Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 279
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per omessa indicazione della data di notifica dell'atto impugnato

    Non si evince dal contenuto dell'atto impugnato la data di notifica di esso al contribuente, non è pertanto dato sapere se il ricorso sia stato tempestivamente azionato entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge a far data dalla notifica dell'atto.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata notifica all'ente impositore

    Il ricorrente ha notificato il ricorso unicamente ad Agenzia delle Entrate Riscossione e non anche a Agenzia delle Entrate, ad onta del fatto che ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto, nel presente caso l'avviso di accertamento n. TYZ01E500582/2014: tale condotta viola l'art. 14, comma sesto, del decreto legislativo n. 546 del 1992, ora art. 58, comma settimo, del decreto legislativo n. 174 del 2025, che prescrive, in caso di asserito vizio della notifica concernente l'atto presupposto, la contestuale presenza in giudizio sia del Concessionario della Riscossione che dell'Ente impositore a pena di inammissibilità del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 279
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 279
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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