Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00099/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Giampietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Trento, via Petrarca, 8;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Orsingher, Gino Madonia e Raimund Bauer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bolzano, Piazza Domenicani, 30;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione di Bolzano, non costituito in giudizio;
per il riconoscimento e accertamento
del diritto patrimoniale del ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi tra le voci computabili ai fini di liquidazione dell’indennità di fine servizio e per la conseguente condanna dell’amministrazione intimata alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei 6 scatti stipendiali e il conseguente pagamento delle differenze retributive maturate essendo il ricorrente in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6- bis del D.L. 387/1987 come convertito in L. 472/1987 da cui deriva il diritto all’inclusione nel computo nel trattamento di fine servizio di 6 scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50% da calcolarsi sull’ultimo stipendio percepito, normativa che si applica anche agli ex Agenti di Polizia di Stato ed ex militari dell’Arma dei RA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il consigliere DR TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. Il ricorrente, adducendo di essere stato dipendente pubblico appartenente alla Polizia di Stato sino al pensionamento intervenuto a seguito del raggiungimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile per il calcolo del trattamento di fine servizio, agisce per l’accertamento del proprio diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella relativa base di calcolo di sei scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987 e dell’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare, dopo che a fronte di diffide inoltrate in data -OMISSIS- e in data -OMISSIS- gli Enti interpellati ne hanno confermato le ragioni, senza tuttavia provvedere.
2. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente contesta la spettanza reclamata e chiede il rigetto del ricorso, perché inammissibile e comunque infondato.
3. Chiamata all’udienza tenutasi in data 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Il ricorso è fondato.
5. La controversia concerne la corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (cosiddetta indennità di buonuscita) spettante ai dipendenti del comparto statale. In particolare, si tratta di stabilire se, agli ex dipendenti della Polizia di Stato congedati a domanda, spetti la maggiorazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987 convertito in legge n. 472/1987.
7. Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, chiede l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento di sei scatti stipendiali, fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio, nonché del conseguente obbligo, a carico dell’Istituto intimato, di rideterminare l’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987 convertito nella L. n. 472/1987.
A suo avviso, infatti, detto diritto sussisterebbe anche per il personale della Polizia di Stato congedatosi a domanda in presenza dei due requisiti previsti dal comma 2 del citato art. 6- bis , ossia aver compiuto 55 anni di età e avere svolto un servizio utile superiore a 35 anni.
8. In punto di fatto occorre precisare che, secondo quanto afferma l’I.N.P.S. nella propria memoria difensiva, il ricorrente risulta essere cessato dal servizio per dimissioni volontarie ed è titolare di trattamento pensionistico.
9. In sostanza, la questione posta all’esame del Collegio concerne l’applicabilità anche agli appartenenti alla Polizia di Stato dell’indennità di buonuscita maggiorata di sei scatti stipendiali, prevista dall’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987, ove la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
10. L’Ente previdenziale contesta la pretesa del ricorrente sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
(i) in base al primo comma dell’art. 4 D. Lgs. n. 165/1997, i sei scatti stipendiali sarebbero valutabili sul TFS unicamente per i soggetti collocati a riposo per raggiungimento del limite d’età ordinamentale oppure per invalidità o per decesso, mentre non potrebbero essere riconosciuti al personale che sia stato collocato a riposo a domanda, posizione equiparata al raggiungimento dei limiti di servizio; il beneficio in questione sarebbe, peraltro, espressamente subordinato al previo pagamento della restante contribuzione “ calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito ”, contribuzione che nel caso di specie non sarebbe stata effettuata;
(ii) l’INPS, nel determinare il proprio operato, si sarebbe attenuta alle indicazioni dei Ministeri, più volte chiamati a pronunciarsi sul beneficio in questione e cita, al riguardo, la nota n. 133991 del 14.9.1998;
(iii) sino a quando la PA di appartenenza non certifica – come nel caso di specie non ha sinora certificato – il diritto del dipendente a ottenere la riliquidazione del TFS e non comunica all’INPS, tramite il modello PA04, tulle le voci e tutti i dati utili ai fini del calcolo dello stesso, l’Istituto non avrebbe alcuna possibilità di corrispondere una buonuscita di importo maggiore, essendo mero ordinatore secondario di spesa.
