CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2152/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 24192956 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7603/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso sollecito di pagamento n. 24192956 del 30.01.2025, consegnato in data 11.02.2025, recante l'importo di € 507,62, preteso in forza dell'asserito mancato pagamento dell'avviso di accertamento IMU n. 249 anno 2015, emesso dal Comune di Molochio e notificato da Area srl in data
15.12.2020, Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1, e nel di lui studio domiciliato, adiva il giudice tributario per l'annullamento dell'atto, sostenendo illegittimità dell'atto per precedente annullamento dell'avviso di accertamento IMU 2015 con sentenza della CGT, vizio di motivazione;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva AREA Srl evidenziando di aver provveduto allo sgravio per annullamento dell'atto in autotutela a seguito della notifica del ricorso del ricorrente, pertanto chiedeva dichiararsi l'estinzione della causa per cessata materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
All'udienza camerale la causa veniva presa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta della documentazione prodotta in atti, ai sensi dell'art. 46 D.lgv n. 546/1992 va dichiarata cessata la materia del contendere e quindi la causa estinta con compensazione delle spese processuali tra le parti. Il provvedimento di sgravio così come prodotto ed emesso dalla resistente società, attesta l'estinzione del debito tributario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, giudice unico, preso atto dell'intervenuto sgravio dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2152/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 24192956 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7603/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso sollecito di pagamento n. 24192956 del 30.01.2025, consegnato in data 11.02.2025, recante l'importo di € 507,62, preteso in forza dell'asserito mancato pagamento dell'avviso di accertamento IMU n. 249 anno 2015, emesso dal Comune di Molochio e notificato da Area srl in data
15.12.2020, Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1, e nel di lui studio domiciliato, adiva il giudice tributario per l'annullamento dell'atto, sostenendo illegittimità dell'atto per precedente annullamento dell'avviso di accertamento IMU 2015 con sentenza della CGT, vizio di motivazione;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva AREA Srl evidenziando di aver provveduto allo sgravio per annullamento dell'atto in autotutela a seguito della notifica del ricorso del ricorrente, pertanto chiedeva dichiararsi l'estinzione della causa per cessata materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
All'udienza camerale la causa veniva presa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta della documentazione prodotta in atti, ai sensi dell'art. 46 D.lgv n. 546/1992 va dichiarata cessata la materia del contendere e quindi la causa estinta con compensazione delle spese processuali tra le parti. Il provvedimento di sgravio così come prodotto ed emesso dalla resistente società, attesta l'estinzione del debito tributario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, giudice unico, preso atto dell'intervenuto sgravio dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. spese compensate.