Art. 87. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1)) ((Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e attivita' culturali, di stampa e ricreative, nonche' al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.
Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove e' parlato il ladino e' garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina.))
Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove e' parlato il ladino e' garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina.))