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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 6343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6343 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1638/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1638/2023 - avente a oggetto appello av- verso la sentenza n. 1078/2023 emessa dal Tribunale di Napoli in data 31.1.2023 nel pro- cedimento n. 36113/2016 - vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
OL IN, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napo- li, Viale Gramsci n. 19; appellante
e
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tem- Controparte_1 P.IVA_1 pore, nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Lui- gi Tuccillo, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli,
Via San Tommaso D'Aquino n. 15; appellata
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Premessa sistematica
1.1. Con atto di citazione notificato in data 28.11.2016, conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la quale Impresa de- Controparte_1 signata, per la Regione Campania, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di ga- ranzia Vittime della Strada, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni su- biti.
In particolare, deduceva: a) che in data 30.3.2015, ore 14,20 circa, in Napoli, aveva percorso, in discesa, Via Tasso, alla guida del motociclo Piaggio Liberty tg. DR62732,
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di altrui proprietà; b) improvvisamente, nel procedere in curva, aveva perso il control- lo del veicolo a causa di una copiosa quantità di olio presente sul manto stradale e ri- versato da un autoveicolo appena transitato, il cui conducente non si era fermato, così impedendo di rilevare il numero di targa;
c) la macchia d'olio, di colore trasparente scuro, si era confusa con l'asfalto e con la pioggia, caduta fino a poco tempo prima;
d) il Sig. , esente da ogni responsabilità rispetto alla dinamica del sinistro, ave- Parte_1 va riportato lesioni personali descritte in citazione.
Tanto premesso, invocata la responsabilità di nella qualità, e Controparte_1 della , inerti rispetto all'invito stragiudiziale al risarcimento, CP_2 Parte_2
[..
conveniva in giudizio l'indicata compagnia assicurativa, concludendo al fine di sentir “affermare la responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato
e, per l'effetto, sentir condannare, essa nella qualità, al risarcimento di tut- CP_1 te le poste di danno patite e patende dall'attore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni patrimoniali, non patrimoniali, biologici, sia sotto il profilo statico che sotto il profilo dinamico, alla vita di relazione, esistenziali, eccetera (in breve: nulla di escluso o eccettuato), danni tutti da liquidare con la relativa condanna, nello stesso giudizio per equivalente pecuniario, giusto e congruo, previa rivalutazione mo- netaria e interessi come per legge…”.
1.2 Si costituiva la nella qualità, contestando preliminarmente Controparte_1 la proponibilità della domanda, in virtù del combinato disposto dagli artt. 143, 145,
148 e 283 e ss. D.Lgs. n. 209/2005, nonché, nel merito la sua fondatezza, alla luce del- la documentazione sanitaria in atti, degli accertamenti IVASS rivelatori del coinvol- gimento del Sig. in altri pregressi sinistri. Parte_1
Insisteva, quindi, per il rigetto della domanda e, in ipotesi di accoglimento, per la ri- duzione del quantum ex art. 1227 cc.
1.3 Acquisita la documentazione, espletata prova testimoniale, conferito incarico al
C.T.U. al fine di verificare le lesioni riportate dal danneggiato, il Tribunale, dichiarata la proponibilità della domanda, ne ha accertato la sua infondatezza.
Secondo il Giudice di primo grado, “la prospettazione dell'incidente contenuta nell'atto di citazione, invero, non trova conferma dall'esame delle complessive risul- tanze istruttorie in atti…viene in rilievo, in primo luogo, il certificato di prime cure ri- lasciato dall' di Napoli in cui si fa generico riferimento Controparte_3 ad un sinistro stradale causato da “olio sul manto stradale” senza alcun richiamo della provenienza di tale olio (cfr. allegato n. 3 – produzione convenuto).
