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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2867 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 30331/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico/ in data 03/09/2024, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
26/3/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 26/03/2025 promossa
DA
( c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. GABRIELE CLAUDIA con studio in VIA ROMA, 14 20010
MARCALLO CON CASONE presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 20.6.2024;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ,) nato a [...] il [...] , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO GIOVANNI . con studio in VIA L. MANARA, 15 20122
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 9 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
11.9.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Ricorrente
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e , con addebito al marito Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co.2 c.c;
2) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla signora entro il 5 di CP_1 Parte_1 ogni mese, in via anticipata e con rivalutazione annuale ISTAT, la somma di 400,00 a titolo di mantenimento del coniuge o quella diversa somma ritenuta congrua;
In via istruttoria:
- Si chiede di essere ammessi alla prova per interpello formale nella persona del resistente e per testi sui fatti dedotti in narrativa e sui seguenti capitoli, da meglio articolarsi nelle successive memorie.
1) E' vero che in data 1.7.2023 ha accompagnato la signora al Pronto Soccorso? Parte_1
2) E' vero che il sig. vietava alla moglie, di parlare con parenti e amici? CP_1 Parte_1
3) E' vero che fin dall'inizio della convivenza matrimoniale, ottobre 2022, il sig. in tre o CP_1 quattro occasioni ha afferrato la moglie, per i capelli, per il collo o l'ha colpita con schiaffi Parte_1
e pugni?
4) E' vero che il sig. impediva alla moglie di uscire di casa, di lavorare e di imparare l'italiano? CP_1
5) E' vero che fin dall'inizio della convivenza matrimoniale, ottobre 2022 il sig. limitava alla CP_1 moglie, l'uso della carta di credito, versandole poche decine di euro? Parte_1
6) E' vero che fin dall'inizio della convivenza matrimoniale, ottobre 2022 il sig. ingiuriava la CP_1 moglie, dicendole “fai schifo, sei un merda, vai via”? Parte_1
7) E' vero che fin dall'inizio della convivenza, ottobre 2022 il sig. controllava il tragitto CP_1 percorso dalla moglie, attraverso videochiamate? Parte_1
8) E' vero che il sig. ha minacciato il sig. per costringerlo a sposare la signora Parte_2 CP_1
Pt_1
9) E' vero che il signor ha prestato soldi e aiuto al signor sia in Tunisia sia in Parte_2 CP_1
Italia?
10) E' vero che la signora ha avuto problemi di insonnia e ha dovuto assumere una terapia Pt_1
farmacologica?
pagina 2 di 9 11) E' vero che la signora sta recuperando autostima e fiducia nelle proprie risorse? Pt_1
12) E' vero che la signora sta imparando l'italiano? Pt_1
13) E' vero che la signora è interessata a trovare un'occupazione lavorativa, anche inizialmente Pt_1 sotto forma di tirocinio?
Testi: residente in [...]; residente in [...] Parte_2
San Fereolo 11/A, c/o Centroantiviolenza di Magenta;
presso Equa Cooperativa Tes_2 Tes_3
Sociale Via Bicetti dè Buttinoni - Milano.
In ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende (con maggiorazione del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto).
Resistente
- in via principale, pronunciare la separazione personale dei coniugi signor e signora CP_1
Parte_1
- disporre l'addebito nei confronti della signora della separazione, tenuto conto delle Parte_1 condotte ingannevoli di voler profittare dell'odierno convenuto;
- respingere la domanda di attribuzione dell'assegno di mantenimento per l'ammontare di € 400,00; In via istruttoria.
Si riserva di dedurre mezzi di prova e di produrre documenti nei termini di legge. Si intende chiedere la prova testimoniale di cui si indicano a testi i signori, , residente in [...]
