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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/05/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2645/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai magistrati:
dott.ssa MARIANNA GALIOTO presidente dott. LORENZO ORSENIGO consigliere rel.
dott.ssa CRISTINA RAVERA consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente N. 2645/2024 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avvocati Dario Paolo Mezzena (C.F. C.F._2
– PEC e Luca Gilberti (C.F: C.F._3 Email_1
- PEC del Foro di Milano, ed C.F._4 Email_2
elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Piazza San Pietro in Gessate n. 2, come da procura in atti.
APPELLANTI
CONTRO
C.F. – P. IVA: ). Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA rilevato:
pagina 1 di 3 - che i sigg.ri hanno proposto appello avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza del Tribunale di Milano n. 6206/2024, pubblicata in data 19/6/2024, con la quale, in particolare, è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto e sono stati condannati “gli opponenti e in solido a versare all'opposta Parte_1 Parte_2 [...]
la somma di € 253.454,99 così rideterminato il saldo passivo del Controparte_1
contratto di conto corrente nr. 8133/53 e di mutuo chirografario nr. 11291326/72 oltre interessi al tasso e con le decorrenze sopra riportati”;
- che, proponendo appello avverso la predetta sentenza, le parti appellanti, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva accolto l'eccezione, da essi proposta, di mancato valido esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis
D. Lgs. 28/2010, hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- che l'appellata non si è costituita in giudizio;
Controparte_1
- che, in vista dell'udienza di prima comparizione del 30/4/2025, i procuratori dellee parti appellanti hanno provveduto a depositare in telematico, in data 30/1/2025, un'istanza di estinzione ex art. 306 c.p.c.;
- che, in particolare, con tale atto, le parti appellanti, dando atto che “in data 20.01.2025 i sigg.ri e , a mezzo degli scriventi legali, hanno notificato Parte_1 Parte_2
a mezzo pec a presso il domicilio eletto degli avv.ti Controparte_1
Emilio Fraipont e Andrea Romano, rinuncia agli atti e all'azione del giudizio, pendente innanzi alla Corte D'Appello di Milano - R.G.N. 2645/2024 - Sez. I - dott. Orsenigo” e che “in data
29.01.2025 ha notificato a mezzo pec la dichiarazione di Controparte_1 accettazione della rinuncia agli atti e all'azione dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2
”, hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del processo a spese compensate tra le
[...]
parti; ritenuto:
- che, a fronte della documentata rinuncia agli atti del giudizio, da parte degli appellanti, nonché dell'altrettanto documentata accettazione di detta rinuncia, da parte dell'appellata, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio;
- che, ai sensi dell'art. 350 comma 6 c.p.c., la declaratoria di estinzione dell'appello per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. deve essere pronunciata dal collegio e, per il pagina 2 di 3 suo carattere definitivo e decisorio, ha natura di sentenza (definendo una questione pregiudiziale attinente al processo);
- che, nel caso, nulla deve essere disposto in punto spese non essendo intervenuta la costituzione in giudizio della parte appellata;
P.Q.M.
1) dichiara estinto, ex art. 306 c.p.c., il giudizio d'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 6206/2024 pubblicata in data 19/6/2024;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30/4/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai magistrati:
dott.ssa MARIANNA GALIOTO presidente dott. LORENZO ORSENIGO consigliere rel.
dott.ssa CRISTINA RAVERA consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente N. 2645/2024 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avvocati Dario Paolo Mezzena (C.F. C.F._2
– PEC e Luca Gilberti (C.F: C.F._3 Email_1
- PEC del Foro di Milano, ed C.F._4 Email_2
elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Piazza San Pietro in Gessate n. 2, come da procura in atti.
APPELLANTI
CONTRO
C.F. – P. IVA: ). Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA rilevato:
pagina 1 di 3 - che i sigg.ri hanno proposto appello avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza del Tribunale di Milano n. 6206/2024, pubblicata in data 19/6/2024, con la quale, in particolare, è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto e sono stati condannati “gli opponenti e in solido a versare all'opposta Parte_1 Parte_2 [...]
la somma di € 253.454,99 così rideterminato il saldo passivo del Controparte_1
contratto di conto corrente nr. 8133/53 e di mutuo chirografario nr. 11291326/72 oltre interessi al tasso e con le decorrenze sopra riportati”;
- che, proponendo appello avverso la predetta sentenza, le parti appellanti, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva accolto l'eccezione, da essi proposta, di mancato valido esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis
D. Lgs. 28/2010, hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- che l'appellata non si è costituita in giudizio;
Controparte_1
- che, in vista dell'udienza di prima comparizione del 30/4/2025, i procuratori dellee parti appellanti hanno provveduto a depositare in telematico, in data 30/1/2025, un'istanza di estinzione ex art. 306 c.p.c.;
- che, in particolare, con tale atto, le parti appellanti, dando atto che “in data 20.01.2025 i sigg.ri e , a mezzo degli scriventi legali, hanno notificato Parte_1 Parte_2
a mezzo pec a presso il domicilio eletto degli avv.ti Controparte_1
Emilio Fraipont e Andrea Romano, rinuncia agli atti e all'azione del giudizio, pendente innanzi alla Corte D'Appello di Milano - R.G.N. 2645/2024 - Sez. I - dott. Orsenigo” e che “in data
29.01.2025 ha notificato a mezzo pec la dichiarazione di Controparte_1 accettazione della rinuncia agli atti e all'azione dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2
”, hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del processo a spese compensate tra le
[...]
parti; ritenuto:
- che, a fronte della documentata rinuncia agli atti del giudizio, da parte degli appellanti, nonché dell'altrettanto documentata accettazione di detta rinuncia, da parte dell'appellata, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio;
- che, ai sensi dell'art. 350 comma 6 c.p.c., la declaratoria di estinzione dell'appello per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. deve essere pronunciata dal collegio e, per il pagina 2 di 3 suo carattere definitivo e decisorio, ha natura di sentenza (definendo una questione pregiudiziale attinente al processo);
- che, nel caso, nulla deve essere disposto in punto spese non essendo intervenuta la costituzione in giudizio della parte appellata;
P.Q.M.
1) dichiara estinto, ex art. 306 c.p.c., il giudizio d'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 6206/2024 pubblicata in data 19/6/2024;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30/4/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
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