Articolo 53 della Legge 25 luglio 1952, n. 949
Articolo 52Articolo 54
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30 luglio 1952
Art. 53.
E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, da imputarsi per lire 10 miliardi all'esercizio 1951-52 e per lire 10 miliardi all'esercizio 1952-53, e da destinare:
a) per finanziamenti della costruzione di metanodotti per il trasporto dei prodotti estratti dai giacimenti individuati a seguito delle ricerche di cui all' art. 6 del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556 , convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, e all'art. 3 della legge 27 maggio 1940, n. 580 ;
b) per finanziamenti delle ricerche di idrocarburi di cui ai predetti articoli.
Entrata in vigore il 30 luglio 1952