TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/12/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1804/2024 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti, opponente contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Controparte_1
Podda, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L con ricorso depositato in data 4 giugno 2024, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ha Pt_1 proposto opposizione al precetto notificatogli il giorno 31 maggio 2024, al fine dell'accertamento negativo del diritto di di agire esecutivamente nei suoi Controparte_1 confronti per ottenere il pagamento delle spese processuali liquidate con la sentenza della Corte
d'appello di Cagliari n. 54/2024 del 12 maggio 2024.
Ha eccepito l'Istituto l'inesigibilità del credito prima della scadenza del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge
28 febbraio 1997, n. 30.
Il Tribunale, con decreto del 6 giugno 2024, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggetto di causa, sulla base delle seguenti motivazioni:
“L'art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, stabilisce che “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente completano le procedure per Controparte_2
l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni
pagina 1 di 3 dalla notificazione del titolo esecutivo”, aggiungendo che “prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”. ha non ha invece atteso il suddetto termine nel notificare all' – Controparte_1 Pt_1 assieme alla sentenza della Corte d'appello n. 54/2024 del 12 maggio 2024, con la quale
l'istituto è stato condannato al pagamento in suo favore delle spese processuali di quel giudizio
– anche l'atto di precetto, e l' si duole di ciò in causa. Pt_1
In tema di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, l'azione che mira
a far valere la violazione dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996, nella parte in cui pone un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa, integra gli estremi dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.
615 c.p.c., in quanto si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata (Cass. civ., Sez. L, 17 febbraio 2015, n. 3133).
Non sembra che possa quindi dubitarsi del fumus boni iuris che assiste l'opposizione.
2. Quanto ai gravi motivi che giustificano la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo inaudita altera parte, questi sono ravvisabili nella necessità di assicurare protezione all'interesse generale ad un'ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche, suscettibile di essere leso nel caso in cui fosse dato avvio alla procedura esecutiva prima dell'instaurazione del contraddittorio”.
Costituendosi in giudizio, l'opposto ha dichiarato di rinunciare al precetto.
2. Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, che non v'è ragione di disattendere, la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione ma la cessazione della materia del contendere
(Cass. civ., Sez. L, 25 maggio 1998, n. 5207; Cass. civ., Sez. VI - III, 10 gennaio 2023, n. 351).
Non resta al Tribunale che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
3. Le spese processuali devono essere compensate interamente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Infatti, se da un lato l'opposizione è risultata virtualmente fondata (come riconosciuto dall'opposto, dal momento che ha rinunciato incondizionatamente al precetto), deve essere anche valorizzato il comportamento delle parti: quello di che ha rinunciato Controparte_1 immediatamente al precetto, dopo la notifica dell'atto di opposizione e del decreto del
Tribunale, ed ha richiesto la compensazione delle spese di lite;
quello dell'opponente, che ha dichiarato di voler accettare la rinuncia “rimettendosi al Giudice per le spese” (così nelle note dell'8 ottobre 2024), formula equivalente ad una dichiarazione di adesione all'istanza di compensazione. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 15 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1804/2024 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti, opponente contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Controparte_1
Podda, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L con ricorso depositato in data 4 giugno 2024, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ha Pt_1 proposto opposizione al precetto notificatogli il giorno 31 maggio 2024, al fine dell'accertamento negativo del diritto di di agire esecutivamente nei suoi Controparte_1 confronti per ottenere il pagamento delle spese processuali liquidate con la sentenza della Corte
d'appello di Cagliari n. 54/2024 del 12 maggio 2024.
Ha eccepito l'Istituto l'inesigibilità del credito prima della scadenza del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge
28 febbraio 1997, n. 30.
Il Tribunale, con decreto del 6 giugno 2024, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggetto di causa, sulla base delle seguenti motivazioni:
“L'art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, stabilisce che “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente completano le procedure per Controparte_2
l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni
pagina 1 di 3 dalla notificazione del titolo esecutivo”, aggiungendo che “prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”. ha non ha invece atteso il suddetto termine nel notificare all' – Controparte_1 Pt_1 assieme alla sentenza della Corte d'appello n. 54/2024 del 12 maggio 2024, con la quale
l'istituto è stato condannato al pagamento in suo favore delle spese processuali di quel giudizio
– anche l'atto di precetto, e l' si duole di ciò in causa. Pt_1
In tema di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, l'azione che mira
a far valere la violazione dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996, nella parte in cui pone un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa, integra gli estremi dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.
615 c.p.c., in quanto si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata (Cass. civ., Sez. L, 17 febbraio 2015, n. 3133).
Non sembra che possa quindi dubitarsi del fumus boni iuris che assiste l'opposizione.
2. Quanto ai gravi motivi che giustificano la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo inaudita altera parte, questi sono ravvisabili nella necessità di assicurare protezione all'interesse generale ad un'ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche, suscettibile di essere leso nel caso in cui fosse dato avvio alla procedura esecutiva prima dell'instaurazione del contraddittorio”.
Costituendosi in giudizio, l'opposto ha dichiarato di rinunciare al precetto.
2. Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, che non v'è ragione di disattendere, la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione ma la cessazione della materia del contendere
(Cass. civ., Sez. L, 25 maggio 1998, n. 5207; Cass. civ., Sez. VI - III, 10 gennaio 2023, n. 351).
Non resta al Tribunale che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
3. Le spese processuali devono essere compensate interamente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Infatti, se da un lato l'opposizione è risultata virtualmente fondata (come riconosciuto dall'opposto, dal momento che ha rinunciato incondizionatamente al precetto), deve essere anche valorizzato il comportamento delle parti: quello di che ha rinunciato Controparte_1 immediatamente al precetto, dopo la notifica dell'atto di opposizione e del decreto del
Tribunale, ed ha richiesto la compensazione delle spese di lite;
quello dell'opponente, che ha dichiarato di voler accettare la rinuncia “rimettendosi al Giudice per le spese” (così nelle note dell'8 ottobre 2024), formula equivalente ad una dichiarazione di adesione all'istanza di compensazione. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 15 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3