Lazio n. 7, entrambi residenti in [...] Testimone_6
2, residente in [...], quali persone informate sui fatti Testimone_7 odierni, sui seguenti capitoli:
a) Vero è che il signor dopo le minacce del signor voleva lasciare la Tunisia per far ritorno CP_1 Pt_2 in Italia, in quanto intimorito dalle accuse a lui rivolte b) Vero è che la signora si sottraeva del tutto all'andamento generale della casa e della vita Pt_1 coniugale
c) Vero è la signora ha rifiutato di svolgere qualsiasi attività lavorativa e frequentare corsi di lingua Pt_1 italiana, come ad esempio il corso di italiano presso il Comune di Magenta istituito nel mese di gennaio
2023
d) Vero è che la signora era solita fare uso abituale e costante di alcool, dovendo il signor , in Pt_1 CP_1 diverse occasioni, contattare il 118 per soccorrere la signora in stato di collasso
e) Vero è che il signor era incessantemente presente nella vita coniugale dei due, telefonando tutti i Pt_2 giorni f) Vero è che la signora una volta ottenuto il permesso di soggiorno per ragioni familiari, Pt_1 dopo quindici giorni ha abbandonato l'abitazione del scomparendo e facendo perdere totalmente le CP_1 proprie tracce.
Si chiede di sentire a controprova i testi sui capitoli eventualmente ex adverso ammessi.
pagina 3 di 9 - In ogni caso con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e contraevano matrimonio a Tunisi l'11.7.2022 , Parte_1 CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Motta Visconti (MI) nell'anno 2022 al n 21 parte
II serie C, successivamente stabilivano la propria residenza a Boffalora sopra IN ( Mi) Piazza 4
Giugno 4; dal matrimonio non nascevano figli, con ricorso depositato in data 29.9.2024 chiedeva la separazione con addebito Parte_1
al marito, un assegno di mantenimento di euro 400 a carico di quest'ultimo,
a sostegno della domanda deduceva di avere conosciuto “”on line il tramite un amico CP_1
tunisino e collega del , successivamente – dopo che il resistente era arrivato in Tunisia- di averlo CP_1
frequentato , e poi sposato, proseguiva riferendo che, subito dopo il matrimonio, il cominciava a non tollerare la CP_1
presenza in casa della propria figlia di 16 anni – nata dal precedente matrimonio con un uomo poi deceduto- che andava ad abitare dai nonni;
successivamente il tornava in Italia da solo CP_1
manifestando comportamenti controllanti nei propri confronti, pretendendo videochiamate per controllare i propri spostamenti , quindi- riferiva la una volta arrivata in Italia nell'ottobre 2022 il comportamento del Pt_1
marito peggiorava, impedendole di uscire di casa, dicendole che doveva solo occuparsi dei lavori domestici, consentendole solo di uscire per fare la spesa con carta prepagata, e costringendola ad aver rapporti sessuali, picchiandola e negandole il cibo in caso di rifiuto;
ciò risultava dai referti di Pronto soccorso prodotti;
successivamente dopo l'accesso alla Clinica Mangiagalli per accertamenti di abusi sessuali, si trovava in Comunità protetta,
pagina 4 di 9 assumeva di avere sporto denuncia/querela nei confronti del , nei cui confronti pendeva CP_1
procedimento penale e per il quale era stata fissata udienza preliminare , chiedeva l'assegno di mantenimento assumendo di essere priva di lavoro, avendole il marito impedito di cercarlo e, ancora prima, di iscriversi a corsi per imparare la lingua italiana, ma di essere aiutata dal Comune di Buffalora , dalla struttura protetta e dal Centro Antiviolenza di Magenta nella ricerca di un lavoro e di una soluzione abitativa nella direttiva di recuperare una graduale e duratura autonomia, con comparsa depositata in data 15.10.2024 si costituiva il aderendo alla domanda di CP_1
separazione, ma opponendosi a quella di addebito e di assegno di mantenimento a proprio carico a favore della ricorrente, assumeva, al contrario, di essere egli vittima di un inganno posto in essere dalla ricorrente, avendo appreso subito dopo il proprio arrivo in Tunisia per conoscere di persona la ricorrente – che aveva conosciuto on line tramite un conoscente tale che la stessa aveva contratto debiti di Pt_2
rilevante entità con varie persone, che egli aveva provveduto a ripianare subito;