11. Il costrutto argomentativo proposto dall’Istituto resistente è infondato.
Il Collegio non può che richiamarsi ai principi già ampiamente espressi dalla giurisprudenza amministrativa in relazione ai militari dell’Arma dei RA (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, sentenze nn. 929/2022 e 936/2022), della Guardia di FI (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, sentenze n. 770/2022 e n. 1328/2022; C.d.S., sez. II, sentenza n. 3909/2023; sez. II, sentenza n. 2760/2023; sez. II, sentenza n. 2761/2023) nonché in relazione al personale comunque appartenente a forze di polizia (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza n. 936/2022).
11.1. Per quanto concerne gli appartenenti a forze di polizia, va evidenziato che con l’art. 13 della legge n. 804/1973, in seguito abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 682) del D. Lgs. n. 66/2010, recante il codice dell’ordinamento militare, “ ai generali ed ai colonnelli (della Guardia di finanza) nella posizione di a disposizione, all’atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l’articolo 1 della presente legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante ”.
11.2. Detto meccanismo è stato successivamente previsto a favore di tutti gli ufficiali mediante l’art. 32, comma 9- bis , della L. n. 224/1986 (poi abrogato dall’art. 67, comma 3, del D. Lgs. n. 69/2001), quale facoltà che questi possono esercitare a determinate condizioni.
Specificamente essi possono chiedere, in luogo della promozione attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, l’attribuzione di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita (“ A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma l’attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita ”).
11.3. Ai sensi dell’art. 1, comma 15- bis , del D.L. n. 379/1987, introdotto dalla legge di conversione n. 468/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, l’attribuzione di sei scatti ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita viene estesa “ ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati ”, ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso. Non è quindi compresa l’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda.
Orbene, l’art. 1, comma 15- bis , del D.L. n. 379/1987 è formalmente ancora in vigore perché non espressamente abrogato dal codice dell’ordinamento militare, che invece ha espressamente abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990 che, come illustrato, ha sostituito l’art. 1, comma 15- bis , del D.L. n. 379/1987.
11.4. Ciò posto, si deve escludere che l’abrogazione di una disposizione che novella una precedente disposizione faccia rivivere la disposizione originaria. Di conseguenza l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15- bis , del D.L. n. 379/1987, non ha determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione. Ne deriva che il codice dell’ordinamento militare, nell’abrogare l’art. 11 della legge n. 231/1990, ha inteso abrogare anche l’art. 1, comma 15- bis , del D.L. n. 379/1987, sicché non è più in vigore la norma contenuta nel predetto comma, che limita l’applicazione dell’istituto de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda.
La reviviscenza – che si verifica quando una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell’atto che ne ha determinato l’abrogazione – è istituto di carattere eccezionale.
In tal senso si sono pronunciati la Corte di Cassazione ( ex aliis , sentenze nn. 855/1951 e n. 3284/1979, secondo cui “ l’abrogazione legislativa opera soltanto dall’entrata in vigore del provvedimento che la contiene e, quindi, salvo che sia espressamente disposto, non ha effetto rispristinatorio delle norme precedenti che erano state a loro volta da esso abrogate ”), il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ( ex aliis , sentenza n. 937/2012, secondo cui nell’ordinamento italiano sussiste “ il principio della non reviviscenza delle norme abrogate, a cui il legislatore può derogare soltanto in modo espresso ”) e il Consiglio di Stato (cfr., sezione V, sentenza n. 7899/2004).
Inoltre, con sentenza n. 13/2012, la Corte Costituzionale ha aderito all’orientamento maggioritario, ammettendo eccezionalmente la reviviscenza quando essa sia desumibile da una volontà certa e indiscutibile del legislatore, come nel caso di doppia mera abrogazione.
11.5. Tanto precisato, va escluso che l’abrogazione, ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872) del codice dell’ordinamento militare, dell’art. 11 della L. n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15- bis , del D.L. n. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione, giacché la tecnica di produzione normativa di tipo codicistico osta di per sé alla reviviscenza di una norma esterna al codice, essendo connotata da un’aspirazione di completezza e sistematicità che non consente il rinvio ad altre disposizioni normative, recando al proprio interno le regole volte alla disciplina dell’intero settore cui si rivolgono.
Va, ancora, evidenziato, che il codice dell’ordinamento militare, nell’abrogare, tramite l’art. 2268, comma 1, n. 872), l’art. 11 della L. n. 231/1990, ha altresì stabilito con l’art. 1911 quale disciplina applicare al trattamento di fine rapporto.
Difetta, pertanto, nel caso di specie, la condizione minima per poter ritenere che l’abrogazione dell’art. 11 della L. n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15- bis , del D.L. n. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione, che si deve ritenere piuttosto abrogata anch’essa.
