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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/09/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1092/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
MO UL in c. da Serravalle n. 1/A,
e da
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
MO UL in C. da Serravalle n. 1/A, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Emiliana Alì, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
17.09.2025 (udienza così come anticipata a seguito di istanza di parte del 23.06.2025, e successivo decreto anticipazione udienza del 9.07.2025).
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a MO UL il 09.08.2006, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 22, parte II, Serie
A, dell'anno 2006, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli ( , 17.05.2011) e ( , Per_1 Per_2 Per_3 Per_2
23.06.2015); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 18.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. i figli e estano affidati a entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente Per_1 Per_3 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. i figli e estano collocati prevalentemente presso la dimora materna; il padre potrà Per_1 Per_3 vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà salvo il necessario preavviso e coordinamento, e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
-dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00;
-durante i giorni infrasettimanali tutti i pomeriggi compatibilmente con gli impegni di studio e di vita quotidiana della prole;
-durante le festività e nel periodo delle vacanze estive i genitori concorderanno di volta in volta la regolamentazione del diritto di visita tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli;
-i genitori possono liberamente concordare modalità diverse del diritto di visita, sempre nel rispetto delle esigenze e degli interessi dei minori;
4. il sig. verserà alla sig.ra , quale contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € Pt_2 Pt_1
400,00 mensili, e così € 200,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, da versarsi secondo modalità concordate entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data di comparizione, oltre il riconoscimento dell'assegno unico in via esclusiva alla madre;
5. le ulteriori spese straordinarie per i figli e a titolo esemplificativo e non esaustivo, Per_1 Per_3 spese sanitarie, spese scolastiche, acquisto mezzi di trasporto, corsi extra scolastici, libri e corredo scolastico) devono, previamente, essere comunicate e condivise tra i coniugi e sono poste per il 50%
a carico del SI. e per il 50% a carico della SI.ra . Nel caso in cui uno dei due genitori Pt_2 Pt_1 dovesse affrontare anticipatamente spese di tal natura avrà diritto al rimborso nella misura indicata da parte dell'altro coniuge;
6. la casa di proprietà del sig. , sita in MO UL (RG) nella C. da Serravalle n. 1/A, con Pt_2 ogni arredo e corredo esistente è da considerarsi di lui esclusiva competenza, così come le altre proprietà allo stesso intestate;
7. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento;
8. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
9. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. che l'udienza di comparizione del dì 15.10.2025, anticipata su congiunta istanza delle parti al giorno
17.09.2025, su richiesta delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio concordatario a MO UL in data 09.08.2006, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 22, parte II, Serie A, dell'anno
2006;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di MO UL perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 19.09.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti