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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 07.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 33001/2024 RG e vertente
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Marzi per procura in atti (parte ricorrente).
E
CP_1, elettivamente domiciliato in Roma via C. Beccaria n. 29,rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Pancari per procura in atti (parte resistente).
FATTO E DIRITTO
1. In via preliminare, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato provvedimento, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. In via preliminare accertare e dichiarare l'atto opposto,
inesistente e/o nullo poiché privo di motivazione e per l'effetto dichiarare l'CP_1
carente del titolo legittimante all'esecuzione;
3. Nel merito accogliere l'opposizione e,
per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'atto impugnato per i motivi esposti nel ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste;
4. Condannare la resistente alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
5.
Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge.
L' CP_1 si è costituito chiedendo di respingere il ricorso perché infondato con vittoria di spese.
Infine la causa, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa.
**** ' al ricorrente è stato notificato da parte In data 12.04.2024 (all. 2 Pt 1 dell' CP 1 un avviso che gli comunicava l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti quale titolare d'impresa sin dal 01.05.2018 e la conseguente richiesta di pagamento dei contributi secondo le modalità reperibili online nel proprio cassetto previdenziale.
Prima di instaurare il presente giudizio, del tutto ammissibile come azione di accertamento negativo, al fine di far accertare l'infondatezza delle pretese dell' CP_1 il sig. Parte 1 ha presentato, senza esito alcuno, ricorso amministrativo contestando la pretesa poiché '... della società Alfagus Srl.
(CF/PI P.IVA 1 con sede in Roma, Via G. Pierluigi da Palestrina n. 48, il
ricorrente è socio senza alcun potere o funzione di gestione. Tutta l'attività lavorativa e gestoria della società, è in capo all'Amministratore CO (rappresentante d'impresa) sig. ), nato in [...], ilControparte_2 C.F. 1
04.12.1984 in carica dal 07.05.2018. E' altresì preposto agenti rappresentanti di commercio dal 08.06.2018, iscritto alla Camera di Commercio di Roma. (all. 1
-
Visura Alfagus Srl)".
Ciò premesso, il presente ricorso appare fondato.
Le pretese dell' CP_1 si fondano (v. comparsa di costituzione) sulla circostanza che il ricorrente era dal maggio del 2018 socio unico pur se non amministratore e legale rappresentante della Alfagus srl, società che non avrebbe avuto altri dipendenti.
In pratica, l' CP_1 pretende di fondare l'iscrizione sulla sola qualità di socio unico del ricorrente e sulla presunta mancanza di dipendenti/collaboratori "a cui affidare l'esercizio dell'attività aziendale".
Non a caso il sig. Parte_1 ha chiesto di accertare che non vi sarebbe
prova dello stesso presupposto di fatto di tale pretesa e già nel suo ricorso amministrativo aveva chiarito che tutta l'attività lavorativa e gestoria della società è in capo all'Amministratore CO (rappresentante d'impresa) sig.
e di essere oltretutto pensionato sin dal 2014.EControparte_2
comunque di non avere mai svolto le attività richieste dall'art. 1, comma 203,
della legge 662/96.
Queste circostanze specificatamente dedotte dal ricorrente sono altamente significative e non sono state oggetto di alcuna realmente specifica contestazione da parte dell' CP_1 (art. 416,comma 3, C.P.C.).
In ogni caso, il compito del giudice è solo quello di accertare se le pretese dell' CP_1 siano o meno legittime, e quindi se, dal maggio del 2018 in poi il
Sig. Parte 1 abbia svolto l'attività continuativa e prevalente che costituisce il presupposto dei contributi richiesti. La risposta al quesito non può che essere negativa per quanto sopra esposto.
In effetti il problema resta sempre quello di stabilire se il ricorrente abbia svolto con carattere di prevalenza attività di partecipazione e gestione dell'azienda non essendo sufficiente la qualità di titolare, di socio unico e
Parte 1 non ha mai neanche quella di amministratore, che comunque rivestito, del ricorrente stesso.
Perché, se ciò non è avvenuto, nulla è tenuto a pagare il ricorrente, abbia o non abbia lo stessa svolto qualche altra attività lavorativa nel periodo cui si riferisce l'avviso, a prescindere dalla presenza di altri dipendenti dell'azienda.