In secondo luogo, dall'istruttoria testimoniale effettuata nel corso del giudizio non emerge che l'olio, che ha determinato la caduta dell'attore, effettivamente provenisse dal veicolo rimasto sconosciuto, così come, invece, prospettato dall'attore nell'atto di citazione…invero, il testimone , unico teste presente al momento del si- Testimone_1 nistro, in quanto gli altri due testi escussi sono giunti sul luogo solo successivamente
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potendo solo confermare la presenza di olio sul manto stradale e non che lo stesso ef- fettivamente provenisse dal camion rimasto non identificato…genericamente riferisce di aver visto fuoriuscire “del liquido” dal cassone del camion. Sul punto deve rilevar- si che, come confermato da tutti i testi escussi, poco prima del verificarsi del sinistro pioveva;
pertanto, il liquido visto dal teste ben poteva essere acqua piovana”.
Sempre per giudice di primo grado, “da quanto sopra evidenziato, pertanto, deve rite- nersi sfornita di prova l'allegazione di cui all'atto di citazione, secondo cui il sinistro dedotto in lite si sarebbe verificato per l'esclusiva responsabilità del veicolo rimasto non identificato…”.
1.4. Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 29.3.2023, ha pro- Parte_1 mosso appello, costituendosi in data 4.4.2023, e articolando un unico e complesso mo- tivo impugnazione (“ingiusto rigetto della domanda per violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 2697 c.c., dell'art. 283 d.lgs n. 209/2005 nonche' per errata valutazione delle risultanze istruttorie, in violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., 115, 116 e 253
c.p.c.”).
L'istante ha dedotto la violazione delle disposizioni in materia di onere della prova, da ritenersi raggiunta anche sulla base di presunzioni semplici, nonché l'erronea valuta- zione del materiale istruttorio.
Si è sostenuto anche il mancato esercizio dei poteri previsti dall'art. 253 c.p.c., il cui utilizzo avrebbe consentito di eliminare ogni incertezza in ordine alle deposizioni te- stimoniali raccolte.
L'istante ha chiesto dunque l'accoglimento dell'appello con conseguente condanna della Compagnia al risarcimento dei danni.
Si è costituita deducendo l'inammissibilità dell'appello e, in Controparte_1 ogni caso, la sua infondatezza.
2. Il Merito
2.1. in via preliminare, l'appello si ritiene ammissibile, posto che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della mo- tivazione della sentenza e sottoposti a critica.
Quanto alla declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la questione deve ritenersi superata poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio.
2.2 Ciò posto, l'appello si ritiene infondato.
Va detto che l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ora
286 d.lgs. 209/2005), nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o
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natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. 8 marzo 1990, n.
1860).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato ed, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussi- stente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non ri- sulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia – querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presen- tazione, abbiano sortito esito negativo.
Si è ancora affermato che va escluso ogni automatismo derivante dalla denun- cia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia-querela) efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro pro- batorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra è, il difetto della de- nuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in di- fetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (Cassazione civile sez. III, 21/06/2012, n.
10323).
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E di recente si è ancora sostenuto che la presentazione di una denuncia o di una quere- la contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del dan- no esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabi- le), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (Cass. civ., sez. 6 - 3, 15/04/2021,
n. 9873).
In ogni caso, va ribadito il principio consolidato secondo cui “il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identi- ficato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto scono- sciuto” (cfr. Cass. civ. III, 17.3.2022, n. 8809; cfr. anche Cass. 35605/2021).
Ad avviso della Corte, in questi casi il danneggiato è gravato da un preciso e rigoroso onere di dimostrare la sussistenza del fatto lesivo dedotto in giudizio, le concrete mo- dalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del con- ducente del veicolo sconosciuto, tanto più in ragione dell'impossibilità - o comunque dell'evidente difficoltà – per la Compagnia, di fornire specifici elementi di prova in contrario.
Orbene, l'attore, in sede di libero interrogatorio (udienza del 22.1.2019), ha dichiarato
“dopo la caduta mi sono reso conto che sull'asfalto era presente del gasolio. Aggiun- go che fino a una mezz'ora prima dell'incidente aveva piovuto e per questo motivo
l'asfalto, scuro in quel tratto, era bagnato”.
Sono poi stati ascoltati tre testimoni.
