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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11652 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa IA SO, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. 12788 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: “Altri istituti e leggi speciali”
proposta ai sensi degli artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011 e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 CodiceFiscale_1
Petrolino presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, Via Giovanni Porzio, 4 -
Centro Direzionale Is. G2
ATTORE
E
(c.f. , , CP_1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
( c.f. )
[...] C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
NONCHÉ
Controparte_5
CONVENUTO CONTUMACE
E
(GIÀ Controparte_6 CP_7
) (C.F. e P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
E
già Controparte_8 Controparte_9
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 06.06.2024, l'istante ha proposto opposizione ai sensi dell'art.170
d.p.r. n.115/2002 avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale Ordinario
di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia, nell'ambito del giudizio R.G. n. 693/2016 promosso dai sigg.ri , , e nei confronti del CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
con terzo chiamato in causa e con l'intervento Controparte_10 Controparte_7
della società Controparte_9
Ha dedotto che il giudice, con ordinanza del 20.7.2023 disponeva consulenza tecnica di ufficio il cui elaborato peritale veniva depositato in data 14.04.2024 ed in data 02.05.2024 l'odierno ricorrente depositava istanza di liquidazione dei compensi per l'importo complessivo di €.
9.181,58, oltre iva e oneri contributivi, a fronte della quale il giudice liquidava a vacazioni la somma di €. 658,53, oltre oneri di legge, con pagamento a carico di tutte le parti in egual misura.
Ha censurato l'operata liquidazione per i seguenti motivi: 1) mancato riconoscimento delle spese di viaggio, così come richieste e documentate dai titoli di viaggio allegati all'istanza di liquidazione a suo tempo depositata, pari ad €. 96,00; 2) liquidazione degli onorari solo per quanto dovuto a titolo di vacazioni omettendo il calcolo del compenso ai sensi degli art. 11 e 13 del DM
182/2022, con riferimento ai valori medi calcolati in base al valore della controversia, pari ad €.
260.000; 3) omessa applicazione del d.m. 30/05/2002, sostenendone che a contrario, la consulenza espletata - indagine sulle cause del danno subito da un fondo interessato da acque provenienti da rete fognaria e stima del danno anche da bonifica dello stesso - rientrava nelle ipotesi disciplinate dal d.m. sopra citato con conseguente riconoscimento degli onorari ex art.11 e 13; 4) non congruità
della liquidazione degli onorari a tempo, avendo il giudice riconosciuto n.80 vacazioni a fronte di n. 223 richieste dall'ausiliario del Giudice, per un totale di 113 giorni lavorativi decorsi tra il conferimento dell'incarico ed il deposito della consulenza e numero 3 accessi in loco.
3. Il Tribunale osserva.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che qui di seguito si espongono.
3.1.In primo luogo, va osservato che il ricorso è stato tempestivamente notificato a tutte le parti del giudizio (già parti del procedimento R.G. n. 693/2016) , Parte_2
(in data 16.10.2024 ai sensi dell'art.139 cpc ed a mani nei Parte_3
confronti di ), , CP_4 Controparte_5 Controparte_11
(già , a mezzo p.e.c. in data 7.10.2024,
[...] Controparte_9
atteso che nel procedimento di opposizione a decreto di liquidazione del C.T.U. sono litisconsorti necessari tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di merito nel quale è stato emesso il decreto impugnato (cfr Cass. civ., sent. n. 22200 del 22.09.2017).
Va infatti osservato che per pacifica giurisprudenza l'importo liquidato dal giudice potrà essere posto a carico della parte che risulterà soccombente nel futuro instaurando giudizio di merito (cfr
Cass. civ, sent. n. 14268 del 08.06.2017; Cass. civ., sent. n. 15672 del 27.07.2005; Cass. civ., sent.
n. 1690 del 15.02.2000). Sussiste, pertanto, l'interesse e la legittimazione passiva di tutte le parti della procedura nel giudizio che abbia ad oggetto l'opposizione al decreto di liquidazione e la richiesta di differente determinazione del compenso.
Sussiste altresì la legittimazione ad agire in capo all'opponente, il quale ha provato di essere stato nominato consulente d'ufficio nel procedimento n. 693/2016 R.G. presso il Tribunale di Napoli-
sezione distaccata di Ischia e di avere portato a termine il suo incarico, depositando la relazione peritale e formulando richiesta di liquidazione del compenso.
3.2. Va disatteso il primo motivo vertente sulla liquidazione delle spese di viaggio, per la dirimente ragione che manca qualsiasi prova della preventiva autorizzazione al rimborso delle stesse.
