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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
PU IA ST, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 218/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente conclude come in ricorso e si riporta all'accordo conciliativo sottoscritto tra le parti.
Resistente: L'Ufficio si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, residente a [...] - comune incluso nell'allegato 2 del D.L. 189/2016 relativo al cratere sismico - ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Macerata per ottenere la restituzione delle imposte versate in eccedenza rispetto alle misure agevolate previste per i contribuenti residenti nel cratere sismico.
Il ricorrente, dipendente del Società_1 Spa nell'anno 2017, non aveva usufruito della facoltà di percepire le retribuzioni senza trattenute fiscali (c.d. "busta paga pesante") prevista dalla normativa emergenziale post-sisma, continuando a versare regolarmente IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale per un totale di € 1.983,09.
Con l'entrata in vigore del D.L. n. 123/2019, convertito nella legge n. 156/2019, che ha disposto la restituzione dei tributi sospesi nella misura del 40% (con conseguente "sconto" del 60%), il contribuente ha richiesto il rimborso delle somme versate in eccedenza mediante istanza presentata l'8 settembre 2020 all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata.
Il ricorso, depositato il 2 novembre 2023, impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, invocando il principio dello "ius superveniens" favorevole al contribuente e sostenendo il diritto alla restituzione del 60% delle ritenute subite, in applicazione dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.
L'Amministrazione finanziaria si è costituita nel giudizio contestando radicalmente la pretesa del ricorrente. Nelle articolate controdeduzioni, l'Agenzia ha sostenuto che la normativa agevolativa si applicava esclusivamente ai contribuenti che avevano richiesto la sospensione dei pagamenti, non a coloro che avevano versato regolarmente le imposte.
L'Ufficio ha argomentato che l'art. 8, comma 2, del D.L. 123/2019 disciplinava esclusivamente "gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali" sospese, senza estendere il beneficio a chi non si era avvalso della sospensione. Ha inoltre evidenziato che la norma originaria conteneva l'espressa previsione
"Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato", rendendo chiara l'intenzione del legislatore di escludere la ripetibilità delle somme versate.
Sul piano costituzionale, l'Amministrazione ha sostenuto che la distinzione tra chi si era avvalso della sospensione e chi non se ne era avvalso rispondeva a criteri di ragionevolezza, presumendo che il primo versasse in stato di bisogno mentre il secondo avesse liberamente scelto di non approfittare del beneficio.
Nel merito, l'Ufficio ha contestato anche la quantificazione operata dal contribuente, evidenziando che il calcolo doveva tener conto delle risultanze dell'Anagrafe Tributaria e delle detrazioni spettanti, riducendo l'importo richiesto.
Il 18 novembre 2025, le parti hanno sottoscritto un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del D.lgs.
546/92, che ha definito consensualmente la controversia.
L'accordo ha riconosciuto in favore del contribuente il diritto al rimborso per l'anno 2017, liquidando le seguenti somme:
IRPEF: € 1.296,43
Addizionale Regionale: € 149,16
Addizionale Comunale: € 95,12
Totale: € 1.540,71
Le parti hanno concordato la compensazione integrale delle spese di lite e stabilito che le somme conciliate sarebbero state rimborsate mediante procedura automatizzata entro sei mesi dalla sottoscrizione, con materiale erogazione attraverso ordinativo di pagamento centralizzato a cura degli Uffici Centrali dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La conciliazione tributaria disciplinata dall'art. 48 del D.lgs. 546/92 costituisce uno strumento deflativo del contenzioso che consente alle parti di definire consensualmente la controversia, eliminando ogni ragione di contrasto.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento, costituendo titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
L'accordo conciliativo produce l'effetto di estinguere la controversia originaria, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 546/92. Come stabilito dall'art. 48, comma 2, del
D.lgs. 546/92: "Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere".
La documentazione allegata evidenzia il perfetto adempimento delle formalità previste per la conciliazione tributaria. L'accordo sottoscritto dalle parti, contenente la precisa quantificazione delle somme dovute e le modalità di pagamento, ha determinato la cessazione della materia del contendere, eliminando ogni ragione di contrasto.
Questa Corte, dunque, non può, dunque, che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Cosi deciso in Macerata li 28 novembre 2025
Il Giudice
IA IS CI
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
PU IA ST, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 218/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente conclude come in ricorso e si riporta all'accordo conciliativo sottoscritto tra le parti.