inoltre era solita uscire di casa anche di notte, lasciandolo a casa da solo , nonchè assumere sostanze alcoliche in quantità rilevante, proseguiva riferendo che- avendo capito di trovarsi di fronte a persona diversa da quella che pensava di avere conosciuto- aveva comunicato a che non aveva più intenzione di sposarsi, ma Pt_2
di essere stato costretto al matrimonio proprio da quest'ultimo che lo aveva minacciato di denunciarlo alla gendarmeria per abuso sessuale nei confronti della ricorrente e della figlia in casa con le quali aveva vissuto, quindi giunto in Italia con la ricorrente quest'ultima cominciava a mostrarsi fredda ed ostile nei propri confronti , chiedendogli insistentemente denaro, a bere sostanze alcoliche, rifiutandosi di trovare un lavoro, chiedeva l'addebito della separazione alla moglie per le condotte ingannevoli poste in essere nei propri confronti, le parti comparivano separatamente davanti al Giudice Delegato all'udienza del 6.11.2024, insistendo ciascuna nelle proprie domande e difese, il GD con ordinanza dell'8.11.2024 provvedeva come di seguito:
Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
pagina 5 di 9 Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 300, a decorrere dalla data di deposito del ricorso , somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione febbraio 2025);
Respinge le richieste di prova testimoniale formulati dalle parti;
Visto l'art 210 cpc ordina al resistente di depositare entro il 10.11.2025 CU relativo al 2023 e 2024 e cedolini stipendio ultimi sei mesi, nonché estratto conto bancario ultimi tre anni: Rinvia la causa ai sensi dell'art 473 bis n 22 al 15.1.2025 nelle forme di cui all'art 127 ter cpc, con termine per note scritte fino alla udienza, quindi depositate le note scritte con ordinanza del 24.2.2025 la causa era posta in decisione , discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 26.3.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato dove è adita la autorità giudiziaria.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione , la natura delle domande svolte ,la richiesta di addebito da parte di entrambi i coniugi, sono elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione ella convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito
La domanda di addebito della separazione al formulata dalla ricorrente è fondata e deve essere CP_1
accolta.
Nessun dubbio ad avviso del Collegio che l'addebito della separazione debba essere posto a carico del resistente, che a seguito di procedimento penale nei suoi confronti per il reato di cui all'art 572 cpc ha formulato richiesta di applicazione della pena ex art 444 cpp in tal modo accettando di essere dichiarato colpevole in ordine al reato ascrittogli;
la richiesta è stata accettata dal PM,
Né rileva che lo stesso abbia chiesto l'applicazione della pena per “ ricominciare a vivere una vita tranquilla” , come dichiarato al GD all'udienza del 6.11.2024. pagina 6 di 9 E' noto che “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze,
trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. .
Non risulta fondata la richiesta di addebito formulata dal nei confronti della ricorrente, CP_1
avendo egli dedotto di essere stato ingannato dalla ricorrente medesima, ed indotto a contrarre matrimonio, circostanze non solo non provate ma comunque non rilevanti ai fini della pronuncia sull'addebito.
Le condizioni economiche
Ritiene il collegio che debba essere posto a carico del marito un assegno di mantenimento confermandosi quanto statuito dal Giudice Delegato che ha motivato come di seguito:“in caso di separazione personale,.. il diritto all'assegno di mantenimento è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno… che.. la funzione conservativa della separazione, ad oggi, si invera prevalentemente nel riconoscimento del diritto del coniuge economicamente debole a mantenere lo stesso tenore di vita”.
La ricorrente si è trovata in Italia senza un lavoro e senza alcuna competenza specifica per trovarlo, anche per mancanza di conoscenza della lingua italiana, lingua che sta imparando, come risulta dal contratto di apprendistato prodotto.
