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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 01/12/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 1.12.2025, alle ore 11.42 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. DEL CARRATORE Alessio in sostituzione dell' Avv.to Naso per le parte ricorrente e la Dr.ssa per la parte resistente. CP_1
È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario termina la propria attività alle ore 11.45.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa OS Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 589/2023 promossa da:
assistito dall' Avv.to NASO Domenico Parte_1
CONTRO
1 , assistito dalla dr.ssa Controparte_2 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 31.8.2023 il ricorrente deduceva di aver lavorato come insegnante a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Controparte_3 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della L. n. 107/2015; di aver svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e di disporre delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggetta, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Evidenziava che gli artt. 63 e 64 del CCNL di settore dispongono che l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” tra le quali poteva certamente ricomprendersi la c.d. carta docente;
che sulla questione era intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del
18.5.2022.
Così concludeva:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:
A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 e per l'effetto
B) Condannare il all'assegnazione al ricorrente della somma di Controparte_4
€ 2.000,00 per gli a.s. 2019/2023.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Il si costituiva in data 19.12.2023 deducendo che la “carta elettronica del CP_2 docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico, non rientrava tra quelle «condizioni di impiego»
2 per le quali era sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che tale misura non attribuiva un incremento stipendiale, bensì aveva la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente di ruolo, monetizzando l'onere di autoformazione impostogli, tanto che il suo valore nominale, per espressa previsione normativa, non costituiva «retribuzione accessoria né reddito imponibile» (art.1, comma 121, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015).
Così concludeva:
In conclusione, dunque, la comparente Amministrazione scolastica, come in atti rappresentata e difesa, chiede:
1) il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione ad agire in capo al difensore di parte ricorrente;
2) in secondo luogo il rigetto del ricorso per l'insussistenza della condizione di impiego alle dipendenze del CP_2 in qualità di docente quale requisito per poter beneficiare della c.d. carta docente al momento del deposito dell'atto introduttivo;
3) in via subordinata il rigetto del ricorso perché la normativa nazionale prevede l'erogazione del bonus esclusivamente ai docenti di ruolo;
4) in caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare sopra richiamata, il rigetto del ricorso in assenza di dimostrazione circa le spese formative/di acquisto beni asseritamente sostenute dai docenti negli aa.ss. indicati;
5) in via ulteriormente subordinata, che venga disposto il rimborso delle sole spese realmente sostenute dai ricorrenti, se compatibili con le disposizioni di cui al DPCM del 28/11/2016 e alle circolari in materia, previa dichiarazione di prescrizione di taluni crediti se esistente e/o decadenza;
6) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che venga parametrato l'importo del bonus sulla base dell'effettiva durata degli incarichi ricoperti dai ricorrenti purchè di durata almeno annuale (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06) e con orario almeno pari al minimo imposto ad un docente di ruolo.
Si rimette al giudice la valutazione in punto di spese del presente giudizio.
Fissata con decreto la prima udienza al 29.1.2024, la causa veniva fissata in discussione, da ultimo, al 1.12.2025.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Occorre anzitutto precisare che parte ricorrente ha dato prova, producendo il relativo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (cfr. produzione parte ric. del
29.9.2025) di essere stato assunto in ruolo quale docente per un posto “sostegno psicofisico”, con decorrenza giuridica dal 1.9.2024.
Ha inoltre prodotto (cfr. produzione parte ric. del 14.9.2025) copia del contratto di lavoro a tempo determinato dal 1.9.2023 al 30.6.2024 ad orario completo presso la scuola dell'infanzia “ . Persona_2
Non ha viceversa dato prova dei servizi -relativamente agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 per i quali chiede il riconoscimento del bonus carta docenti- che
(del tutto genericamente peraltro, cfr. pag. 2 del ricorso) ha allegato avere reso.
3 Relativamente a questi anni scolastici sono state prodotte unicamente schede denominate
“prospetto R1” e “prospetto R2”. Cont Né il risulta aver prodotto lo stato matricolare del docente e d'altra parte ad esso certamente non competeva, essendo principio generale che spetti a colui il quale chieda il riconoscimento di un diritto, dare prova della ricorrenza dei presupposti, in fatto e in diritto, per il suo riconoscimento trovando certamente qui applicazione il generale principio di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale grava su colui che agisce per far valere i diritti nascenti da un rapporto di lavoro fornirne la prova degli elementi fattuali posti alla base dello stesso.
Né, da questo punto di vista, può venire in rilevo il principio di non contestazione atteso che esso opererebbe limitatamente al fatto dedotto a mente del quale la ricorrente avrebbe prestato servizio negli anni scolastici 201972020, 2020/2021, 2021/2022, quale unico fatto allegato e non contestato (cfr. sul punto, Sez. 2, Ordinanza n. 8900 del 03/04/2025, secondo cui “il principio di non contestazione non operain difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”).