11.6. Ritenuto abrogato l’art. 1, comma 15- bis , del D.L. n. 379/1987 convertito nella L. n. 468/1987, ben si comprende perché l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987 convertito nella L. n. 472/1987.
L’attribuzione di sei scatti è stata estesa dall’art. 6- bis del decreto legge n. 387/1987, modificato da ultimo dall’art. 21, comma 1, della L. n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, “ al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate ”.
Detta previsione di legge è intervenuta in modo organico in merito all’istituto dell’attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia. L’introduzione della disciplina recata dall’art. 6- bis si accompagna, infatti, all’abrogazione delle previsioni di legge sopra citate, che per prime hanno introdotto l’istituto. Invero, l’art. 13 della L. n. 804/1973 è stato abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 682), del codice dell’ordinamento militare, come modificato dall’art. 9, comma 1, lettera p), n. 7), del D. Lgs. n. 20/2012, l’art. 32, comma 9- bis , della L. n. 224/1986 è stato abrogato dall’art. 67, comma 3, del D. Lgs. n. 69/2001 e l’art. 1, comma 15- bis , del D.L. n. 379/1987, convertito nella L. n. 468/1987, così come sostituito dall’art. 11 della L. n. 231/1990, è stato abrogato (nei termini sopra illustrati) dall’art. 2268, comma 1, n. 872), del codice dell’ordinamento militare.
Quanto all’ambito di applicazione dell’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987, convertito nella L. n. 472/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si determina anche in ragione della funzione del predetto decreto legge, delineata dal suo art. 1 nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. n. 150/1987, di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di FI, al Corpo degli agenti di custodia e all’allora Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121/1981. Quest’ultima norma, benché inserita nella L. n. 121/1981, recante “ Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza ”, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del D.L. n. 387/1987, potendosi per tal via utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6- bis . Del resto il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6- bis del decreto legge n. 387/1987) si applica “ al personale dei ruoli della Polizia di Stato » (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare, cosicché l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all’art. 6- bis comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare.
Quanto all’ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione: ai sensi del comma 1 dell’art. 6- bis sono attribuiti, “ ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita ” e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno (“ del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 L. n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente Decreto ”) al personale “ che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto ”; il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti “ al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ”, con la precisazione che “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
11.7. L’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 in relazione ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Siffatta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“ sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile ”) e al riferimento all’articolo 13 del decreto legislativo n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione.
L’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 non modifica, dunque, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987.
11.8. Nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare.
Tale disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia in ragione della collocazione della stessa all’interno del codice dell’ordinamento militare, prevede, con riguardo all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio e ai soli fini del trattamento di fine rapporto, che “ continua ad applicarsi l’articolo 6- bis , del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ”.
Il codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare con riferimento alle forze di polizia a ordinamento militare (essendo questo l’ambito di applicazione del codice) il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987, che comprende, come sopra illustrato, tanto gli appartenenti all’ordinamento militare, quanto gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia, e ne ha per di più sottolineato la perdurante vigenza.
11.9. Sussistono pertanto i presupposti perché il ricorrente benefici dell’istituto di cui all’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987 convertito nella L. n. 472/1987.
11.10. Infine, rileva il Collegio che, in disparte la genericità delle difese esplicate sul punto, la questione difensiva introdotta dall’INPS in merito alla mancata trasmissione del modello “PA04” da parte della PA di appartenenza è del tutto priva di fondamento.
Sul punto occorre considerare che, a seguito dell’adozione della circolare INPS n. 26 del 13 febbraio 2019, sono state introdotte nuove modalità operative in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici e di fine servizio per il personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
A decorrere dal 1.4.2019 - data di prima applicazione delle nuove istruzioni operative - è stato progressivamente superato il sistema basato sulla trasmissione del modello PA04 da parte dell’Amministrazione di appartenenza, con conseguente passaggio a un sistema centrato sulla gestione diretta delle posizioni assicurative da parte dell’INPS, mediante l’utilizzo delle banche dati Uniemens - ListaPosPa. Ciò implica che, nel nuovo assetto organizzativo e procedurale delineato dalla prassi interna dell’Istituto, la valutazione dei presupposti giuridici e contributivi ai fini della liquidazione delle prestazioni previdenziali - ivi compreso il trattamento di fine servizio - spetta in via esclusiva all’INPS, il quale opera sulla base delle risultanze registrate nella propria banca dati, senza necessità di ulteriore validazione o integrazione da parte dell’Amministrazione pubblica presso la quale il dipendente ha prestato servizio (cfr. in questi termini TRGA Bolzano, sentenze nn. 191, 174 e 160 del 2025; TAR Sicilia, Palermo, sez. V, sentenza n. 1220/2025).