In altre parole, l'CP_1 ignorando tra l'altro l'esistenza di un amministratore unico che non è il ricorrente, ripropone la tesi che sussisterebbe una sorta di presunzione semplice di svolgimento dell'attività necessaria a far nascere l'obbligo contributivo, ricavata dalla qualità di socio unico e dall'assenza di altro personale.
Tale assunto non può essere condiviso.
La disciplina dei presupposti dell'iscrizione alla gestione speciale commercianti dell'assicurazione generale obbligatoria ha subito modifiche di notevole entità ad opera della L. n. 662 del 1996. Un ruolo centrale è svolto dai commi 202 e 203 dell'art. 1, i quali, così recitano: "202. A decorrere dal 1
gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 1, lett. d),
con esclusione dei professionisti ed artisti.203. La L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, è sostituito dal seguente:L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia,
ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità
dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d)
siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 il legislatore ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità
limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività.
Anche l'art. 2 della legge n. 1397/1960, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986
n. 45, tuttora vigente, del seguente tenore: "Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27
novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno
1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività”. Perché, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è
sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Il requisito di cui alla lettera c) non può dunque necessariamente discendere dalla qualità di socio e amministratore, poiché, rispetto alle previsioni della legge vigente, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale.
E ciò perché, come rimarcato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza
12.2.2010, n. 3240, l'assicurazione obbligatoria “è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano,
ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo,
connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa". Alla luce di queste considerazioni, va ribadito il principio di diritto già
espresso da Cass. 26 febbraio 2016, n. 3835, secondo cui "ai sensi dell'art. 1,
comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l'art. 29 L. n. 160/1975, e dell'art. 3 L. n. 45/1986, la qualità di socio e amministratore non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore".
In sintesi, la Suprema Corte più volte precisato e ribadito sul punto che:
"perchè sorga l'obbligo dell'iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri e i rischi della gestione, maècomunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c),
ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore (Cass. 26
febbraio 2016 n.3835).
Spetta comunque all' CP_1 dimostrare i fatti che possono giustificare, anche nella sua stessa prospettazione, la pretesa contributiva in questa sede impugnata, non essendo sufficiente la semplice qualità di socio unico del
Pt 1 Certo non è necessario che si sia trattato di attività svolta tutti i giorni (v. la circolare CP_1 n. 78/2013) ma gli elementi ed il parametro in base ai quali riscontrare questa “abitualità, sistematicità e continuità”, e comunque la prevalenza, devono essere allegati e provati con idonei e tempestivi mezzi istruttori e vanno prima di tutto specificate le attività che sarebbero state svolte.
Al contrario l' CP_1 non ha chiesto di provare nulla e anche la visura prodotta dall'istituto (doc. 2) non prova affatto che il Pt 1 abbia svolto una simile attività con carattere di abitualità e prevalenza.
In conclusione, i soci/amministratori non sono come tali tenuti a contribuire nella gestione commercianti/Artigiani se non in quanto prestino nell'impresa collettiva lavoro personale abituale e prevalente (Cass SU n. 3240/2010; Cass.
11804/2012, 2139/2014, 9873/2014, 3835/2016, 5210/2017, 4440/2017,
19273/2018, 31286/2019, 1684/2021, 2665/2021 ecc.); a tal fine non rileva nemmeno siano amministratori (non è il caso comunque del Pt 1
dovendosi distinguere tra l'attività di organizzazione dei fattori produttivi e quella di partecipazione abituale al ciclo produttivo. Infatti, “detta assicurazione (ossia l'AGO Commercianti) è posta a protezione, sin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo.......ma per il fatto che....siano accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo....". (Cass. Cass. 4440/2017).
E l'onere della prova, come si è visto, grava sull' CP_1 (Cass. 3835/2016,
2665/2021 ecc.).
Al contrario l' CP 1 non ha chiesto di provare alcuna delle presunte attività
che il ricorrente avrebbe posto in essere con carattere di abitualità e prevalenza e questa prova non si ricava affatto dalla documentazione prodotta dallo stesso CP_1
Per le esposte ragioni il ricorso merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
dichiara l'illegittimità dell'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti per il periodo successivo al maggio 2018 e l'infondatezza delle pretese di cui all'avviso notificato a Parte 1 in questa sede impugnato;
dichiara, pertanto, che le somme richieste dall CP_1 non sono dovute;
condanna l' CP_1 al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in €
2000,00, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa. Roma lì 07.01.2025
II GIUDICE
Umberto Buonassisi