Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 04/03/2026, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00488/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03460/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3460 del 2025, proposto da
Pozzo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Sarzotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione contro infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elia Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza alla sentenza TAR Piemonte 24.10.2024, con accertamento della nullità e/o comunque annullamento:
-a) della nota in data 3.10.2025 (doc. 1), con cui il Responsabile della Sede Territoriale di Torino Nord dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (d’ora innanzi, per brevità, “INAIL”) ha disposto che il progetto di cui alla domanda ISI n. I1121-000587, presentato dalla Pozzo S.p.A. e volto ad ottenere il finanziamento di un intervento per la riduzione del rischio di movimentazione dei carichi (MMC) nello stabilimento produttivo di Borgaro Torinese, “… è parzialmente finanziabile, dopo sentenza TAR Piemonte 24 10 2024, rispetto al complessivo costo di 135.690 euro, risultante da [1] 125.000 euro per ROBOT ABB, modello IRB 4600-40-255, denominato FLEXLOADER FB 800, [2] 9.190 euro per IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE e [3] 1.500 euro per PERIZIA. Invece, [4] il MAGAZZINO VERTICALE MODULA MX75 H7900 rimane non finanziabile perché non rientra tra i tipi di macchine (sistemi automatici di alimentazione e scarico, robot, pallettizzatori) di cui all’Allegato 2 – Scheda “e” e perché il suo sviluppo per circa 8 metri è incoerente (4a) sia con le azioni manuali di trasporto in orizzontale alla quota correlata di calpestio dell’operatore sia (4b) con le azioni manuali di spostamento verticale a quote superiori a 175 cm, oltre le quali la movimentazione non è contemplata dalla Norma UNI 11228, § a-7-2 (quindi non rientra concettualmente nell’alveo della MMC)” (enfasi grafica di chi scrive);
-b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale, ivi compresa – per quanto possa occorrere – la nota della Direzione Territoriale Torino Nord dell’INAIL in data 5.9.2025 (doc. 2), che preannunciava il parziale rigetto della domanda ISI n. I1121-000587.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa AO ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha adito l’intestato TAR invocando l’ottemperanza della sentenza TAR Piemonte n. 1073/2024 e deducendo:
di essere rimasta vittoriosa nel suddetto contenzioso avente ad oggetto l’impugnazione di un diniego di erogazione di un finanziamento INAIL previsto per “ incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro ”.
Il diniego veniva pronunciato sulla scorta di due distinte ragioni: superamento del massimale finanziabile e non corrispondenza tecnica del progetto proposto alle specifiche prescritte dal pertinente avviso pubblico disciplinante l’erogazione del contributo.
Con la sentenza oggetto di ottemperanza il Tribunale censurava per più aspetti la motivazione del diniego e l’istruttoria ed annullava l’atto, al fine di un riesercizio del potere valutativo; la sentenza è passata in giudicato.
Lamenta parte ricorrente:
1) la nullità del provvedimento ex art. 21- septies comma 1 della legge n. 241/1990; il nuovo atto adottato violerebbe i contenuti conformativi della sentenza del TAR, finendo per replicare una motivazione già oggetto di censura nel corso del precedente giudizio;
2) per l’ipotesi in cui l’atto non dovesse ritenersi elusivo del giudicato se ne censura l’illegittimità per violazione di legge, con riferimento all’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per grave travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, nonché illogicità manifesta. Violazione di legge, con riferimento all’art. 168 del d.lgs. n. 81/2008 ed al relativo allegato XXXIII; si contesta in particolare il mancato finanziamento del magazzino automatico MODULA, in quanto l’istituto ha valutato lo stesso quale semplice scaffale a più piani, mentre trattasi di macchinario che, partendo dal livello terra, movimenta in autonomia i carichi anche in altezza e consente, con sistema computerizzato, il riconoscimento e prelievo automatico dei pezzi richiesti dai vari livelli, trasferendoli in automatico al livello di prelievo (80 cm, livello ergonomico), così di fatto azzerando sforzi di movimentazione del carico da parte dell’operatore.
Ha chiesto quindi accogliersi il ricorso per l’ottemperanza con declaratoria di nullità in parte qua del provvedimento impugnato e, in subordine, procedere a vaglio di legittimità.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Alla camera di consiglio del 25.2.2026 è stata discussa la domanda di ottemperanza.
DIRITTO
Il Collegio ritiene la domanda di accertamento di nullità del provvedimento impugnato per violazione del giudicato fondata.
Il primo provvedimento di diniego opposto alla società recava la seguente motivazione:
“ l'acquisto del magazzino verticale di oltre 7 metri è incoerente sia con la MMC fatta alla quota orizzontale di calpestio sia con spostamenti verticali superiori a 175 cm (UNI 11228, § A-7-2) ”.
In esito al precedente giudizio instaurato innanzi a questo TAR l’amministrazione si è rideterminata ribadendo in parte il diniego per quanto in specifico riguarda la componente magazzino MODULA esplicitando la seguente motivazione:
“ Il magazzino verticale MODULA MX75-H7900 rimane non finanziabile perché non rientra tra i tipo di macchine (sistemi automatici di alimentazione a scarico, robot e pallettizzatori) di cui all’allegato 2 – Scheda “e” e perché il suo sviluppo per circa 8 mt. è incoerente sia (4a) con le azioni manuali di trasporto orizzontale alla quota correlata al calpestio dell’operatore sia (4b) con le azioni manuali di spostamento verticale, superiori a 175 cm, oltre le quali la movimentazione non è contemplata dalla norma UNI 11228, § A-7-2, quindi non rientra concettualmente nell’alveo dalla MMC ”.
