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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 5640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5640 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE TERZA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. MAURIZIO FABBROCINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. 12652-23
promosso da
CON AVV.TI RAFFAELLO E PAOLO MACCHION Parte_1 Parte_2
ATTRICE
Contro
CON AVV. ANTONELLO LINETTI CONVENUTI Controparte_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnativa ha ad oggetto la delibera assunta in data 15 maggio 2023 dal CP_1
, nella quale preso atto delle «recenti sentenze della Corte d'appello di
[...]
Brescia sulle tabelle millesimali applicate dall'assemblea», con la maggioranza di
466,214 millesimi su un totale di 893 millesimi, delibera approvata considerando che dal totale non devono essere considerati i millesimi di proprietà (parte attrice), in Pt_1
conflitto d'interessi che pertanto la maggioranza deve essere rapportata a mill 893,00,
dopo aver premesso che «le Tabelle millesimali Ravasio bis del maggio 2013 sono state
redatte sulla scorta delle indicazioni dell'assemblea del 05.03.2013, che sono state
espressamente approvate come criterio di riparto dei vari Bilanci consuntivi ad ogni
assemblea ordinaria successiva, fino all'assemblea del 27.03.2017, che ha inteso porre
un punto fermo e definitivo, portando all'Ordine del Giorno “Approvazione e conferma
della Tabella Millesimale come elaborata dall'arch. nel Maggio 2013”», ha Per_1
deliberato di «confermare e approvare in questa sede la validità di tali Tabelle applicate
dal Bilancio consuntivo e relativo Riparto 2013, perché conformi alla volontà della
maggioranza dei condomini e conseguentemente delibera di impugnare in Cassazione le
sentenze n. 521/2023 e n. 669/2023 della Corte d'Appello di Brescia» si rileva quanto segue.
Parte attrice rileva che la delibera risulta adottata con la maggioranza di 466,214
millesimi su un totale di 893 millesimi, eccependo la violazione di quanto disposto dall'art. 1136, comma 4, c.c. e dall'art. 69 disp. att. c.c..
In particolare l'art. 1136, comma 4, c.c., «le deliberazioni che concernono la nomina e la
revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano
dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la
ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni
di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo
Pag 2 di 5 comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo
comma del presente articolo», ovverosia «con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio».
Rilevato che la Cass. Civ. sezione II, n. 29504 del 24.10.2023 ha espressamente chiarito che: “in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il e un singolo CP_1
condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste neppure il diritto del singolo condomino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandarne l'annullamento, essendo egli portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale”, si ritiene legittima l'impugnata delibera nella parte in cui : “delibera di impugnare in Cassazione le sentenze n. 521/2023
e n. 669/2023 della Corte d'Appello di Brescia”.
Con riguardo alla parte dell'impugnata delibera nella quale si decide :” Approvazione e
conferma della Tabella Millesimale come elaborata dall'arch. nel Maggio 2013”, Per_1
rilevato che l'art. 69 disp. att. c.c. ha espressamente disposto che tali valori possano essere modificati all'unanimità ovvero, nelle sole due ipotesi contemplate da quella stessa norma, con la maggioranza prevista dall'art. 1136, co. 2 c.c., di almeno la metà
del valore dell'edificio, considerato in tale ipotesi non si ritiene operante il principio statuito nella sopra citata sentenza dela Cass. Civ. sezione II, n. 29504 del 24.10.2023, in quanto lo stesso riguarda l'ipotesi dell'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una
Pag 3 di 5 controversia giudiziaria tra il e un singolo condomino, non la modifica dei CP_1
valori millesimali vigenti e dunque l'approvazione di nuove tabelle millesimali, la relativa doglianza di parte attrice è da accogliersi in quanto è illegittima l'esclusione di parte attrice dal computo totale dei millesimi e pertanto non sono stati raggiunti dei voti che rappresentino la metà dell'edificio come richiesto dal combinato disposto dell'art. 69
disp att c.c. e 1136 comma 2 c.c..
Le spese legali vista la reciproca parziale soccombenza si ritiene siano da compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede :
• Dichiara la nullità della delibera 15 marzo 2023 nella parte in cui vi è:” Approvazione
e conferma della Tabella Millesimale come elaborata dall'arch. nel Maggio Per_1
2013”, compensa le spese di lite.
Brescia 18.12.25
Il giudice dott. Maurizio Fabbrocini
Pag 4 di 5 Pag 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE TERZA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. MAURIZIO FABBROCINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. 12652-23
promosso da
CON AVV.TI RAFFAELLO E PAOLO MACCHION Parte_1 Parte_2
ATTRICE
Contro
CON AVV. ANTONELLO LINETTI CONVENUTI Controparte_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnativa ha ad oggetto la delibera assunta in data 15 maggio 2023 dal CP_1
, nella quale preso atto delle «recenti sentenze della Corte d'appello di
[...]
Brescia sulle tabelle millesimali applicate dall'assemblea», con la maggioranza di
466,214 millesimi su un totale di 893 millesimi, delibera approvata considerando che dal totale non devono essere considerati i millesimi di proprietà (parte attrice), in Pt_1
conflitto d'interessi che pertanto la maggioranza deve essere rapportata a mill 893,00,
dopo aver premesso che «le Tabelle millesimali Ravasio bis del maggio 2013 sono state
redatte sulla scorta delle indicazioni dell'assemblea del 05.03.2013, che sono state
espressamente approvate come criterio di riparto dei vari Bilanci consuntivi ad ogni
assemblea ordinaria successiva, fino all'assemblea del 27.03.2017, che ha inteso porre
un punto fermo e definitivo, portando all'Ordine del Giorno “Approvazione e conferma
della Tabella Millesimale come elaborata dall'arch. nel Maggio 2013”», ha Per_1
deliberato di «confermare e approvare in questa sede la validità di tali Tabelle applicate
dal Bilancio consuntivo e relativo Riparto 2013, perché conformi alla volontà della
maggioranza dei condomini e conseguentemente delibera di impugnare in Cassazione le
sentenze n. 521/2023 e n. 669/2023 della Corte d'Appello di Brescia» si rileva quanto segue.
Parte attrice rileva che la delibera risulta adottata con la maggioranza di 466,214
millesimi su un totale di 893 millesimi, eccependo la violazione di quanto disposto dall'art. 1136, comma 4, c.c. e dall'art. 69 disp. att. c.c..
In particolare l'art. 1136, comma 4, c.c., «le deliberazioni che concernono la nomina e la
revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano
dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la
ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni
di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo
Pag 2 di 5 comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo
comma del presente articolo», ovverosia «con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio».
Rilevato che la Cass. Civ. sezione II, n. 29504 del 24.10.2023 ha espressamente chiarito che: “in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il e un singolo CP_1
condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste neppure il diritto del singolo condomino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandarne l'annullamento, essendo egli portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale”, si ritiene legittima l'impugnata delibera nella parte in cui : “delibera di impugnare in Cassazione le sentenze n. 521/2023
e n. 669/2023 della Corte d'Appello di Brescia”.
Con riguardo alla parte dell'impugnata delibera nella quale si decide :” Approvazione e
conferma della Tabella Millesimale come elaborata dall'arch. nel Maggio 2013”, Per_1
rilevato che l'art. 69 disp. att. c.c. ha espressamente disposto che tali valori possano essere modificati all'unanimità ovvero, nelle sole due ipotesi contemplate da quella stessa norma, con la maggioranza prevista dall'art. 1136, co. 2 c.c., di almeno la metà
del valore dell'edificio, considerato in tale ipotesi non si ritiene operante il principio statuito nella sopra citata sentenza dela Cass. Civ. sezione II, n. 29504 del 24.10.2023, in quanto lo stesso riguarda l'ipotesi dell'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una
Pag 3 di 5 controversia giudiziaria tra il e un singolo condomino, non la modifica dei CP_1
valori millesimali vigenti e dunque l'approvazione di nuove tabelle millesimali, la relativa doglianza di parte attrice è da accogliersi in quanto è illegittima l'esclusione di parte attrice dal computo totale dei millesimi e pertanto non sono stati raggiunti dei voti che rappresentino la metà dell'edificio come richiesto dal combinato disposto dell'art. 69
disp att c.c. e 1136 comma 2 c.c..
Le spese legali vista la reciproca parziale soccombenza si ritiene siano da compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede :
• Dichiara la nullità della delibera 15 marzo 2023 nella parte in cui vi è:” Approvazione
e conferma della Tabella Millesimale come elaborata dall'arch. nel Maggio Per_1
2013”, compensa le spese di lite.
Brescia 18.12.25
Il giudice dott. Maurizio Fabbrocini
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