TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Pavan Presidente dott. ssa Mariannuziata Taverna Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1567/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Mozzoni e domiciliato presso il suo studio sito in San Benedetto del Tronto, via Piemonte 81;
- ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello De Marco CP_1 C.F._2
e con il medesimo domiciliata presso la Cancelleria del Tribunale di Fermo;
- resistente-
E con l'intervento del P.M presso il Tribunale
CONCLUSIONI:
All'udienza del 13/03/2025 i difensori delle parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio con celebrato a Cupra Marittima il CP_1
pagina 1 di 2 31/07/2010 – trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Cupra Marittima, anno 2010, numero 6, parte II, Serie A.
Lo stesso in particolare ha dedotto che, a decorrere dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Fermo nell'ambito del procedimento di separazione R.G. 1074/2022 - conclusosi con decreto di omologa del 12.01.2023- i coniugi non hanno più ripreso la convivenza essendo del tutto venuta meno l'affectio coniugalis.
Tali deduzioni, non contestate dalla resistente, risultano ulteriormente dimostrate dalla documentazione prodotta in atti e dalla richiesta congiunta di scioglimento del vincolo.
Deve pertanto ritenersi adeguatamente comprovato il fatto che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita;
sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, previsti dall' art. 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970
n.898.
La causa dev'essere rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato a Cupra Marittima il 31/07/2010 – iscritto nei Registri degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Cupra Marittima, anno 2010, numero 6, parte II, Serie A.
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cupra Marittima di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- DISPONE la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 27.03.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giorgia Cecchini
Il Presidente
Dott. Alberto Pavan
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Pavan Presidente dott. ssa Mariannuziata Taverna Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1567/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Mozzoni e domiciliato presso il suo studio sito in San Benedetto del Tronto, via Piemonte 81;
- ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello De Marco CP_1 C.F._2
e con il medesimo domiciliata presso la Cancelleria del Tribunale di Fermo;
- resistente-
E con l'intervento del P.M presso il Tribunale
CONCLUSIONI:
All'udienza del 13/03/2025 i difensori delle parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio con celebrato a Cupra Marittima il CP_1
pagina 1 di 2 31/07/2010 – trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Cupra Marittima, anno 2010, numero 6, parte II, Serie A.
Lo stesso in particolare ha dedotto che, a decorrere dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Fermo nell'ambito del procedimento di separazione R.G. 1074/2022 - conclusosi con decreto di omologa del 12.01.2023- i coniugi non hanno più ripreso la convivenza essendo del tutto venuta meno l'affectio coniugalis.
Tali deduzioni, non contestate dalla resistente, risultano ulteriormente dimostrate dalla documentazione prodotta in atti e dalla richiesta congiunta di scioglimento del vincolo.
Deve pertanto ritenersi adeguatamente comprovato il fatto che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita;
sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, previsti dall' art. 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970
n.898.
La causa dev'essere rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato a Cupra Marittima il 31/07/2010 – iscritto nei Registri degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Cupra Marittima, anno 2010, numero 6, parte II, Serie A.
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cupra Marittima di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- DISPONE la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 27.03.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giorgia Cecchini
Il Presidente
Dott. Alberto Pavan
pagina 2 di 2