Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N.461/1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.461-1/2024, avente ad oggetto la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII, depositata nell'interesse di (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Ferrigni
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27.11.2024 , – premesso: di rivestire la qualifica di “consumatore” e Parte_1
di non essere soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942; di non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non sussistendo al riguardo cause di inammissibilità; di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, causata dalla necessità di ricorso al credito ed a successivi finanziamenti, per l'estinzione dei precedenti, per impellenti esigenze familiari e personali, in specie la nascita di un secondo figlio prematuro ed affetto da patologie curabili con farmaci pagina 1 di 6
percepiva una retribuzione media mensile di € 1.600,00 per 14 mensilità, decurtata delle trattenute di legge, nonché della cessione del quinto in favore della Pitagora S.p.a per € 49,00 mensili e del pignoramento Ifis npl spa per € 310,44, ammontante ad € 1.193,00, come da ultima busta paga di settembre 2024, oltre l'assegno unico Inps di € 330,00 per i figli minori;
le spese mensili correnti del nucleo familiare, composto dalla compagna e due figli in tenera età, erano pari ad € 1.297,00; non era proprietario di alcun immobile ed era titolare di un'autovettura di scarso valore, immatricolata nell'anno
2006; la situazione debitoria complessiva ammontava ad € 18.902,01, comprensiva delle spese prededucibili, risultando composta nei seguenti termini:
- formulava piano di rientro, contemplante, il pagamento di un importo mensile di € 230,00 per tre anni
(36 mesi), ovvero complessivi € 8.280,00, con le seguenti modalità:
pagina 2 di 6 In data 4.12.2024 veniva emesso il decreto di apertura, ex art.70, comma I, CCII, con pronuncia, su istanza del debitore, di sospensione delle trattenute sulla busta paga, relative al pignoramento Ifis NPl
s.p.a di € 318,18 e per cessione del quinto dello stipendio per € 49,00 in favore della Pitagora s.p.a., ora
Banca di Asti s.p.a, e divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente.
In data 8.1.2025 il Gestore depositava relazione conclusiva, ove dava atto di aver provveduto a pubblicare la proposta sul sito del Tribunale di Bari, senza ricevere osservazioni.
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Il piano proposto dal ricorrente prevede le modalità di soddisfazione esposte in premessa.
Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che il ricorrente non esercita attività imprenditoriale e dunque non è assoggettabile alle procedure concorsuali, né risulta che abbia fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi 5 anni.
Il ricorrente percepisce la retribuzione mensile di € 1.600,00, con applicazione delle ritenute innanzi indicate e sostiene spese correnti mensili di € 1.297,00, congrue in ragione delle esigenze del nucleo familiare e delle segnalate necessità di cura del figlio minore.
pagina 3 di 6 Sussiste pertanto il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni.
In ordine agli ulteriori requisiti di ammissibilità, va osservato in diritto che, ai sensi del primo comma dell'art. 69 CCII, il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, prevista dagli artt.67 e ss, se sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda od abbia già beneficiato dell'esdebitazione per ben due volte, ovvero abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
In sede di omologazione, pertanto, il giudice è tenuto a valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità
economica del piano, con la precisazione, in ordine alla prima, che, in assenza di precedenti esdebitazioni nei termini innanzi indicati, costituisce ostacolo all'ammissione la ricorrenza di macroscopiche imprudenze e grossolane trascuratezze.
Nel caso di specie deve escludersi colpa grave del ricorrente, tenuto conto delle esaminate cause del sovraindebitamento, costituite dalla sottoscrizione di finanziamenti per sopravvenute ed imprevedibili necessità del nucleo familiare ed in particolare per le onerose cure del figlio nato prematuro ed affetto da patologie.
Le modalità di soddisfazione dei creditori rispettano l'ordine delle cause di prelazione.
Il piano deve peraltro ritenersi sostenibile, tenuto conto delle entrate complessive dei ricorrenti innanzi indicate, delle spese sostenute e del rateo mensile proposto.
Per tali ragioni la proposta di ristrutturazione dei debiti del ricorrente, non oggetto di osservazioni da parte dei creditori, va omologata.
P.Q.M.
letto l'art.67 CCII,
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, con ricorso del 27.11.2024, da;
Parte_1
pagina 4 di 6 dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con esclusione dei
dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c.
comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà,
sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
dichiara chiusa la procedura.
pagina 5 di 6 Bari, 19.1.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
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