Il teste , escusso all'udienza del 26.2.2019, ha riferito: “uscendo dal par- Testimone_1 co ha svoltato a destra e dopo una ventina di metri è caduto a terra, appena prima di una curva a sinistra della strada;
quando mi sono avvicinato per aiutarlo ad alzarsi, ho visto che a terra c'era una chiazza d'olio, anzi preciso che c'era una striscia di olio;
mi sono reso conto che era olio perchè sulla superficie della strada bagnata, aveva piovuto fino ad una mezzoretta prima, si percepivano quelle striature che si formano nell'acqua mista ad olio;
aggiungo che una mezzoretta prima della caduta dell'attore avevo visto passare un camion del tipo di quelli che trasportano materiale edile e dal cui cassone fuoriusciva del liquido che si riversava per terra”.
Tali dichiarazioni impediscono dunque di riconoscere, con tranquillizzante certezza, la riferibilità della caduta al liquido riversato dal veicolo rimasto non identificato e tran-
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sitato sul tratto stradale ben “mezz'ora prima” della caduta.
Il teste, infatti, ha riferito di mera fuoriuscita di liquido, non meglio specificato - e dal cassone - con le indicazioni temporali già dette, per cui non è possibile riconoscere, se non ricorrendo ad inammissibili presunzioni, l'esistenza del rapporto causale allegato.
Dunque, sia il lasso di tempo intercorso tra il passaggio del veicolo rimasto non identi- ficato e la caduta, sia la riferita circostanza del manto stradale bagnato a causa della pioggia caduta fino a poco tempo prima (e quindi, tale assurgere ad autonoma causa dell'evento), sia l'impossibilità di distinguere con precisione la natura della sostanza indicata come fuoriuscita dal cassone del camion, ostano alla Corte a ritenere raggiun- ta la prova del nesso causale tra l'evento (caduta per la macchia d'olio presente su manto stradale) e il fatto colposo del terzo.
Né di ausilio possono essere le ulteriori dichiarazioni rese dagli altri due testimoni.
Il teste (udienza del 14.1.2020) non era presente all'evento. Testimone_2
Il teste (udienza del 15.12.2020), ha riferito: “preciso che avevo appena Tes_3 parcheggiato la mia auto in via Tasso nel senso opposto a quello percorso dall'attore.
Ho visto quando ero fuori dall'abitacolo della mia auto l'attore cadere mentre era al- la guida di un motorino. Preciso che stavo attraversando a piedi via Tasso, ed a cin- que sei metri da me, ovvero dal punto in cui mi trovavo, ho visto scivolare l'attore con il suo motociclo e poi cadere sull'asfalto. Nell'avvicinarmi per portare soccorso, ho riconosciuto l'attore. Avvicinandomi ho visto una striscia di olio sull'asfalto proprio sul punto dove scivolava l'attore con il suo mezzo…”.
Ma si tratta di dichiarazioni che nulla di specifico e rilevante aggiungono all'equivoco quadro probatorio, posto che, come già rilevato, non vi sono elementi per attribuire la dedotta sostanza oleosa ad un veicolo rimasto sconosciuto.
Alcuna rilevanza possono poi assumere le dichiarazioni rese in sede di pronto soccor- so (“riferisce incidente causa olio sul manto stradale”), trattandosi mere asserzioni di matrice unilaterale.
Ed a fronte del descritto quadro probatorio - ci si ripete - quanto mai equivoco, in al- cun modo è censurabile la prospettata inattività del Giudice di primo grado, ex art. 253 cpc, in ordine alla richiesta di chiarimenti ai testimoni.
Peraltro, si tratta di mera facoltà attribuita all'istruttore.
L'appello va quindi rigettato.