Il resistente ha dichiarato di lavorare come camionista e di arrivare a guadagnare, con le trasferte ,la somma di euro 2200 al mese;
dal CU del 2024 risulta un reddito mensile netto di euro
1720, dai cedolini dello stipendio degli ultimi 5 mesi ( maggio – settembre 2024) risulta uno stipendio mensile medio di euro 2400 comprensivo delle trasferte .Ha dichiarato di pagare un canone di locazione di euro 500 al mese, senza produrre però alcun contratto pagina 7 di 9 Ritiene il Collegio, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, di confermare l'assegno di mantenimento di euro 300 a decorrere dalla data di deposito del ricorso e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione settembre 2025)stabilito con l'ordinanza dell'8.11.2024
Le spese di lite
Attesa la natura necessaria della pronuncia con riguardo allo status e la soccombenza del
Caputo sulla domanda di addebito e su quella di mantenimento lo stesso deve essere condannato al pagamento delle spese per la quota di 2/3 , con versamento a carico dell'Erario dello Stato essendo la ricorrente ammessa al beneficio del Gratuito Patrocinio;
la residua quota di 1/3 deve essere compensata tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile a Tunisi l'
[...] CP_1
11/07/2022 , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MOTTA VISCONTI (MI) nell'anno 2022 al n.21 parte II serie C;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MOTTA VISCONTI (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Dichiara l'addebito della separazione al Caputo;
4. Pove a carico del l'assegno di mantenimento a favore della ricorrente per la somma CP_1
mensile di euro 300 a decorrere dalla data di deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione settembre 2025);
5. Condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della ricorrente CP_1
in ragione di 2/3 che liquida per tale quota nella somma di euro 3640 oltre spese forfettarie,
Iva e cpa come per legge, da versarsi all'Erario dello Stato, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del Gratuito Patrocinio;
6. Compensa tra le parti le spese per la residua quota
7. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
pagina 8 di 9 Milano 26/03/2025
Il Giudice Relatore
Dott. Susanna Terni
Il Presidente dott. Laura Maria CosDai
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico/ in data 03/09/2024, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
26/3/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 26/03/2025 promossa
DA
( c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. GABRIELE CLAUDIA con studio in VIA ROMA, 14 20010
MARCALLO CON CASONE presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 20.6.2024;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ,) nato a [...] il [...] , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO GIOVANNI . con studio in VIA L. MANARA, 15 20122
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 9 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
11.9.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Ricorrente
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e , con addebito al marito Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co.2 c.c;
2) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla signora entro il 5 di CP_1 Parte_1 ogni mese, in via anticipata e con rivalutazione annuale ISTAT, la somma di 400,00 a titolo di mantenimento del coniuge o quella diversa somma ritenuta congrua;
In via istruttoria:
- Si chiede di essere ammessi alla prova per interpello formale nella persona del resistente e per testi sui fatti dedotti in narrativa e sui seguenti capitoli, da meglio articolarsi nelle successive memorie.
1) E' vero che in data 1.7.2023 ha accompagnato la signora al Pronto Soccorso? Parte_1
2) E' vero che il sig. vietava alla moglie, di parlare con parenti e amici? CP_1 Parte_1
3) E' vero che fin dall'inizio della convivenza matrimoniale, ottobre 2022, il sig. in tre o CP_1 quattro occasioni ha afferrato la moglie, per i capelli, per il collo o l'ha colpita con schiaffi Parte_1
e pugni?
4) E' vero che il sig. impediva alla moglie di uscire di casa, di lavorare e di imparare l'italiano? CP_1
5) E' vero che fin dall'inizio della convivenza matrimoniale, ottobre 2022 il sig. limitava alla CP_1 moglie, l'uso della carta di credito, versandole poche decine di euro? Parte_1
6) E' vero che fin dall'inizio della convivenza matrimoniale, ottobre 2022 il sig. ingiuriava la CP_1 moglie, dicendole “fai schifo, sei un merda, vai via”? Parte_1
7) E' vero che fin dall'inizio della convivenza, ottobre 2022 il sig. controllava il tragitto CP_1 percorso dalla moglie, attraverso videochiamate? Parte_1
8) E' vero che il sig. ha minacciato il sig. per costringerlo a sposare la signora Parte_2 CP_1
Pt_1
9) E' vero che il signor ha prestato soldi e aiuto al signor sia in Tunisia sia in Parte_2 CP_1
Italia?