Resistente: L'Ufficio si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, residente a [...] - comune incluso nell'allegato 2 del D.L. 189/2016 relativo al cratere sismico - ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Macerata per ottenere la restituzione delle imposte versate in eccedenza rispetto alle misure agevolate previste per i contribuenti residenti nel cratere sismico.
Il ricorrente, dipendente del Società_1 Spa nell'anno 2017, non aveva usufruito della facoltà di percepire le retribuzioni senza trattenute fiscali (c.d. "busta paga pesante") prevista dalla normativa emergenziale post-sisma, continuando a versare regolarmente IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale per un totale di € 1.983,09.
Con l'entrata in vigore del D.L. n. 123/2019, convertito nella legge n. 156/2019, che ha disposto la restituzione dei tributi sospesi nella misura del 40% (con conseguente "sconto" del 60%), il contribuente ha richiesto il rimborso delle somme versate in eccedenza mediante istanza presentata l'8 settembre 2020 all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata.
Il ricorso, depositato il 2 novembre 2023, impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, invocando il principio dello "ius superveniens" favorevole al contribuente e sostenendo il diritto alla restituzione del 60% delle ritenute subite, in applicazione dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.
L'Amministrazione finanziaria si è costituita nel giudizio contestando radicalmente la pretesa del ricorrente. Nelle articolate controdeduzioni, l'Agenzia ha sostenuto che la normativa agevolativa si applicava esclusivamente ai contribuenti che avevano richiesto la sospensione dei pagamenti, non a coloro che avevano versato regolarmente le imposte.
L'Ufficio ha argomentato che l'art. 8, comma 2, del D.L. 123/2019 disciplinava esclusivamente "gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali" sospese, senza estendere il beneficio a chi non si era avvalso della sospensione. Ha inoltre evidenziato che la norma originaria conteneva l'espressa previsione
"Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato", rendendo chiara l'intenzione del legislatore di escludere la ripetibilità delle somme versate.
Sul piano costituzionale, l'Amministrazione ha sostenuto che la distinzione tra chi si era avvalso della sospensione e chi non se ne era avvalso rispondeva a criteri di ragionevolezza, presumendo che il primo versasse in stato di bisogno mentre il secondo avesse liberamente scelto di non approfittare del beneficio.
Nel merito, l'Ufficio ha contestato anche la quantificazione operata dal contribuente, evidenziando che il calcolo doveva tener conto delle risultanze dell'Anagrafe Tributaria e delle detrazioni spettanti, riducendo l'importo richiesto.
Il 18 novembre 2025, le parti hanno sottoscritto un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del D.lgs.
546/92, che ha definito consensualmente la controversia.
L'accordo ha riconosciuto in favore del contribuente il diritto al rimborso per l'anno 2017, liquidando le seguenti somme:
IRPEF: € 1.296,43
Addizionale Regionale: € 149,16
Addizionale Comunale: € 95,12
Totale: € 1.540,71
Le parti hanno concordato la compensazione integrale delle spese di lite e stabilito che le somme conciliate sarebbero state rimborsate mediante procedura automatizzata entro sei mesi dalla sottoscrizione, con materiale erogazione attraverso ordinativo di pagamento centralizzato a cura degli Uffici Centrali dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La conciliazione tributaria disciplinata dall'art. 48 del D.lgs. 546/92 costituisce uno strumento deflativo del contenzioso che consente alle parti di definire consensualmente la controversia, eliminando ogni ragione di contrasto.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento, costituendo titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
L'accordo conciliativo produce l'effetto di estinguere la controversia originaria, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 546/92. Come stabilito dall'art. 48, comma 2, del
D.lgs. 546/92: "Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere".
La documentazione allegata evidenzia il perfetto adempimento delle formalità previste per la conciliazione tributaria. L'accordo sottoscritto dalle parti, contenente la precisa quantificazione delle somme dovute e le modalità di pagamento, ha determinato la cessazione della materia del contendere, eliminando ogni ragione di contrasto.
Questa Corte, dunque, non può, dunque, che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Cosi deciso in Macerata li 28 novembre 2025
Il Giudice
IA IS CI