Art. 14.
Le amministrazioni dello Stato favoriscono, con i mezzi ritenuti da ciascuna piu' opportuni, l'addestramento, la qualificazione e riqualificazione professionale, nonche' l'aggiornamento dei dipendenti operai, compresi gli apprendisti.
Le amministrazioni dello Stato favoriscono, con i mezzi ritenuti da ciascuna piu' opportuni, l'addestramento, la qualificazione e riqualificazione professionale, nonche' l'aggiornamento dei dipendenti operai, compresi gli apprendisti.