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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.45/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv M. Polita
e
CP_1
rappresentato dagli avv.ti F. Flori, S. Mazzaferri, e S. Mariotti
PAROLE CHIAVE: INDEBITO, CORTE DEI CONTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente chiede di «dichiarare improponibile l'azione di ripetizione comunicata dall' » relativa ad € 6.399,12 pacificamente corrisposti in eccesso sulla propria CP_1
pensione per effetto di errata comunicazione da parte del Comune di Santa Maria
Nuova del quale era stata dipendente.
2. L costituendosi in giudizio eccepisce il difetto di giurisdizione e dell'interesse CP_1
ad agire.
3. Come replicato dalla difesa attorea, tuttavia:
3.1. sussiste la giurisdizione ordinaria, trattandosi di vertenza relativa esclusivamente al diritto di ripetizione di ratei pacificamente erogati in eccesso pagina 1 di 3 per un importo non contestato (Cass.9436/23);
3.2. sussisteva alla data del ricorso anche l'interesse ad agire, in quanto la ricorrente ha documentato che l'Istituto:
3.2.1. con comunicazione 27/6/24 preannunciava alla ricorrente «una successiva comunicazione» per le modalità di restituzione (doc.1);
3.2.2. nel dichiarare inammissibile il ricorso in cui la pensionata, allegando la propria buona fede, chiedeva di non essere destinataria di alcuna di ripetizione, ribadiva (evasivamente) che «per quanto riguarda… il conguaglio a debito, relativo alle somme in più corrisposte di cui la ricorrente eccepisce l'irripetibilità, seguirà, eventualmente, un provvedimento ad hoc avverso il quale il destinatario potrà proporre ricorso amministrativo» (doc. 2 e 3).
4. L'interesse è piuttosto venuto meno in corso di causa, ciò determinando la cessazione dell'oggetto del contendere, laddove l in sede processuale ha espressamente CP_1
ammesso che «alla fattispecie si applica la disciplina di cui all'art. 8, secondo comma, del D.P.R. n. 538/1986 e … rispetto alla ricorrente non si individua alcuna condotta dolosa»: con ciò manifestando univocamente la volontà di astenersi da ogni iniziativa nei confronti della pensionata.
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza
(“virtuale”).
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere
pagina 2 di 3 CONDANNA l in favore della ricorrente, al pagamento delle spese di lite che CP_1
liquida in complessivi € 118,50 per spese ed € 2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 11/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.45/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv M. Polita
e
CP_1
rappresentato dagli avv.ti F. Flori, S. Mazzaferri, e S. Mariotti
PAROLE CHIAVE: INDEBITO, CORTE DEI CONTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente chiede di «dichiarare improponibile l'azione di ripetizione comunicata dall' » relativa ad € 6.399,12 pacificamente corrisposti in eccesso sulla propria CP_1
pensione per effetto di errata comunicazione da parte del Comune di Santa Maria
Nuova del quale era stata dipendente.
2. L costituendosi in giudizio eccepisce il difetto di giurisdizione e dell'interesse CP_1
ad agire.
3. Come replicato dalla difesa attorea, tuttavia:
3.1. sussiste la giurisdizione ordinaria, trattandosi di vertenza relativa esclusivamente al diritto di ripetizione di ratei pacificamente erogati in eccesso pagina 1 di 3 per un importo non contestato (Cass.9436/23);
3.2. sussisteva alla data del ricorso anche l'interesse ad agire, in quanto la ricorrente ha documentato che l'Istituto:
3.2.1. con comunicazione 27/6/24 preannunciava alla ricorrente «una successiva comunicazione» per le modalità di restituzione (doc.1);
3.2.2. nel dichiarare inammissibile il ricorso in cui la pensionata, allegando la propria buona fede, chiedeva di non essere destinataria di alcuna di ripetizione, ribadiva (evasivamente) che «per quanto riguarda… il conguaglio a debito, relativo alle somme in più corrisposte di cui la ricorrente eccepisce l'irripetibilità, seguirà, eventualmente, un provvedimento ad hoc avverso il quale il destinatario potrà proporre ricorso amministrativo» (doc. 2 e 3).
4. L'interesse è piuttosto venuto meno in corso di causa, ciò determinando la cessazione dell'oggetto del contendere, laddove l in sede processuale ha espressamente CP_1
ammesso che «alla fattispecie si applica la disciplina di cui all'art. 8, secondo comma, del D.P.R. n. 538/1986 e … rispetto alla ricorrente non si individua alcuna condotta dolosa»: con ciò manifestando univocamente la volontà di astenersi da ogni iniziativa nei confronti della pensionata.
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza
(“virtuale”).
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere
pagina 2 di 3 CONDANNA l in favore della ricorrente, al pagamento delle spese di lite che CP_1
liquida in complessivi € 118,50 per spese ed € 2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 11/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3