Dunque, in assenza della produzione, tempestiva, dei contratti a tempo determinato che sarebbero stati sottoscritti dal ricorrente docente, e dunque della prestazione dell'attività di insegnamento secondo i parametri utili al riconoscimento del bonus domandato -sono state prodotte, lo si ripete, unicamente schede denominate “prospetto R1” che tuttavia non consentono a questo Giudice di poter operare una valutazione di merito riguardo alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della carta docente-, non può essere accolta la domanda che è rimasta sguarnita della prova necessaria a valutare la sussistenza del diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi attesa la serialità della causa per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita
4
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rimborsare al le spese di Controparte_6 lite che liquida in €. 1.030,00 per competenze, oltre iva e cpa come per legge.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 1 dicembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa OS Soffio
5
È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario termina la propria attività alle ore 11.45.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa OS Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 589/2023 promossa da:
assistito dall' Avv.to NASO Domenico Parte_1
CONTRO
1 , assistito dalla dr.ssa Controparte_2 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 31.8.2023 il ricorrente deduceva di aver lavorato come insegnante a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Controparte_3 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della L. n. 107/2015; di aver svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e di disporre delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggetta, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Evidenziava che gli artt. 63 e 64 del CCNL di settore dispongono che l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” tra le quali poteva certamente ricomprendersi la c.d. carta docente;
che sulla questione era intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del
18.5.2022.
Così concludeva:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:
A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 e per l'effetto
B) Condannare il all'assegnazione al ricorrente della somma di Controparte_4
€ 2.000,00 per gli a.s. 2019/2023.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Il si costituiva in data 19.12.2023 deducendo che la “carta elettronica del CP_2 docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico, non rientrava tra quelle «condizioni di impiego»
2 per le quali era sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che tale misura non attribuiva un incremento stipendiale, bensì aveva la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente di ruolo, monetizzando l'onere di autoformazione impostogli, tanto che il suo valore nominale, per espressa previsione normativa, non costituiva «retribuzione accessoria né reddito imponibile» (art.1, comma 121, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015).
Così concludeva:
In conclusione, dunque, la comparente Amministrazione scolastica, come in atti rappresentata e difesa, chiede:
1) il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione ad agire in capo al difensore di parte ricorrente;
2) in secondo luogo il rigetto del ricorso per l'insussistenza della condizione di impiego alle dipendenze del CP_2 in qualità di docente quale requisito per poter beneficiare della c.d. carta docente al momento del deposito dell'atto introduttivo;
3) in via subordinata il rigetto del ricorso perché la normativa nazionale prevede l'erogazione del bonus esclusivamente ai docenti di ruolo;
4) in caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare sopra richiamata, il rigetto del ricorso in assenza di dimostrazione circa le spese formative/di acquisto beni asseritamente sostenute dai docenti negli aa.ss. indicati;
5) in via ulteriormente subordinata, che venga disposto il rimborso delle sole spese realmente sostenute dai ricorrenti, se compatibili con le disposizioni di cui al DPCM del 28/11/2016 e alle circolari in materia, previa dichiarazione di prescrizione di taluni crediti se esistente e/o decadenza;
6) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che venga parametrato l'importo del bonus sulla base dell'effettiva durata degli incarichi ricoperti dai ricorrenti purchè di durata almeno annuale (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06) e con orario almeno pari al minimo imposto ad un docente di ruolo.
Si rimette al giudice la valutazione in punto di spese del presente giudizio.
Fissata con decreto la prima udienza al 29.1.2024, la causa veniva fissata in discussione, da ultimo, al 1.12.2025.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Occorre anzitutto precisare che parte ricorrente ha dato prova, producendo il relativo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (cfr. produzione parte ric. del
29.9.2025) di essere stato assunto in ruolo quale docente per un posto “sostegno psicofisico”, con decorrenza giuridica dal 1.9.2024.
Ha inoltre prodotto (cfr. produzione parte ric. del 14.9.2025) copia del contratto di lavoro a tempo determinato dal 1.9.2023 al 30.6.2024 ad orario completo presso la scuola dell'infanzia “ . Persona_2
Non ha viceversa dato prova dei servizi -relativamente agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 per i quali chiede il riconoscimento del bonus carta docenti- che
(del tutto genericamente peraltro, cfr. pag. 2 del ricorso) ha allegato avere reso.
3 Relativamente a questi anni scolastici sono state prodotte unicamente schede denominate
“prospetto R1” e “prospetto R2”. Cont Né il risulta aver prodotto lo stato matricolare del docente e d'altra parte ad esso certamente non competeva, essendo principio generale che spetti a colui il quale chieda il riconoscimento di un diritto, dare prova della ricorrenza dei presupposti, in fatto e in diritto, per il suo riconoscimento trovando certamente qui applicazione il generale principio di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale grava su colui che agisce per far valere i diritti nascenti da un rapporto di lavoro fornirne la prova degli elementi fattuali posti alla base dello stesso.
Né, da questo punto di vista, può venire in rilevo il principio di non contestazione atteso che esso opererebbe limitatamente al fatto dedotto a mente del quale la ricorrente avrebbe prestato servizio negli anni scolastici 201972020, 2020/2021, 2021/2022, quale unico fatto allegato e non contestato (cfr. sul punto, Sez. 2, Ordinanza n. 8900 del 03/04/2025, secondo cui “il principio di non contestazione non operain difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”).
Dunque, in assenza della produzione, tempestiva, dei contratti a tempo determinato che sarebbero stati sottoscritti dal ricorrente docente, e dunque della prestazione dell'attività di insegnamento secondo i parametri utili al riconoscimento del bonus domandato -sono state prodotte, lo si ripete, unicamente schede denominate “prospetto R1” che tuttavia non consentono a questo Giudice di poter operare una valutazione di merito riguardo alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della carta docente-, non può essere accolta la domanda che è rimasta sguarnita della prova necessaria a valutare la sussistenza del diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi attesa la serialità della causa per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita
4
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rimborsare al le spese di Controparte_6 lite che liquida in €. 1.030,00 per competenze, oltre iva e cpa come per legge.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 1 dicembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa OS Soffio
5