Non assume rilevanza neppure l’eccezione di incostituzionalità spiegata, peraltro in modo generico, non avendo l’Istituto previdenziale neppure illustrato sotto quale profilo e per quale motivo l’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, come convertito, tuttora in vigore, violerebbe gli artt. 3 e 81 della Carta costituzionale.
Il Collegio ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.
Al riguardo, è sufficiente evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione, la fattispecie oggetto di causa ricade, ex se , nell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’art. 6- bis , comma 2, del d.l. n. 387/1987. Ne consegue che non può affermarsi che sia l’interpretazione estensiva di tale disposizione normativa a porsi in contrasto con l’articolo 81 della Costituzione.
Il principio della copertura finanziaria costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice chiamato ad applicare la legge. Inoltre, una copertura finanziaria per la norma in esame è rinvenibile nell’art. 1 del d.l. n. 387/1987 (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 30 dicembre 2025, n. 2214; T.A.R. Piemonte, sez. III, 17 aprile 2025, n. 675). Come osservato dal Consiglio di Stato, la posizione espressa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che evidenzia la mancanza di una copertura specifica per la spesa derivante da tale interpretazione, non può inficiare la corretta applicazione della norma, ma semmai suggerisce la necessità di un intervento normativo per la quantificazione e la copertura degli oneri (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 22 aprile 2025, n. 3273).
Ciò vale anche alla luce del principio di discrezionalità riconosciuto al legislatore nella determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali, che consente di contestare la legittimità costituzionale della scelta legislativa in questione sulla base del solo canone dell’irragionevolezza (articolo 3 della Costituzione).
Sul punto l’INPS non ha fornito argomentazioni convincenti, essendosi limitato a un generico richiamo all’evoluzione del sistema previdenziale italiano, senza fornire alcuna concreta dimostrazione del contrasto con i parametri costituzionali evocati (cfr. Cons. Stato, sez. II, del 20 marzo 2023, n. 2831; C.G.A.R.S., 19 agosto 2022, n. 926; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 17 aprile 2026, n. 6993 e 2 febbraio 2026, n. 1948; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 20 marzo 2026, n. 1911; T.R.G.A. Bolzano, 28 luglio 2025, n. 220).
12. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto.
Il Tribunale accerta, pertanto, il diritto dell’odierno ricorrente a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6- bis del D.L. n. 387 del 1987, e, specularmente, l’obbligo, a carico dell’Amministrazione, di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.
Sulla relativa somma dovranno essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994 (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 13624/2020).
Per quanto attiene alla posta relativa agli interessi, va precisato che, poiché “ le disposizioni riguardanti l’erogazione del trattamento di fine servizio, prevedono che le stesse siano liquidabili in due tranches , la prima pagabile dopo due anni (l’INPS ha 90 giorni di tempo da tale data) e la seconda l’anno successivo” , a mente di quanto da ultimo disposto dall’art. 12, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli interessi medesimi saranno computati sul predetto maggior importo spettante al ricorrente solo per la tranche di liquidazione già scaduta ed a far data dalla scadenza originaria della stessa (cfr. TRGA Bolzano, n. 242 del 2025 e nn. 261 e 90 del 2024 e da ultimo TRGA Trento n. 111/2025)
13. Le spese di giudizio seguono, come per legge, l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ciò anche in considerazione dei numerosi precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, intervenuti sulla questione di diritto sottesa al presente contenzioso in epoca antecedente al deposito del controricorso della resistente Amministrazione e, dall’altro lato, del carattere seriale della causa (in questo senso cfr. Consiglio di Stato, sez. II, sent. 23 marzo 2023, n. 2982; Cons. di Stato, sez. II, sent., 14 dicembre 2023, n. 10834 e sent. 24 marzo 2023, n. 3041; Cons. di Stato, sentt. 23 marzo 2023, nn. 2948, 2979, 2980, 2983, 2984, 2986, 2987, 2990; TRGA Bolzano sentt. nn. 5, 41, 57, 68, 79, 90, 125, 139, 158, 162 e 176/2024 e nn. 7, 61, 160 e 191 del 2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita nel senso precisato in motivazione.
Condanna la parte resistente Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
PH IK, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Alda Dellantonio, Consigliere
DR TI, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| DR TI | PH IK |
IL SEGRETARIO