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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 31/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in grado di appello, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 971 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salzetta Simone e Salzetta Domenico;
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. RT P.IVA_2
Corrado Cosentino;
– CONTUMACE Controparte_2
APPELLATI
Oggetto: sinistro stradale;
appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Petilia
Policastro, n. 12/2023.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso di essere divenuta cessionaria del credito risarcitorio Parte_2
derivante da un sinistro stradale, originariamente vantato dal danneggiato nei confronti della propria compagnia di assicurazioni nonché nei confronti di RT
, proprietario del veicolo danneggiante, e nei confronti della compagnia Controparte_2 di assicurazioni di quest'ultima – ha convenuto in giudizio dinanzi al giudice di pace di
Petilia Policastro la chiedendone la condanna al risarcimento in RT proprio favore ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. n. 209/2005, dei danni materiali a carico del veicolo assicurato oltre rimborso delle spese stragiudiziali.
1 ha resistito alla domanda. RT
Il giudice di prime cure, ritenendo non raggiunta la prova del sinistro, ha rigettato la domanda, compensando le spese processuali.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello dichiaratasi Parte_1 cessionaria del credito, deducendo l'erroneità della sentenza in punto di ricostruzione del fatto e vizi di motivazione. Ha dunque chiesto “1) In via Preliminare riformare in toto la
Sentenza del Giudice di Pace di Petilia Policastro n. 12/2023 depositata il 31/01/2023, emessa dalla Dott.ssa Morise a definizione del procedimento R.G. 451/2018, dichiarandola nulla, annullabile e/o comunque inefficace per le ragioni esposte in narrativa e perché comunque carente ed insussistente dei requisiti di legge, rimettendo la presente controversia alla cognizione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Petilia
Policastro, per esser la medesima decisa nel merito, fissando un termine per la riassunzione innanzi a tale Ufficio. 2) In via principale e nel merito: Confermata la sussistenza del diritto azionato dall'allora istante Controparte_3
– e per essa oggi dalla cessionaria , ai sensi
[...] Controparte_4 dell'art. 1260 c.c., Voglia accertare la esclusiva responsabilità del Sig. CP_2
nella determinazione del sinistro dello scorso 24/10/2017, e riformare
[...]
integralmente la sentenza gravata, condannando la , in Controparte_5
persona del Legale Rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni materiali occorsi al veicolo Fiat Bravo tg. DN 624 KW, nella misura di Euro 5.811,42, di cui alla fattura di riparazione in atti, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al rimborso delle spese stragiudiziali per l'importo di Euro 900,00, agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento a quello dell'effettivo soddisfo, oltre accessori di legge, il tutto previa ammissione e disposizione dell'assunzione dell'interrogatorio formale del responsabile civile il quale potrà Controparte_2 rispondere sul capitolo 1) e 3) della premessa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, preceduto dalla locuzione “Vero che”, ai fini della provocazione della confessione giudiziale, e previa ammissione e disposizione di apposita CTU tecnico modale ed estimativa, demandata all'accertamento e alla quantificazione dei danni materiali riportati dal veicolo Fiat Bravo tg. DN 624 KW in occasione dell'incidente dello scorso 24/10/2017. In entrambi i casi, con vittoria delle spese legali del doppio
2 grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali”. ha preliminarmente fatto rilevare che la società RT
è stata cancellata dal registro delle imprese in data 16.11.2020 Parte_2 ed ha contestato la validità dell'atto di cessione del credito, da parte di in favore dell'appellante, in quanto privo di data certa anteriore Parte_2
alla estinzione della società presunta cedente, eccependo pertanto il difetto di idonea prova da parte dell'appellante della propria legittimazione ad processum; nel merito, ha dedotto l'avvenuta rinuncia al credito da parte dell'avente diritto ed in ogni caso l'infondatezza dei motivi di impugnazione. Ha dunque chiesto volersi: “- dichiarare inammissibile e rigettare l'appello proposto da previo Controparte_4
accertamento della carenza di legittimazione della società appellante e, in subordine, previo accertamento della rinuncia della attrice in primo grado rispetto alla pretesa risarcitoria azionata;
- In subordine, in caso di riforma della sentenza appellata, voglia comunque rigettare la domanda oggetto di causa in quanto improponibile, carente delle condizioni di procedibilità e , comunque, infondata e non provata;
- condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle Parte_1 spese di giudizio”.
Nel corso del giudizio, il contraddittorio è stato esteso nei confronti di Controparte_2 ai sensi dell'art. 331 c.p.c.. Quest'ultimo, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, si osserva quanto segue. ha proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado emessa Parte_1 nei confronti di assumendo di essere a quest'ultima succeduta a Parte_2
titolo particolare nella titolarità del diritto controverso, in forza di atto di cessione del credito stipulato in data 16.10.2020, che ha prodotto unitamente all'atto di appello.
Orbene, pur sussistendo, sulla base di tale prospettazione, l'astratta legittimazione ad agire in capo ad ossia a proporre appello avverso la sentenza di primo Parte_1
grado, nondimeno deve rilevarsi il difetto di prova della titolarità del credito controverso in capo all'appellante.
Invero, considerato che la società originaria titolare del credito, Parte_2
Part si è estinta per cancellazione dal registro delle imprese alla data del 16.11.2010,
3 avrebbe dovuto fornire la prova di una valida cessione del credito in Parte_1
proprio favore, avente data certa anteriore alla estinzione della società.
Nel caso di specie, la prova è stata affidata alla sola produzione di una scrittura semplice, priva dei presupposti della data certa, come descritti dall'art. 2704 c.c. (v. all. 2).
L'anteriorità della cessione non può evincersi nemmeno dalla notificazione al debitore ceduto, la quale non è stata documentata.
Ne deriva che l'appellante non ha dimostrato come era suo onere di essere divenuta cessionaria del credito prima della estinzione della società cedente.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Trattandosi di appello proposto in epoca successiva al 30.1.2013, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un. 3774/14), operativa dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 228/12 (1° gennaio 2013 ai sensi del comma 561 dell'art. 1) – in base alla quale il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni discrezionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del citato art. 13, comma 1- bis (cfr., tra le altre, Cass. 5955/14).
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellata che liquida in € 1.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, cpa e iva;
4 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Crotone, li 31.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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