4. Le spese seguono dunque la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modifi- cazioni, in applicazione dei parametri minimi, in ragione della ridotta complessità del- la causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'im- pugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
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o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, princi- pale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento del- la sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avver- so la sentenza impugnata n. 1078/2023 emessa dal Tribunale di Napoli in data
31.1.2023, nel procedimento n. 36113/2016, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.904,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfetta- rio del 15%, CPA e IVA come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, in data 4.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1638/2023 - avente a oggetto appello av- verso la sentenza n. 1078/2023 emessa dal Tribunale di Napoli in data 31.1.2023 nel pro- cedimento n. 36113/2016 - vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
OL IN, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napo- li, Viale Gramsci n. 19; appellante
e
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tem- Controparte_1 P.IVA_1 pore, nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Lui- gi Tuccillo, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli,
Via San Tommaso D'Aquino n. 15; appellata
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Premessa sistematica
1.1. Con atto di citazione notificato in data 28.11.2016, conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la quale Impresa de- Controparte_1 signata, per la Regione Campania, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di ga- ranzia Vittime della Strada, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni su- biti.
In particolare, deduceva: a) che in data 30.3.2015, ore 14,20 circa, in Napoli, aveva percorso, in discesa, Via Tasso, alla guida del motociclo Piaggio Liberty tg. DR62732,
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di altrui proprietà; b) improvvisamente, nel procedere in curva, aveva perso il control- lo del veicolo a causa di una copiosa quantità di olio presente sul manto stradale e ri- versato da un autoveicolo appena transitato, il cui conducente non si era fermato, così impedendo di rilevare il numero di targa;
c) la macchia d'olio, di colore trasparente scuro, si era confusa con l'asfalto e con la pioggia, caduta fino a poco tempo prima;
d) il Sig. , esente da ogni responsabilità rispetto alla dinamica del sinistro, ave- Parte_1 va riportato lesioni personali descritte in citazione.
Tanto premesso, invocata la responsabilità di nella qualità, e Controparte_1 della , inerti rispetto all'invito stragiudiziale al risarcimento, CP_2 Parte_2
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conveniva in giudizio l'indicata compagnia assicurativa, concludendo al fine di sentir “affermare la responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato
e, per l'effetto, sentir condannare, essa nella qualità, al risarcimento di tut- CP_1 te le poste di danno patite e patende dall'attore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni patrimoniali, non patrimoniali, biologici, sia sotto il profilo statico che sotto il profilo dinamico, alla vita di relazione, esistenziali, eccetera (in breve: nulla di escluso o eccettuato), danni tutti da liquidare con la relativa condanna, nello stesso giudizio per equivalente pecuniario, giusto e congruo, previa rivalutazione mo- netaria e interessi come per legge…”.
1.2 Si costituiva la nella qualità, contestando preliminarmente Controparte_1 la proponibilità della domanda, in virtù del combinato disposto dagli artt. 143, 145,
148 e 283 e ss. D.Lgs. n. 209/2005, nonché, nel merito la sua fondatezza, alla luce del- la documentazione sanitaria in atti, degli accertamenti IVASS rivelatori del coinvol- gimento del Sig. in altri pregressi sinistri. Parte_1
Insisteva, quindi, per il rigetto della domanda e, in ipotesi di accoglimento, per la ri- duzione del quantum ex art. 1227 cc.
1.3 Acquisita la documentazione, espletata prova testimoniale, conferito incarico al
C.T.U. al fine di verificare le lesioni riportate dal danneggiato, il Tribunale, dichiarata la proponibilità della domanda, ne ha accertato la sua infondatezza.
Secondo il Giudice di primo grado, “la prospettazione dell'incidente contenuta nell'atto di citazione, invero, non trova conferma dall'esame delle complessive risul- tanze istruttorie in atti…viene in rilievo, in primo luogo, il certificato di prime cure ri- lasciato dall' di Napoli in cui si fa generico riferimento Controparte_3 ad un sinistro stradale causato da “olio sul manto stradale” senza alcun richiamo della provenienza di tale olio (cfr. allegato n. 3 – produzione convenuto).
