto di visita tra i genitori: - Il minore potrà stare con il padre il lunedì dalle ore
19.00 alle ore 22.00, il giovedì dalle 15.00 (uscita di scuola) fino alle 21.00 per poi riaccompagnare il bambino c/o la residenza materna;
- Secondo il regime dell'alternanza saranno gestiti i fine settimana, dal sabato alle 10.00, fino alle ore 21.00 della domenica;
- Per ciò che attiene le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il minore anche per 15 giorni consecutivi, salvo accordo con a madre da comunicare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- Per quanto riguarda le festività e la Santa
Pasqua, nonché ponti infra-annuali, il diritto di visita sarà gestito secondo l'alternanza annuale, ossia, il minore trascorrerà un anno con la madre il 24-26 e 31 ed il 25 dicembre ed il 1 gennaio con il padre, e l'anno dopo viceversa;
La prima Pasqua sarà trascorsa con la madre ed il lunedì dell'Angelo con il padre, l'anno dopo viceversa;
così saranno scanditi anche gli altri giorni di festa e ponti infra- annuali da trascorrere un anno con la madre e l'anno dopo con il padre;
3. Per ciò che attiene il mantenimento del minore, lo stesso verrà versato entro il 15 di ogni mese nella misura concordata dai genitori pari ad € 300,00, oltre il pagamento del 50 % delle spese dovute e straordinarie come da protocollo, oltre alle spese non coperte da SSN, dentistiche, scolastiche, sportive, ricreative che verranno sostenute nell'interesse del minore previo accordo sulle stesse ed a patto che siano documentate. Oltre a ciò, l'assegno unico, come da accordo tra le parti verrà richiesto nella misura del 100% da parte della IG.ra .” Parte_1
All'udienza del 21 novembre 2024, presenti le parti personalmente, il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“- è affidato in via congiunta ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre. Per_1
- Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé il lunedì dalle ore 18,00 alle ore 22,00, il giovedì dalle 18,00 alle 22,00, a settimane alterne il sabato dalle 17,00 circa fino alla domenica alle ore 22,00, alla presenza dei nonni paterni prevedendosi che gradualmente le parti concordino periodi di incontri liberi progressivi,
pagina 3 di 5 - Il verserà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di € 300,00 mensili CP_1
rivalutabili Istat entro il giorno 25 di ogni mese al domicilio della madre con modalità concordate;
le
Spese Straordinarie saranno divise al 50 % tra i genitori secondo il Protocollo CNF;
- L'Assegno Unico verrà percepito al 100 % dalla madre . Parte_1
Invita le parti ad attenuare la conflittualità e a sperimentare modalità di comunicazione diretta nell'esclusivo interesse del figlio.”
All'udienza del 22 maggio 2025, fissata per la comparizione personale delle parti, queste ultime hanno dato atto di aver raggiunto un accordo nei termini in appresso illustrati:
“ è affidato in via congiunta ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre. - Il padre Per_1
potrà vederlo e tenerlo con sé il lunedì dalle ore 18,00 alle ore 22,00, il giovedì dalle 18,00 alle 22,00,
a settimane alterne il sabato dalle 17,00 circa fino alla domenica alle ore 22,00, le principali festività seguiranno il criterio dell'alternanza, nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé due Per_1
settimane anche non consecutive - Il verserà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1 la somma di € 300,00 mensili rivalutabili Istat entro il giorno 25 di ogni mese al domicilio della madre con modalità concordate;
le Spese Straordinarie saranno divise al 50 % tra i genitori secondo il
Protocollo CNF;
- L'Assegno Unico verrà percepito al 100 % dalla madre ” Parte_1
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza dell'accordo raggiunto dalle parti all'interesse del figlio minore in quanto garantisce sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue eIGenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
L'accordo delle parti può dunque essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dispone conformemente all'accordo delle parti, da intendersi qui integralmente riportato.
Spese compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di conIGlio del 17 giugno 2025.
pagina 4 di 5 Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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