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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16085 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr.ssa TA ZI Presidente
- Dr.ssa ME AN Giudice rel.
- Dr.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. RGAC 48681/2024, vertente
TRA
- , , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Oriana Cianca, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- , , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Faragasso, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 14.10.2025 le parti rassegnavano conclusioni concordi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e notificato, unitamente a decreto di fissazione udienza, il sig. adiva l'intestato Tribunale evidenziando che aveva contratto Parte_2 matrimonio con rito concordatario con la resistente in Castiglione di Sicilia (CT) in data
19.08.1992 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
1992, alla Parte 2 Serie A, N. 8), dal quale era nata la figlia (19.12.1994). Per_1
Venuta meno la comunione materiale e spirituale, i coniugi decidevano di separarsi e con sentenza n. 7542/2015 pubbl. il 07/04/2015 RG n. 51105/2012 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale delle parti, rigettava le domande di addebito formulate, assegnava la casa familiare alla signora e disponeva un contributo CP_1 paterno per il mantenimento della figlia di € 380 mensili, oltre alla metà delle Per_1 spese straordinarie.
Successivamente, con decreto n. cronol. 3416/2023 del 28/02/2023 RG n. 14961/2022 il
Tribunale di Roma, in parziale modifica delle statuizioni assunte in sede di separazione, accoglieva il ricorso di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiarava cessato l'obbligo del sig. di corrispondere il mantenimento per la figlia maggiorenne Pt_1 Per_1 economicamente.
Tanto premesso decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Nelle more del procedimento si costituiva in giudizio la signora la quale Controparte_1 aderiva alla domanda di parte ricorrente, formulando le medesime conclusioni, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 14.10.2025 il Giudice Delegato, sentite le parti e dato atto della loro volontà di addivenire ad una soluzione condivisa della controversia, attesa la convergenza delle domande dalle stesse rassegnate, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Tanto premesso, vista la documentazione prodotta dalle parti e l'accordo da queste raggiunto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, dei termini di legge dalla data della pronuncia della sentenza n. 7542/2015 pubbl. il
07/04/2015 RG n. 51105/2012 del Tribunale di Roma;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostra che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
48681/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Castiglione di Sicilia (CT) in data 19.08.1992 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1992, alla Parte 2 Serie A, N. 8) tra
, , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
, , nata a [...], il [...], alle Controparte_1 C.F._2 condizioni dalle stesse concordate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 03.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ME AN TA ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr.ssa TA ZI Presidente
- Dr.ssa ME AN Giudice rel.
- Dr.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. RGAC 48681/2024, vertente
TRA
- , , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Oriana Cianca, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- , , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Faragasso, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 14.10.2025 le parti rassegnavano conclusioni concordi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e notificato, unitamente a decreto di fissazione udienza, il sig. adiva l'intestato Tribunale evidenziando che aveva contratto Parte_2 matrimonio con rito concordatario con la resistente in Castiglione di Sicilia (CT) in data
19.08.1992 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
1992, alla Parte 2 Serie A, N. 8), dal quale era nata la figlia (19.12.1994). Per_1
Venuta meno la comunione materiale e spirituale, i coniugi decidevano di separarsi e con sentenza n. 7542/2015 pubbl. il 07/04/2015 RG n. 51105/2012 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale delle parti, rigettava le domande di addebito formulate, assegnava la casa familiare alla signora e disponeva un contributo CP_1 paterno per il mantenimento della figlia di € 380 mensili, oltre alla metà delle Per_1 spese straordinarie.
Successivamente, con decreto n. cronol. 3416/2023 del 28/02/2023 RG n. 14961/2022 il
Tribunale di Roma, in parziale modifica delle statuizioni assunte in sede di separazione, accoglieva il ricorso di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiarava cessato l'obbligo del sig. di corrispondere il mantenimento per la figlia maggiorenne Pt_1 Per_1 economicamente.
Tanto premesso decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Nelle more del procedimento si costituiva in giudizio la signora la quale Controparte_1 aderiva alla domanda di parte ricorrente, formulando le medesime conclusioni, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 14.10.2025 il Giudice Delegato, sentite le parti e dato atto della loro volontà di addivenire ad una soluzione condivisa della controversia, attesa la convergenza delle domande dalle stesse rassegnate, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Tanto premesso, vista la documentazione prodotta dalle parti e l'accordo da queste raggiunto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, dei termini di legge dalla data della pronuncia della sentenza n. 7542/2015 pubbl. il
07/04/2015 RG n. 51105/2012 del Tribunale di Roma;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostra che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
48681/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Castiglione di Sicilia (CT) in data 19.08.1992 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1992, alla Parte 2 Serie A, N. 8) tra
, , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
, , nata a [...], il [...], alle Controparte_1 C.F._2 condizioni dalle stesse concordate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 03.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ME AN TA ZI