In secondo luogo, dall'istruttoria testimoniale effettuata nel corso del giudizio non emerge che l'olio, che ha determinato la caduta dell'attore, effettivamente provenisse dal veicolo rimasto sconosciuto, così come, invece, prospettato dall'attore nell'atto di citazione…invero, il testimone , unico teste presente al momento del si- Testimone_1 nistro, in quanto gli altri due testi escussi sono giunti sul luogo solo successivamente
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potendo solo confermare la presenza di olio sul manto stradale e non che lo stesso ef- fettivamente provenisse dal camion rimasto non identificato…genericamente riferisce di aver visto fuoriuscire “del liquido” dal cassone del camion. Sul punto deve rilevar- si che, come confermato da tutti i testi escussi, poco prima del verificarsi del sinistro pioveva;
pertanto, il liquido visto dal teste ben poteva essere acqua piovana”.
Sempre per giudice di primo grado, “da quanto sopra evidenziato, pertanto, deve rite- nersi sfornita di prova l'allegazione di cui all'atto di citazione, secondo cui il sinistro dedotto in lite si sarebbe verificato per l'esclusiva responsabilità del veicolo rimasto non identificato…”.
1.4. Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 29.3.2023, ha pro- Parte_1 mosso appello, costituendosi in data 4.4.2023, e articolando un unico e complesso mo- tivo impugnazione (“ingiusto rigetto della domanda per violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 2697 c.c., dell'art. 283 d.lgs n. 209/2005 nonche' per errata valutazione delle risultanze istruttorie, in violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., 115, 116 e 253
c.p.c.”).
L'istante ha dedotto la violazione delle disposizioni in materia di onere della prova, da ritenersi raggiunta anche sulla base di presunzioni semplici, nonché l'erronea valuta- zione del materiale istruttorio.
Si è sostenuto anche il mancato esercizio dei poteri previsti dall'art. 253 c.p.c., il cui utilizzo avrebbe consentito di eliminare ogni incertezza in ordine alle deposizioni te- stimoniali raccolte.
L'istante ha chiesto dunque l'accoglimento dell'appello con conseguente condanna della Compagnia al risarcimento dei danni.
Si è costituita deducendo l'inammissibilità dell'appello e, in Controparte_1 ogni caso, la sua infondatezza.
2. Il Merito
2.1. in via preliminare, l'appello si ritiene ammissibile, posto che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della mo- tivazione della sentenza e sottoposti a critica.
Quanto alla declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la questione deve ritenersi superata poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio.
2.2 Ciò posto, l'appello si ritiene infondato.
Va detto che l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ora
286 d.lgs. 209/2005), nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o
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natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. 8 marzo 1990, n.
1860).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato ed, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussi- stente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non ri- sulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia – querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presen- tazione, abbiano sortito esito negativo.
Si è ancora affermato che va escluso ogni automatismo derivante dalla denun- cia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia-querela) efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro pro- batorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra è, il difetto della de- nuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in di- fetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (Cassazione civile sez. III, 21/06/2012, n.
10323).
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E di recente si è ancora sostenuto che la presentazione di una denuncia o di una quere- la contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del dan- no esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabi- le), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (Cass. civ., sez. 6 - 3, 15/04/2021,
n. 9873).
In ogni caso, va ribadito il principio consolidato secondo cui “il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identi- ficato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto scono- sciuto” (cfr. Cass. civ. III, 17.3.2022, n. 8809; cfr. anche Cass. 35605/2021).
Ad avviso della Corte, in questi casi il danneggiato è gravato da un preciso e rigoroso onere di dimostrare la sussistenza del fatto lesivo dedotto in giudizio, le concrete mo- dalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del con- ducente del veicolo sconosciuto, tanto più in ragione dell'impossibilità - o comunque dell'evidente difficoltà – per la Compagnia, di fornire specifici elementi di prova in contrario.
Orbene, l'attore, in sede di libero interrogatorio (udienza del 22.1.2019), ha dichiarato
“dopo la caduta mi sono reso conto che sull'asfalto era presente del gasolio. Aggiun- go che fino a una mezz'ora prima dell'incidente aveva piovuto e per questo motivo
l'asfalto, scuro in quel tratto, era bagnato”.
Sono poi stati ascoltati tre testimoni.
