Articolo 14 della Legge 13 maggio 1975, n. 157
Articolo 13Articolo 15
Versione
18 giugno 1975
Art. 14.
Le amministrazioni dello Stato favoriscono, con i mezzi ritenuti da ciascuna piu' opportuni, l'addestramento, la qualificazione e riqualificazione professionale, nonche' l'aggiornamento dei dipendenti operai, compresi gli apprendisti.
Entrata in vigore il 18 giugno 1975