3.3. Passando all'esame degli altri motivi di opposizione, da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione delle questioni che vengono in rilievo, va osservato che la liquidazione secondo vacazioni deve essere effettuata nel caso in cui il valore della domanda non sia determinabile e deve essere disposta solo quando la causa “abbia ad oggetto beni non suscettibili di valutazione
economica, poiché l'indeterminabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di una
intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari al tempo della
proposizione della domanda, da accertarsi in base agli elementi precostituiti e disponibili fin
dall'introduzione del giudizio” (cfr Cass. civ., ord. n. 30732 del 21.12.2017).
Ed invero, il sistema di liquidazione a vacazioni - che determinano la misura dell'onorario al tempo occorso per lo svolgimento dello stesso - è un criterio residuale per il calcolo del compenso dell'ausiliario che si applica quando non è possibile procedere alla determinazione del compenso in base agli onorari fissi e variabili, siano essi quelli da un minimo ad un massimo o quelli a percentuale o quando, come già evidenziato, risulti indeterminabile il valore dell'oggetto della causa o quando, comunque, non sia logicamente possibile l'estensione analogica delle tabelle.
Ciò posto, nel caso di specie, i quesiti formulati al consulente d'ufficio erano del seguente tenore:
“il CTU esaminati gli atti causa, sentite le parti e i loro eventuali ctp, ispezionati i luoghi di causa
ed effettuate le operazioni che ritenga necessarie: 1) descriva lo stato dei luoghi per cui è causa,
provvedendo a trarne documentazione fotografica;
2) accerti la sussistenza o meno dei fenomeni
dannosi dedotti in lite (allagamento del terreno di parte attrice) determinandone, in caso
affermativo: a. quale sia la natura, b. quali siano le cause ed, in particolare se i dedotti fenomeni
dipendano dal malfunzionamento e dalla mancata manutenzione dell'impianto fognario;
c. quali
siano le opere necessarie per l'eliminazione dei danni accertati;
e. quali siano i costi; 3) tenti la
conciliazione della lite».
Trova dunque applicazione l'art.11 del D.M. 30 maggio 2002 che dispone “per la perizia o la
consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi
generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica
agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per
scaglioni”.
Non può, quindi, ritenersi, così come ritenuto nel decreto di liquidazione, che, non dovessero trovare applicazione il d.m. 30 maggio 2002, in quanto “..la prestazione resa non rientra tra quelle
previste dalla tabella allegata…” e che pertanto l'onorario doveva essere liquidato in base al criterio residuale delle vacazioni, atteso che l'art.11 trova applicazione anche nel caso, come quello di specie, in cui siano stati demandati al consulente accertamenti di cause e ragioni di danni,
nonché l'accertamento e la quantificazione dell'importo necessario ad eliminarli.
L'attività svolta dal consulente doveva, pertanto, essere liquidata facendo applicazione delle tariffe di cui all'art. 11 del D.M. 115/2002, determinando il valore della domanda, ai sensi dell'art.1 del d.m. 30 maggio del 2002, in base al valore della controversia, quantificato in euro 112.100,00
come da atto di citazione, prodotto agli atti di causa.
Quanto alla misura del compenso, lo stesso deve essere riconosciuto in misura minima in ragione della non complessità degli accertamenti effettuati dall'ausiliario e della mancata quantificazione dei costi stante il mancato espletamento di “indagini e progetti di fattibilità, che esulano dall'oggetto del presente incarico” e dunque considerando il limitato oggetto dell'indagine eseguita.
Non trova poi applicazione l'invocato art.13 del d.m. 30 maggio del 2002 che verte in materia di estimo, non rientrante nei quesiti peritali.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta, con liquidazione in favore dell'opponente, a titolo di compensi ed in applicazione dell'art. 11 del D.M. 30.05.2002 dell'importo di € 2.941,95
– detratto l'acconto ove percepito - il cui compenso viene posto a carico di tutte le parti nella misura indicata nel decreto di liquidazione opposto.