Sostiene parte resistente che la rinnovata motivazione contemplerebbe nuovi argomenti in legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa; non avendo l’amministrazione riproposto identiche ragioni di diniego il ricorrente potrebbe, al più, invocare la tutela di annullamento.
La difesa dell’amministrazione soffre sul punto di una impostazione formalistica.
Se infatti il rilievo di incoerenza rispetto alle azioni di spostamento orizzontali e verticali è del tutto identico al precedente atto e, come tale, non poteva essere riproposto senza ulteriori specificazioni ed approfondimenti, la tesi per cui il magazzino “MODULA” isolatamente considerato non rientrerebbe tra gli investimenti finanziabili è solo apparentemente nuova.
Osserva il Collegio come la novità della motivazione dell’atto adottato in esecuzione del giudicato ed in relazione agli obblighi dallo stesso derivanti debba necessariamente essere vagliata alla luce del complessivo effetto conformativo che le sentenze del giudice amministrativo fisiologicamente presentano.
Si legge nella sentenza ottemperanda, quanto all’esposizione in fatto:
“l’Amministrazione rileva che le funzionalità del macchinario non siano congruenti con la movimentazione dei carichi rispetto alla quota orizzontale di calpestio e rispetto all’altezza massima di sollevamento consentita dalla norma UNI ISO 11228-2 (pari a 175 cm). Il magazzino non sarebbe inoltre assimilabile ad alcuno dei macchinari previsti N. 01074/2023 REG.RIC. dall’Allegato n. 2 lett. e) del Bando per la realizzazione degli interventi di automazione («sistemi automatici di alimentazione e scarico, robot, pallettizzatori»). Aggiunge tuttavia che il “robot manipolatore”, ossia macchinario complementare destinato ad alimentare i pezzi da stoccare nel magazzino, sarebbe finanziabile e, tuttavia, l’indicazione cumulativa dei costi delle macchine nel progetto impedirebbe in toto l’erogazione del contributo ”.
Il Tribunale chiarisce, nel corpo della decisione, che il decorso del giudizio è stato complicato dalla scelta dell’amministrazione di introdurvi valutazioni tecniche non puntualmente evincibili dalla prima motivazione dell’atto. Ciò non di meno le stesse sono entrate nell’ambito del contendere (evidentemente per scelta ed iniziativa dell’amministrazione), come reso evidente dal fatto che all’attenzione del giudice veniva sottoposta la tesi per cui il magazzino, singolarmente considerato, non potesse essere oggetto di finanziamento (tesi pedissequamente riproposta nel secondo diniego oggi impugnato) e il Tribunale (con decisione di cui giova ricordare la definitività) le ha scrutinate, così esplicitamente statuendo:
“ Colgono tuttavia nel segno le doglianze della ricorrente laddove evidenziano l’insufficienza della motivazione offerta dall’Amministrazione sotto lo specifico profilo dell’integrazione tra il “robot” e il Magazzino MODULA”, che la Pozzo s.p.a. qualifica come necessaria al fine di superare le limitazioni nel movimento del braccio operativo del manipolatore ed eliminare, in tal modo, ogni movimentazione manuale di carichi da parte del magazziniere e ogni correlato rischio tecnopatico. Sul punto il provvedimento impugnato e le memorie difensive dell’INAIL nulla dicono, ciò che pare sottendere l’assenza di una indagine sul punto in sede istruttoria ”
Il Tribunale, in sintesi, ha demandato espressamente all’amministrazione di valutare le implicazioni, ai fini del finanziamento, dell’integrazione tra il robot e il magazzino MODULA, aspetto che per altro la parte ripropone nel presente giudizio in subordine, per l’ipotesi si ritenesse di dovere e potere vagliare il provvedimento solo in sede di legittimità.
Ritiene il Collegio che il provvedimento, per come motivato, si ponga in contrasto con il complessivo effetto conformativo della decisione ottemperanda e incorra pertanto nel vizio di nullità denunciato. Diversamente opinando, e come osservato dalla difesa di parte ricorrente, si avallerebbero condotte defatiganti della parte pubblica, la quale prima allarga l’oggetto del contendere ad aspetti non puntualmente enunciati nell’atto, costringendo il privato ad allargare lo spettro delle proprie difese e quindi, pur dopo che tali ulteriori aspetti sono stati vagliati, ignora le valutazioni già espresse e li ripropone a valle della decisione.
La domanda di accertamento di nullità della nota in data 3.10.2025, nella parte in cui ha escluso la finanziabilità del magazzino verticale MODULA MX75-H7900, deve pertanto essere accolta; l’amministrazione dovrà rideterminarsi con istruttoria e motivazione che tengano conto del complessivo dictum della sentenza n. 1073/2024 di questo TAR, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Si riserva la nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine sopra indicato.
L’accoglimento della domanda di ottemperanza priva la parte di interesse all’ulteriore vaglio di legittimità dell’atto.
La particolarità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
accerta la nullità della nota in data 3.10.2025 nella parte in cui ha escluso la finanziabilità del magazzino verticale MODULA MX75-H7900 con conseguente obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi sul punto entro 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione, nel complessivo rispetto della sentenza n. 1073/2024 di questo TAR;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO ER, Presidente
AO ET, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO ET | RO ER |
IL SEGRETARIO