10) E' vero che la signora ha avuto problemi di insonnia e ha dovuto assumere una terapia Pt_1
farmacologica?
pagina 2 di 9 11) E' vero che la signora sta recuperando autostima e fiducia nelle proprie risorse? Pt_1
12) E' vero che la signora sta imparando l'italiano? Pt_1
13) E' vero che la signora è interessata a trovare un'occupazione lavorativa, anche inizialmente Pt_1 sotto forma di tirocinio?
Testi: residente in [...]; residente in [...] Parte_2
San Fereolo 11/A, c/o Centroantiviolenza di Magenta;
presso Equa Cooperativa Tes_2 Tes_3
Sociale Via Bicetti dè Buttinoni - Milano.
In ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende (con maggiorazione del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto).
Resistente
- in via principale, pronunciare la separazione personale dei coniugi signor e signora CP_1
Parte_1
- disporre l'addebito nei confronti della signora della separazione, tenuto conto delle Parte_1 condotte ingannevoli di voler profittare dell'odierno convenuto;
- respingere la domanda di attribuzione dell'assegno di mantenimento per l'ammontare di € 400,00; In via istruttoria.
Si riserva di dedurre mezzi di prova e di produrre documenti nei termini di legge. Si intende chiedere la prova testimoniale di cui si indicano a testi i signori, , residente in [...]
Lazio n. 7, entrambi residenti in [...] Testimone_6
2, residente in [...], quali persone informate sui fatti Testimone_7 odierni, sui seguenti capitoli:
a) Vero è che il signor dopo le minacce del signor voleva lasciare la Tunisia per far ritorno CP_1 Pt_2 in Italia, in quanto intimorito dalle accuse a lui rivolte b) Vero è che la signora si sottraeva del tutto all'andamento generale della casa e della vita Pt_1 coniugale
c) Vero è la signora ha rifiutato di svolgere qualsiasi attività lavorativa e frequentare corsi di lingua Pt_1 italiana, come ad esempio il corso di italiano presso il Comune di Magenta istituito nel mese di gennaio
2023
d) Vero è che la signora era solita fare uso abituale e costante di alcool, dovendo il signor , in Pt_1 CP_1 diverse occasioni, contattare il 118 per soccorrere la signora in stato di collasso
e) Vero è che il signor era incessantemente presente nella vita coniugale dei due, telefonando tutti i Pt_2 giorni f) Vero è che la signora una volta ottenuto il permesso di soggiorno per ragioni familiari, Pt_1 dopo quindici giorni ha abbandonato l'abitazione del scomparendo e facendo perdere totalmente le CP_1 proprie tracce.
Si chiede di sentire a controprova i testi sui capitoli eventualmente ex adverso ammessi.
pagina 3 di 9 - In ogni caso con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e contraevano matrimonio a Tunisi l'11.7.2022 , Parte_1 CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Motta Visconti (MI) nell'anno 2022 al n 21 parte
II serie C, successivamente stabilivano la propria residenza a Boffalora sopra IN ( Mi) Piazza 4
Giugno 4; dal matrimonio non nascevano figli, con ricorso depositato in data 29.9.2024 chiedeva la separazione con addebito Parte_1
al marito, un assegno di mantenimento di euro 400 a carico di quest'ultimo,
a sostegno della domanda deduceva di avere conosciuto “”on line il tramite un amico CP_1
tunisino e collega del , successivamente – dopo che il resistente era arrivato in Tunisia- di averlo CP_1
frequentato , e poi sposato, proseguiva riferendo che, subito dopo il matrimonio, il cominciava a non tollerare la CP_1
presenza in casa della propria figlia di 16 anni – nata dal precedente matrimonio con un uomo poi deceduto- che andava ad abitare dai nonni;
successivamente il tornava in Italia da solo CP_1
manifestando comportamenti controllanti nei propri confronti, pretendendo videochiamate per controllare i propri spostamenti , quindi- riferiva la una volta arrivata in Italia nell'ottobre 2022 il comportamento del Pt_1
marito peggiorava, impedendole di uscire di casa, dicendole che doveva solo occuparsi dei lavori domestici, consentendole solo di uscire per fare la spesa con carta prepagata, e costringendola ad aver rapporti sessuali, picchiandola e negandole il cibo in caso di rifiuto;
ciò risultava dai referti di Pronto soccorso prodotti;
successivamente dopo l'accesso alla Clinica Mangiagalli per accertamenti di abusi sessuali, si trovava in Comunità protetta,
pagina 4 di 9 assumeva di avere sporto denuncia/querela nei confronti del , nei cui confronti pendeva CP_1
procedimento penale e per il quale era stata fissata udienza preliminare , chiedeva l'assegno di mantenimento assumendo di essere priva di lavoro, avendole il marito impedito di cercarlo e, ancora prima, di iscriversi a corsi per imparare la lingua italiana, ma di essere aiutata dal Comune di Buffalora , dalla struttura protetta e dal Centro Antiviolenza di Magenta nella ricerca di un lavoro e di una soluzione abitativa nella direttiva di recuperare una graduale e duratura autonomia, con comparsa depositata in data 15.10.2024 si costituiva il aderendo alla domanda di CP_1
separazione, ma opponendosi a quella di addebito e di assegno di mantenimento a proprio carico a favore della ricorrente, assumeva, al contrario, di essere egli vittima di un inganno posto in essere dalla ricorrente, avendo appreso subito dopo il proprio arrivo in Tunisia per conoscere di persona la ricorrente – che aveva conosciuto on line tramite un conoscente tale che la stessa aveva contratto debiti di Pt_2
rilevante entità con varie persone, che egli aveva provveduto a ripianare subito;
inoltre era solita uscire di casa anche di notte, lasciandolo a casa da solo , nonchè assumere sostanze alcoliche in quantità rilevante, proseguiva riferendo che- avendo capito di trovarsi di fronte a persona diversa da quella che pensava di avere conosciuto- aveva comunicato a che non aveva più intenzione di sposarsi, ma Pt_2
di essere stato costretto al matrimonio proprio da quest'ultimo che lo aveva minacciato di denunciarlo alla gendarmeria per abuso sessuale nei confronti della ricorrente e della figlia in casa con le quali aveva vissuto, quindi giunto in Italia con la ricorrente quest'ultima cominciava a mostrarsi fredda ed ostile nei propri confronti , chiedendogli insistentemente denaro, a bere sostanze alcoliche, rifiutandosi di trovare un lavoro, chiedeva l'addebito della separazione alla moglie per le condotte ingannevoli poste in essere nei propri confronti, le parti comparivano separatamente davanti al Giudice Delegato all'udienza del 6.11.2024, insistendo ciascuna nelle proprie domande e difese, il GD con ordinanza dell'8.11.2024 provvedeva come di seguito:
Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
pagina 5 di 9 Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 300, a decorrere dalla data di deposito del ricorso , somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione febbraio 2025);
Respinge le richieste di prova testimoniale formulati dalle parti;
Visto l'art 210 cpc ordina al resistente di depositare entro il 10.11.2025 CU relativo al 2023 e 2024 e cedolini stipendio ultimi sei mesi, nonché estratto conto bancario ultimi tre anni: Rinvia la causa ai sensi dell'art 473 bis n 22 al 15.1.2025 nelle forme di cui all'art 127 ter cpc, con termine per note scritte fino alla udienza, quindi depositate le note scritte con ordinanza del 24.2.2025 la causa era posta in decisione , discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 26.3.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato dove è adita la autorità giudiziaria.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione , la natura delle domande svolte ,la richiesta di addebito da parte di entrambi i coniugi, sono elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione ella convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito
La domanda di addebito della separazione al formulata dalla ricorrente è fondata e deve essere CP_1
accolta.
Nessun dubbio ad avviso del Collegio che l'addebito della separazione debba essere posto a carico del resistente, che a seguito di procedimento penale nei suoi confronti per il reato di cui all'art 572 cpc ha formulato richiesta di applicazione della pena ex art 444 cpp in tal modo accettando di essere dichiarato colpevole in ordine al reato ascrittogli;
la richiesta è stata accettata dal PM,
Né rileva che lo stesso abbia chiesto l'applicazione della pena per “ ricominciare a vivere una vita tranquilla” , come dichiarato al GD all'udienza del 6.11.2024. pagina 6 di 9 E' noto che “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze,
trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. .
Non risulta fondata la richiesta di addebito formulata dal nei confronti della ricorrente, CP_1
avendo egli dedotto di essere stato ingannato dalla ricorrente medesima, ed indotto a contrarre matrimonio, circostanze non solo non provate ma comunque non rilevanti ai fini della pronuncia sull'addebito.
Le condizioni economiche
Ritiene il collegio che debba essere posto a carico del marito un assegno di mantenimento confermandosi quanto statuito dal Giudice Delegato che ha motivato come di seguito:“in caso di separazione personale,.. il diritto all'assegno di mantenimento è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno… che.. la funzione conservativa della separazione, ad oggi, si invera prevalentemente nel riconoscimento del diritto del coniuge economicamente debole a mantenere lo stesso tenore di vita”.
La ricorrente si è trovata in Italia senza un lavoro e senza alcuna competenza specifica per trovarlo, anche per mancanza di conoscenza della lingua italiana, lingua che sta imparando, come risulta dal contratto di apprendistato prodotto.
Il resistente ha dichiarato di lavorare come camionista e di arrivare a guadagnare, con le trasferte ,la somma di euro 2200 al mese;
dal CU del 2024 risulta un reddito mensile netto di euro
1720, dai cedolini dello stipendio degli ultimi 5 mesi ( maggio – settembre 2024) risulta uno stipendio mensile medio di euro 2400 comprensivo delle trasferte .Ha dichiarato di pagare un canone di locazione di euro 500 al mese, senza produrre però alcun contratto pagina 7 di 9 Ritiene il Collegio, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, di confermare l'assegno di mantenimento di euro 300 a decorrere dalla data di deposito del ricorso e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione settembre 2025)stabilito con l'ordinanza dell'8.11.2024
Le spese di lite
Attesa la natura necessaria della pronuncia con riguardo allo status e la soccombenza del
Caputo sulla domanda di addebito e su quella di mantenimento lo stesso deve essere condannato al pagamento delle spese per la quota di 2/3 , con versamento a carico dell'Erario dello Stato essendo la ricorrente ammessa al beneficio del Gratuito Patrocinio;
la residua quota di 1/3 deve essere compensata tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile a Tunisi l'
[...] CP_1
11/07/2022 , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MOTTA VISCONTI (MI) nell'anno 2022 al n.21 parte II serie C;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MOTTA VISCONTI (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Dichiara l'addebito della separazione al Caputo;
4. Pove a carico del l'assegno di mantenimento a favore della ricorrente per la somma CP_1
mensile di euro 300 a decorrere dalla data di deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione settembre 2025);
5. Condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della ricorrente CP_1
in ragione di 2/3 che liquida per tale quota nella somma di euro 3640 oltre spese forfettarie,
Iva e cpa come per legge, da versarsi all'Erario dello Stato, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del Gratuito Patrocinio;
6. Compensa tra le parti le spese per la residua quota
7. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
pagina 8 di 9 Milano 26/03/2025
Il Giudice Relatore
Dott. Susanna Terni
Il Presidente dott. Laura Maria CosDai
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