4. Le spese di lite vengono compensate, sussistenti gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art.92
c.p.c. non avendo le controparti determinato l'errore nella liquidazione né essendosi opposte alla richiesta rideterminazione del compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa IA
SO, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.12788/2024 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione reso in data
06.05.2024 nel procedimento n. 693/2016 r.g.a.c. del Tribunale di Napoli- sezione distaccata di
Ischia, giudice dott.ssa Ragosta, liquida in favore del C.T.U. ing. , in applicazione Parte_1
dell'art.11 del D.M. 30.05.2002 (G.U. 05.08.2002 n. 182), a titolo di onorario, l'importo di €
2.941,95 oltre accessori su detto importo nella misura indicata nel decreto di liquidazione opposto,
detratto l'acconto ove percepito, ponendone il pagamento provvisoriamente a carico di tutte le parti in parte uguale, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti del CTU;
- compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli il 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA SO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa IA SO, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. 12788 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: “Altri istituti e leggi speciali”
proposta ai sensi degli artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011 e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 CodiceFiscale_1
Petrolino presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, Via Giovanni Porzio, 4 -
Centro Direzionale Is. G2
ATTORE
E
(c.f. , , CP_1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
( c.f. )
[...] C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
NONCHÉ
Controparte_5
CONVENUTO CONTUMACE
E
(GIÀ Controparte_6 CP_7
) (C.F. e P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
E
già Controparte_8 Controparte_9
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 06.06.2024, l'istante ha proposto opposizione ai sensi dell'art.170
d.p.r. n.115/2002 avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale Ordinario
di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia, nell'ambito del giudizio R.G. n. 693/2016 promosso dai sigg.ri , , e nei confronti del CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
con terzo chiamato in causa e con l'intervento Controparte_10 Controparte_7
della società Controparte_9
Ha dedotto che il giudice, con ordinanza del 20.7.2023 disponeva consulenza tecnica di ufficio il cui elaborato peritale veniva depositato in data 14.04.2024 ed in data 02.05.2024 l'odierno ricorrente depositava istanza di liquidazione dei compensi per l'importo complessivo di €.
9.181,58, oltre iva e oneri contributivi, a fronte della quale il giudice liquidava a vacazioni la somma di €. 658,53, oltre oneri di legge, con pagamento a carico di tutte le parti in egual misura.
Ha censurato l'operata liquidazione per i seguenti motivi: 1) mancato riconoscimento delle spese di viaggio, così come richieste e documentate dai titoli di viaggio allegati all'istanza di liquidazione a suo tempo depositata, pari ad €. 96,00; 2) liquidazione degli onorari solo per quanto dovuto a titolo di vacazioni omettendo il calcolo del compenso ai sensi degli art. 11 e 13 del DM
182/2022, con riferimento ai valori medi calcolati in base al valore della controversia, pari ad €.
260.000; 3) omessa applicazione del d.m. 30/05/2002, sostenendone che a contrario, la consulenza espletata - indagine sulle cause del danno subito da un fondo interessato da acque provenienti da rete fognaria e stima del danno anche da bonifica dello stesso - rientrava nelle ipotesi disciplinate dal d.m. sopra citato con conseguente riconoscimento degli onorari ex art.11 e 13; 4) non congruità
della liquidazione degli onorari a tempo, avendo il giudice riconosciuto n.80 vacazioni a fronte di n. 223 richieste dall'ausiliario del Giudice, per un totale di 113 giorni lavorativi decorsi tra il conferimento dell'incarico ed il deposito della consulenza e numero 3 accessi in loco.
3. Il Tribunale osserva.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che qui di seguito si espongono.
3.1.In primo luogo, va osservato che il ricorso è stato tempestivamente notificato a tutte le parti del giudizio (già parti del procedimento R.G. n. 693/2016) , Parte_2
(in data 16.10.2024 ai sensi dell'art.139 cpc ed a mani nei Parte_3
confronti di ), , CP_4 Controparte_5 Controparte_11
(già , a mezzo p.e.c. in data 7.10.2024,
[...] Controparte_9
atteso che nel procedimento di opposizione a decreto di liquidazione del C.T.U. sono litisconsorti necessari tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di merito nel quale è stato emesso il decreto impugnato (cfr Cass. civ., sent. n. 22200 del 22.09.2017).
Va infatti osservato che per pacifica giurisprudenza l'importo liquidato dal giudice potrà essere posto a carico della parte che risulterà soccombente nel futuro instaurando giudizio di merito (cfr
Cass. civ, sent. n. 14268 del 08.06.2017; Cass. civ., sent. n. 15672 del 27.07.2005; Cass. civ., sent.
n. 1690 del 15.02.2000). Sussiste, pertanto, l'interesse e la legittimazione passiva di tutte le parti della procedura nel giudizio che abbia ad oggetto l'opposizione al decreto di liquidazione e la richiesta di differente determinazione del compenso.
Sussiste altresì la legittimazione ad agire in capo all'opponente, il quale ha provato di essere stato nominato consulente d'ufficio nel procedimento n. 693/2016 R.G. presso il Tribunale di Napoli-
sezione distaccata di Ischia e di avere portato a termine il suo incarico, depositando la relazione peritale e formulando richiesta di liquidazione del compenso.
3.2. Va disatteso il primo motivo vertente sulla liquidazione delle spese di viaggio, per la dirimente ragione che manca qualsiasi prova della preventiva autorizzazione al rimborso delle stesse.
