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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/05/2024, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 2161/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n.r.g. 2161/2022, avente ad oggetto “opposizione all'esecuzione”
PROMOSSA DA
(C.F. , elett.te domiciliata a Bergamo in via Angelo Maj Parte_1 C.F._1
n. 16/B, rappresentata a difesa dall'Avv. Stabilito Carmelo Fagone del Foro di Milano giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(P. VA ), in persona del relativo l.r.p.t., elett.te domiciliata a Milano Controparte_1 P.IVA_1 in C.so Magenta n. 84, presso gli Avv.ti Giovanni Gomez Paloma, Annalisa Esposito e Giuseppe
Cardona;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08.05.2024 i procuratori di parte opponente ha concluso come da verbale in atti e la causa, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con la pronuncia della presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09
e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
pagina 1 di 3 Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 25.11.2022 proponeva Parte_1 opposizione all'esecuzione immobiliare avviata nei suoi confronti dalla ed Controparte_1 iscritta al n. 100/2021 r.g.e. dell'intestato Tribunale, rilevando di essere stata coinvolta nella procedura esecutiva solo per aver prestato una fideiussione in favore della debitrice principale senza peraltro far parte della relativa compagine sociale. Parte_2
Deducendo quindi la propria qualità di “consumatrice” ex art. 1 del D. Lgs. n. 206 del 2005 ed invocando l'applicazione della tutela ad essa accordata dalla più recente evoluzione giurisprudenziale, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «1) Dichiarare l'annullamento e
l'inefficacia dell'esecuzione in atto, degli atti esecutivi sin qui svolti e tutti gli atti presupposti e prodromici con la liberazione degli immobili in favore della ricorrente Sig.ra 2) per l'effetto, Parte_1 dichiarare la nullità delle fideiussioni sottoscritte dall'attuale ricorrente;
3) con vittoria di spese, competenze e onorari».
2. - Radicatosi il contraddittorio con la notifica della citazione, parte opposta è rimasta contumace.
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza dell'08.05.2024 la causa, previa discussione orale, è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Va anzitutto ribadito che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono, quindi, causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr. Cassazione del 20 marzo 2012 n. 4380).
È l'opponente, dunque, che contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
L'opposto, ovvero il creditore procedente, assume, invece, la posizione del convenuto, e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
3. - Vero è poi che gli ordinari criteri di distribuzione dell'onus probandi (incombente sulle parti) non escludono il potere-dovere del giudice di rilevare le eccezioni in senso lato, al cui genus è riconducibile l'eventuale nullità del contratto.
pagina 2 di 3 Tuttavia, anche nelle ipotesi in cui ad essere genericamente denunciata dall'attore sia una nullità contrattuale, le carenze assertive e probatorie della parte non possono essere colmate mediante i poteri di rilevazione ex officio del giudice, in quanto esercitabili solo ove il vizio emerga ex actis, ossia sulla scorta del solo compendio documentale legittimamente acquisito al giudizio.
4. - Orbene, nella specie, parte attrice, limitandosi genericamente a dedurre la propria qualifica di “consumatrice”, nulla ha dedotto né tantomeno provato con riguardo all'asserito vizio che inficerebbe il contratto di garanzia dalla stessa stipulato.
Ciò è tanto più evidente se si considera che non risulta neppure depositato in atti né il contratto di fideiussione dalla stessa sottoscritto né lo schema ABI.
Il che preclude ogni valutazione circa la validità di tale contratto, considerato ad esempio che nell'ipotesi in cui il fideiussore eccepisca la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust deve operarsi una distinzione tra “fideiussione omnibus” e “fideiussioni specifiche”, nel senso che lo schema ABI, sanzionato dall'autorità antitrust, riguarda unicamente le fideiussioni omnibus con la conseguenza che la censura articolata dall'opponente non troverebbe comunque applicazione con riferimento ad una fideiussione specifica (cfr., tra le più recenti, Tribunale Lodi sentenza del 18.01.2023;
Trib. Napoli 21.04.2023 n. 4158).
5. - Sicché, sulla scorta delle superiori considerazioni, l'opposizione non può che essere respinta.
******************
In punto di regolamentazione delle spese di lite, va fatta applicazione del principio secondo cui nei confronti del contumace vittorioso non può configurarsi alcun diritto al pagamento delle spese processuali, dal momento che non sono state sostenute da esso spese processali.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2161/2022 R.G., così statuisce:
1. rigetta l'opposizione;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Crotone, in data 08 Maggio 2024.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n.r.g. 2161/2022, avente ad oggetto “opposizione all'esecuzione”
PROMOSSA DA
(C.F. , elett.te domiciliata a Bergamo in via Angelo Maj Parte_1 C.F._1
n. 16/B, rappresentata a difesa dall'Avv. Stabilito Carmelo Fagone del Foro di Milano giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(P. VA ), in persona del relativo l.r.p.t., elett.te domiciliata a Milano Controparte_1 P.IVA_1 in C.so Magenta n. 84, presso gli Avv.ti Giovanni Gomez Paloma, Annalisa Esposito e Giuseppe
Cardona;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08.05.2024 i procuratori di parte opponente ha concluso come da verbale in atti e la causa, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con la pronuncia della presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09
e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
pagina 1 di 3 Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 25.11.2022 proponeva Parte_1 opposizione all'esecuzione immobiliare avviata nei suoi confronti dalla ed Controparte_1 iscritta al n. 100/2021 r.g.e. dell'intestato Tribunale, rilevando di essere stata coinvolta nella procedura esecutiva solo per aver prestato una fideiussione in favore della debitrice principale senza peraltro far parte della relativa compagine sociale. Parte_2
Deducendo quindi la propria qualità di “consumatrice” ex art. 1 del D. Lgs. n. 206 del 2005 ed invocando l'applicazione della tutela ad essa accordata dalla più recente evoluzione giurisprudenziale, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «1) Dichiarare l'annullamento e
l'inefficacia dell'esecuzione in atto, degli atti esecutivi sin qui svolti e tutti gli atti presupposti e prodromici con la liberazione degli immobili in favore della ricorrente Sig.ra 2) per l'effetto, Parte_1 dichiarare la nullità delle fideiussioni sottoscritte dall'attuale ricorrente;
3) con vittoria di spese, competenze e onorari».
2. - Radicatosi il contraddittorio con la notifica della citazione, parte opposta è rimasta contumace.
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza dell'08.05.2024 la causa, previa discussione orale, è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Va anzitutto ribadito che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono, quindi, causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr. Cassazione del 20 marzo 2012 n. 4380).
È l'opponente, dunque, che contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
L'opposto, ovvero il creditore procedente, assume, invece, la posizione del convenuto, e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
3. - Vero è poi che gli ordinari criteri di distribuzione dell'onus probandi (incombente sulle parti) non escludono il potere-dovere del giudice di rilevare le eccezioni in senso lato, al cui genus è riconducibile l'eventuale nullità del contratto.
pagina 2 di 3 Tuttavia, anche nelle ipotesi in cui ad essere genericamente denunciata dall'attore sia una nullità contrattuale, le carenze assertive e probatorie della parte non possono essere colmate mediante i poteri di rilevazione ex officio del giudice, in quanto esercitabili solo ove il vizio emerga ex actis, ossia sulla scorta del solo compendio documentale legittimamente acquisito al giudizio.
4. - Orbene, nella specie, parte attrice, limitandosi genericamente a dedurre la propria qualifica di “consumatrice”, nulla ha dedotto né tantomeno provato con riguardo all'asserito vizio che inficerebbe il contratto di garanzia dalla stessa stipulato.
Ciò è tanto più evidente se si considera che non risulta neppure depositato in atti né il contratto di fideiussione dalla stessa sottoscritto né lo schema ABI.
Il che preclude ogni valutazione circa la validità di tale contratto, considerato ad esempio che nell'ipotesi in cui il fideiussore eccepisca la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust deve operarsi una distinzione tra “fideiussione omnibus” e “fideiussioni specifiche”, nel senso che lo schema ABI, sanzionato dall'autorità antitrust, riguarda unicamente le fideiussioni omnibus con la conseguenza che la censura articolata dall'opponente non troverebbe comunque applicazione con riferimento ad una fideiussione specifica (cfr., tra le più recenti, Tribunale Lodi sentenza del 18.01.2023;
Trib. Napoli 21.04.2023 n. 4158).
5. - Sicché, sulla scorta delle superiori considerazioni, l'opposizione non può che essere respinta.
******************
In punto di regolamentazione delle spese di lite, va fatta applicazione del principio secondo cui nei confronti del contumace vittorioso non può configurarsi alcun diritto al pagamento delle spese processuali, dal momento che non sono state sostenute da esso spese processali.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2161/2022 R.G., così statuisce:
1. rigetta l'opposizione;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Crotone, in data 08 Maggio 2024.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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