Il teste , escusso all'udienza del 26.2.2019, ha riferito: “uscendo dal par- Testimone_1 co ha svoltato a destra e dopo una ventina di metri è caduto a terra, appena prima di una curva a sinistra della strada;
quando mi sono avvicinato per aiutarlo ad alzarsi, ho visto che a terra c'era una chiazza d'olio, anzi preciso che c'era una striscia di olio;
mi sono reso conto che era olio perchè sulla superficie della strada bagnata, aveva piovuto fino ad una mezzoretta prima, si percepivano quelle striature che si formano nell'acqua mista ad olio;
aggiungo che una mezzoretta prima della caduta dell'attore avevo visto passare un camion del tipo di quelli che trasportano materiale edile e dal cui cassone fuoriusciva del liquido che si riversava per terra”.
Tali dichiarazioni impediscono dunque di riconoscere, con tranquillizzante certezza, la riferibilità della caduta al liquido riversato dal veicolo rimasto non identificato e tran-
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sitato sul tratto stradale ben “mezz'ora prima” della caduta.
Il teste, infatti, ha riferito di mera fuoriuscita di liquido, non meglio specificato - e dal cassone - con le indicazioni temporali già dette, per cui non è possibile riconoscere, se non ricorrendo ad inammissibili presunzioni, l'esistenza del rapporto causale allegato.
Dunque, sia il lasso di tempo intercorso tra il passaggio del veicolo rimasto non identi- ficato e la caduta, sia la riferita circostanza del manto stradale bagnato a causa della pioggia caduta fino a poco tempo prima (e quindi, tale assurgere ad autonoma causa dell'evento), sia l'impossibilità di distinguere con precisione la natura della sostanza indicata come fuoriuscita dal cassone del camion, ostano alla Corte a ritenere raggiun- ta la prova del nesso causale tra l'evento (caduta per la macchia d'olio presente su manto stradale) e il fatto colposo del terzo.
Né di ausilio possono essere le ulteriori dichiarazioni rese dagli altri due testimoni.
Il teste (udienza del 14.1.2020) non era presente all'evento. Testimone_2
Il teste (udienza del 15.12.2020), ha riferito: “preciso che avevo appena Tes_3 parcheggiato la mia auto in via Tasso nel senso opposto a quello percorso dall'attore.
Ho visto quando ero fuori dall'abitacolo della mia auto l'attore cadere mentre era al- la guida di un motorino. Preciso che stavo attraversando a piedi via Tasso, ed a cin- que sei metri da me, ovvero dal punto in cui mi trovavo, ho visto scivolare l'attore con il suo motociclo e poi cadere sull'asfalto. Nell'avvicinarmi per portare soccorso, ho riconosciuto l'attore. Avvicinandomi ho visto una striscia di olio sull'asfalto proprio sul punto dove scivolava l'attore con il suo mezzo…”.
Ma si tratta di dichiarazioni che nulla di specifico e rilevante aggiungono all'equivoco quadro probatorio, posto che, come già rilevato, non vi sono elementi per attribuire la dedotta sostanza oleosa ad un veicolo rimasto sconosciuto.
Alcuna rilevanza possono poi assumere le dichiarazioni rese in sede di pronto soccor- so (“riferisce incidente causa olio sul manto stradale”), trattandosi mere asserzioni di matrice unilaterale.
Ed a fronte del descritto quadro probatorio - ci si ripete - quanto mai equivoco, in al- cun modo è censurabile la prospettata inattività del Giudice di primo grado, ex art. 253 cpc, in ordine alla richiesta di chiarimenti ai testimoni.
Peraltro, si tratta di mera facoltà attribuita all'istruttore.
L'appello va quindi rigettato.
4. Le spese seguono dunque la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modifi- cazioni, in applicazione dei parametri minimi, in ragione della ridotta complessità del- la causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'im- pugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
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o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, princi- pale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento del- la sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avver- so la sentenza impugnata n. 1078/2023 emessa dal Tribunale di Napoli in data
31.1.2023, nel procedimento n. 36113/2016, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.904,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfetta- rio del 15%, CPA e IVA come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, in data 4.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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