3.3. Passando all'esame degli altri motivi di opposizione, da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione delle questioni che vengono in rilievo, va osservato che la liquidazione secondo vacazioni deve essere effettuata nel caso in cui il valore della domanda non sia determinabile e deve essere disposta solo quando la causa “abbia ad oggetto beni non suscettibili di valutazione
economica, poiché l'indeterminabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di una
intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari al tempo della
proposizione della domanda, da accertarsi in base agli elementi precostituiti e disponibili fin
dall'introduzione del giudizio” (cfr Cass. civ., ord. n. 30732 del 21.12.2017).
Ed invero, il sistema di liquidazione a vacazioni - che determinano la misura dell'onorario al tempo occorso per lo svolgimento dello stesso - è un criterio residuale per il calcolo del compenso dell'ausiliario che si applica quando non è possibile procedere alla determinazione del compenso in base agli onorari fissi e variabili, siano essi quelli da un minimo ad un massimo o quelli a percentuale o quando, come già evidenziato, risulti indeterminabile il valore dell'oggetto della causa o quando, comunque, non sia logicamente possibile l'estensione analogica delle tabelle.
Ciò posto, nel caso di specie, i quesiti formulati al consulente d'ufficio erano del seguente tenore:
“il CTU esaminati gli atti causa, sentite le parti e i loro eventuali ctp, ispezionati i luoghi di causa
ed effettuate le operazioni che ritenga necessarie: 1) descriva lo stato dei luoghi per cui è causa,
provvedendo a trarne documentazione fotografica;
2) accerti la sussistenza o meno dei fenomeni
dannosi dedotti in lite (allagamento del terreno di parte attrice) determinandone, in caso
affermativo: a. quale sia la natura, b. quali siano le cause ed, in particolare se i dedotti fenomeni
dipendano dal malfunzionamento e dalla mancata manutenzione dell'impianto fognario;
c. quali
siano le opere necessarie per l'eliminazione dei danni accertati;
e. quali siano i costi; 3) tenti la
conciliazione della lite».
Trova dunque applicazione l'art.11 del D.M. 30 maggio 2002 che dispone “per la perizia o la
consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi
generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica
agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per
scaglioni”.
Non può, quindi, ritenersi, così come ritenuto nel decreto di liquidazione, che, non dovessero trovare applicazione il d.m. 30 maggio 2002, in quanto “..la prestazione resa non rientra tra quelle
previste dalla tabella allegata…” e che pertanto l'onorario doveva essere liquidato in base al criterio residuale delle vacazioni, atteso che l'art.11 trova applicazione anche nel caso, come quello di specie, in cui siano stati demandati al consulente accertamenti di cause e ragioni di danni,
nonché l'accertamento e la quantificazione dell'importo necessario ad eliminarli.
L'attività svolta dal consulente doveva, pertanto, essere liquidata facendo applicazione delle tariffe di cui all'art. 11 del D.M. 115/2002, determinando il valore della domanda, ai sensi dell'art.1 del d.m. 30 maggio del 2002, in base al valore della controversia, quantificato in euro 112.100,00
come da atto di citazione, prodotto agli atti di causa.
Quanto alla misura del compenso, lo stesso deve essere riconosciuto in misura minima in ragione della non complessità degli accertamenti effettuati dall'ausiliario e della mancata quantificazione dei costi stante il mancato espletamento di “indagini e progetti di fattibilità, che esulano dall'oggetto del presente incarico” e dunque considerando il limitato oggetto dell'indagine eseguita.
Non trova poi applicazione l'invocato art.13 del d.m. 30 maggio del 2002 che verte in materia di estimo, non rientrante nei quesiti peritali.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta, con liquidazione in favore dell'opponente, a titolo di compensi ed in applicazione dell'art. 11 del D.M. 30.05.2002 dell'importo di € 2.941,95
– detratto l'acconto ove percepito - il cui compenso viene posto a carico di tutte le parti nella misura indicata nel decreto di liquidazione opposto.
4. Le spese di lite vengono compensate, sussistenti gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art.92
c.p.c. non avendo le controparti determinato l'errore nella liquidazione né essendosi opposte alla richiesta rideterminazione del compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa IA
SO, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.12788/2024 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione reso in data
06.05.2024 nel procedimento n. 693/2016 r.g.a.c. del Tribunale di Napoli- sezione distaccata di
Ischia, giudice dott.ssa Ragosta, liquida in favore del C.T.U. ing. , in applicazione Parte_1
dell'art.11 del D.M. 30.05.2002 (G.U. 05.08.2002 n. 182), a titolo di onorario, l'importo di €
2.941,95 oltre accessori su detto importo nella misura indicata nel decreto di liquidazione opposto,
detratto l'acconto ove percepito, ponendone il pagamento provvisoriamente a carico di tutte le parti in parte uguale, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti del CTU;
- compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli il 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA SO