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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 279/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA CO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5609/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 297202490006814746000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 297202490006814746000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 297202490006814746000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 297202490006814746000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 297202490006814746000 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente giudizio Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 297202490006814746000, dell'importo complessivo di Euro 13.325,22, riportante l'avviso di accertamento n. TYZ01E500582/2014 con il quale è stato disposto il recupero di IRPEF, IVA ed IRAP per l'anno 2009: a fondamento del ricorso Ricorrente_1 ha eccepito l'omessa notifica del sotteso avviso di accertamento nonchè l'intervenuta prescrizione del tributo, stante l'adozione ad opera dell'ente impositore di alcun atto interruttivo al fine di evitare l'estinzione della pretesa impositiva.
Nessuno si è costituito per Agenzia delle Entrate Riscossione, unico ente a cui il ricorrente Ricorrente_1
ha affermato avere notificato il ricorso che ha dato la stura al presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte reputa di dovere dichiarare inammissibile il ricorso azionato da Ricorrente_1 per i seguenti due motivi:
1) innanzitutto non si evince dal contenuto dell'atto impugnato la data di notifica di esso al contribuente Ricorrente_1: non è pertanto dato sapere se il ricorso sia stato tempestivamente azionato entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge a fat data dalla notifica dell'atto;
2) Ricorrente_1 ha notificato il ricorso unicamente ad Agenzia delle Entrate Riscossione e non anche a Agenzia delle Entrate, e ciò ad onta del fatto che ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto, nel presente casol'avviso di accertamento n. TYZ01E500582/2014: tale condotta viola l'art. 14, comma sesto, del decreto legislativo n. 546 del 1992, ora art. 58, comma settimo, del decreto legislativo n. 174 del 2025, che prescrive, in caso di asserito vizio della notifica concernente l'atto presupposto, la contestuale presenza in giudizio sia del Concessionario della Riscossione che dell'Ente impositore a pena di inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili stante la mancata costituzione di Agenzia delle Entrate
Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso azionato da Ricorrente_1; 2) Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da Ricorrente_1.
Catania, 13 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA CO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5609/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 297202490006814746000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 297202490006814746000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 297202490006814746000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 297202490006814746000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 297202490006814746000 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente giudizio Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 297202490006814746000, dell'importo complessivo di Euro 13.325,22, riportante l'avviso di accertamento n. TYZ01E500582/2014 con il quale è stato disposto il recupero di IRPEF, IVA ed IRAP per l'anno 2009: a fondamento del ricorso Ricorrente_1 ha eccepito l'omessa notifica del sotteso avviso di accertamento nonchè l'intervenuta prescrizione del tributo, stante l'adozione ad opera dell'ente impositore di alcun atto interruttivo al fine di evitare l'estinzione della pretesa impositiva.
Nessuno si è costituito per Agenzia delle Entrate Riscossione, unico ente a cui il ricorrente Ricorrente_1
ha affermato avere notificato il ricorso che ha dato la stura al presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte reputa di dovere dichiarare inammissibile il ricorso azionato da Ricorrente_1 per i seguenti due motivi:
1) innanzitutto non si evince dal contenuto dell'atto impugnato la data di notifica di esso al contribuente Ricorrente_1: non è pertanto dato sapere se il ricorso sia stato tempestivamente azionato entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge a fat data dalla notifica dell'atto;
2) Ricorrente_1 ha notificato il ricorso unicamente ad Agenzia delle Entrate Riscossione e non anche a Agenzia delle Entrate, e ciò ad onta del fatto che ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto, nel presente casol'avviso di accertamento n. TYZ01E500582/2014: tale condotta viola l'art. 14, comma sesto, del decreto legislativo n. 546 del 1992, ora art. 58, comma settimo, del decreto legislativo n. 174 del 2025, che prescrive, in caso di asserito vizio della notifica concernente l'atto presupposto, la contestuale presenza in giudizio sia del Concessionario della Riscossione che dell'Ente impositore a pena di inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili stante la mancata costituzione di Agenzia delle Entrate
Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso azionato da Ricorrente_1; 2) Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da Ricorrente_1.
Catania, 13 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota