Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 350 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 350 /2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LEONCINI SIMONA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] , con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. VINCI NATALE LUCIANO parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“1) Il figlio minore resterà collocato prevalentemente presso Persona_1
l'abitazione del padre, come da provvedimento del 19.6.2024 e l'assegno unico verrà percepito dalle parti nella misura del 50% cadauno;
1
3) nessuno contributo al mantenimento del figlio minore sarà dovuto dalla Per_1
Pt_1
4) il sig. corrisponderà in favore della l'importo di € 400,00 a Controparte_1 Pt_1 titolo di assegno divorzile, finchè la stessa non abbia reperito un'attività che le consenta di vivere in via autonoma.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Per parte resistente:
“1) Stabilire che il figlio minore rimanga prevalentemente collocato presso Per_1 il padre, sig. in Terni (TN), alla Via Federico Fratini, n.
6. Controparte_1
2) Stabilire che il minore , di anni 17, in considerazione dell'età del medesimo, Per_1 frequenti la madre liberamente, secondo accordi di volta in volta assunti tra i medesimi;
3) Confermare la revoca del contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio (pari ad Euro 400,00 mensili) con decorrenza dal mese di maggio 2024;
4) Disporre a carico della signora l'obbligo di corrispondere, in favore del Parte_1 sig. a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , un importo CP_1 Per_1 mensile pari ad Euro 100,00, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT annuale con decorrenza da maggio 2024;
5) Stabilire che la signora concorrerà al rimborso delle spese straordinarie Pt_1 sostenute nell'interesse del figlio dall'altro genitore nella misura del 50%. Per_1
Quanto alla classificazione delle spese straordinarie, si chiede adottarsi la elencazione contenuta nel Protocollo di Intesa adottato dall'intestato Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni;
6) Disporre che il sig. corrisponda, in favore della signora un assegno CP_1 Pt_1 divorzile di importo pari ad Euro 300,00 mensili, con decorrenza dalla data di rilascio della casa familiare da parte della stessa;
7) Disporre che l'assegno unico universale venga percepito dalle parti nella misura del
50% pro capite;
8) Rigettare la richiesta ex adverso avanzata circa l'obbligo di disporre, a carico del sig. il versamento di un importo pari ad € 530,00 mensili in favore della sig.ra CP_1
a titolo di canone di locazione di un immobile, non sussistendone i presupposti Pt_1 di Legge.
9) Con vittoria di spese e funzioni del giudizio.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.2.2024, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio. La ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio in data 08/08/1999, e che dall'unione sono nati i figli in data 6/08/2000 e in data 13/02/2007; Per_2 Per_1
2 - che dopo la separazione consensuale omologata il 12.4.2018, con sentenza n. 321/21 del 25.3.2021 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, prevedendo che il corrispondesse per il mantenimento dei due figli CP_1 Per_2
e l'importo di € 600,00 mensili, oltre al rimborso del 50 % delle spese Per_1 straordinarie, e a titolo di mantenimento della moglie l'importo di € 250,00 mensili, con assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra le parti, alla ricorrente con obbligo a carico del di corrispondere il 100% della rata di mutuo gravante sull'immobile CP_1 pari ad € 530,00 mensili;
- con successivo ricorso di modifica delle condizioni di divorzio il Tribunale di Terni con decreto n. 5145/2022 del 31.12.2022, revocava il contributo al mantenimento del figlio divenuto economicamente autonomo, riduceva ad € 150 mensili l'assegno Per_2 divorzile per la e aumentava il contributo al mantenimento del figlio minore Pt_1
ad € 400,00 mensili;
Per_1
- che dopo l'adozione del decreto sarebbero sopraggiunti fatti nuovi tali da giustificare la richiesta di modifica, in quanto il resistente avrebbe interrotto il pagamento della rata di mutuo gravante sulla casa familiare, con conseguente pignoramento dell'immobile ed attivazione di procedura esecutiva immobiliare, con emissione della ordinanza di vendita dell'immobile pignorato, stante la trascrizione dell'ipoteca da parte del creditore procedente in epoca antecedente alla trascrizione del diritto di abitazione da parte della con successiva aggiudicazione dell'immobile in data 6.12.2023 e conseguente Pt_1 imminente obbligo di liberazione del bene da parte della ricorrente e del figlio minore;
- che l'esiguo reddito percepito dalla , pari ad € 753,00 mensili, come “addetta Pt_1 alle pulizie” non sarebbe sufficiente per reperire una nuova abitazione per sé e per il figlio convivente, e ciò a fronte delle maggiori disponibilità del che non CP_1 corrispondendo più la rata di mutuo avrebbe maggiori disponibilità economiche;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto di disporre che il resistente corrispondesse la somma di € 530,00 mensili a titolo di canone locativo di un immobile ovvero di contributo economico per l'abitazione, oltre a prevedere l'aumento dell'assegno divorzile a carico del resistente sino a € 300,00 oltre rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
con vittoria di spese.
Si è costituito contestando le allegazioni della controparte, e Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare il resistente ha esposto:
-che la ricorrente era a conoscenza della esposizione debitoria, gravante sulla casa familiare, già nel corso del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, non potendo pertanto tale circostanza essere considerata una sopravvenienza;
- che la ricorrente avrebbe impedito, con condotte ostruzionistiche, al resistente di procedere alla vendita dell'immobile per ripianare il debito e evitare l'esecuzione forzata;
- che la richiesta della ricorrente di condanna del resistente al pagamento di un importo a titolo di canone di locazione sarebbe inammissibile in quanto non prevista normativamente;
- che la ricorrente avrebbe intenzione di trasferirsi in Civitavecchia, con resistenza del figlio minore a mutare la residenza abituale, e contestuale richiesta del ragazzo di rimanere a vivere in Terni con il padre chiedendo pertanto l'ascolto diretto del minore,
3 con richiesta di porre a carico della madre contributo al mantenimento del figlio minore in caso di collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione paterna.
Tanto premesso il resistente ha concluso chiedendo che il Tribunale rigetti la richiesta avanzata dalla controparte circa la corresponsione di importo a titolo contributo per il pagamento del canone di locazione e la richiesta di aumento dell'importo dovuto a titolo di assegno divorzile, confermando le vigenti statuizioni;
oltre a chiedere l'ascolto diretto del minore, al fine di provvedere al cambio di collocazione prevalente del medesimo presso il padre;
con imposizione a carico della madre di contributo al mantenimento del figlio pari ad € 200 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, nonché del 50% delle spese di natura straordinaria in caso di collocazione del figlio presso di sé; con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti, la ricorrente ha dichiarato di risiedere nella ex casa coniugale immobile soggetto ad esecuzione con imminente rilascio, di percepire come addetta alle pulizie reddito mensile medio di euro 734 mensili, di essere proprietaria di 1/3 immobile in paese provincia de L'Aquila; di non avere risparmi;
il resistente di risiedere in Terni in immobile in locazione con canone condiviso con la compagna convivente per quota di 275 euro (550 totali), di percepire come dipendente di Trenitalia reddito mensile netto di euro 2000, di essere proprietario di quote di immobili in Calabria, di non avere risparmi, e di essere gravato da cessione del quinto sullo stipendio per € 300 euro mensili, per debito acceso nel 2019 e per € 200 mensili per finanziamento acceso nel 2016. All'esito dell'udienza è stato disposto, per la successiva udienza, l'ascolto diretto del minore per verificare la prospettata volontà del figlio di trasferirsi presso l'abitazione del padre.
Il minore nel corso dell'ascolto diretto ha dichiarato: “Frequento il liceo Per_1 artistico, il prossimo anno frequenterò il terzo superiore. Mi piace allenarmi, ho fatto molti sport, i più belli sono quelli di combattimento pugilato, pugilato cinese e ora mi alleno da solo, sollevo pesi. Dal 1° maggio vivo con papà. Penso di rimanere qui a Terni con papà, anche se andrò a trovare mamma qualche volta. Non so se verrà a vivere qui
a Terni oppure verso i parenti a Civitavecchia. Ho scelto di stare con papà perché fino
a poco tempo fa ho vissuto sempre con mamma, papà è stato sempre presente ma mi sono fatto influenzare da mamma sulla figura di papà, entrando anche in questioni tra loro due che non mi riguardavano. L'anno scorso o forse due anni fa ho provato a trasferirmi qui da papà ma mi mancava mamma e sono tornato da lei, ora sto bene qui
a Terni con papà e la sua compagna e le sue figlie e con cui vado Per_3 Per_4 Per_5 molto d'accordo. La situazione attuale mi piace molto. Ai miei genitori vorrei dire
“Basta con questa storia, non c'è bisogno di tutte queste tensioni, potrebbe essere molto più semplice”.
All'esito dell'udienza la ricorrente ha rappresentato l'imminente rilascio della casa familiare.
Acquisita la volontà del minore, in considerazione dell'età dello stesso, e della piena competenza genitoriale di entrambe le parti, sono stati emessi provvedimenti provvisori
4 disponendo: a parziale modifica delle condizioni di divorzio contenute nel decreto di modifica delle condizioni di divorzio del 31.12.2022, il collocamento prevalente del minore presso l'abitazione del padre, con modalità di libera frequentazione madre figlio in considerazione dell'età del ragazzo (17 anni), revocando il contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio (pari ad € 400 mensili) con decorrenza dal mese di maggio 2024; con aumento del contributo a titolo di assegno divorzile a carico del resistente da corrispondere alla ricorrente fino ad € 300 mensili, con decorrenza dalla data di rilascio della casa familiare da parte della stessa;
ponendo a carico della madre quale contributo per il mantenimento del figlio importo di euro 100 mensili da corrispondere al padre entro il 15 di ogni mese oltre ISTAT annuale con decorrenza da maggio 2024; disponendo che l'assegno unico venisse percepito al 50% da ciascun genitore, con conferma dei provvedimenti esistenti per le spese straordinarie.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio sulle diverse conclusioni formulate dalla parte e riportate in epigrafe.
All'esito del giudizio e della volontà espressa dal minore nel corso dell'ascolto i genitori hanno formulato conclusioni congiunte quanto al collocamento prevalente del ragazzo presso l'abitazione del padre, con libere modalità di frequentazione madre figlio, e quanto alla suddivisione al 50% tra le parti dell'assegno unico percepito per il figlio.
Inoltre, la ricorrente non ha riprodotto nelle conclusioni la richiesta formulata quando il figlio era con la stessa convivente di porre a carico della controparte contributo per la locazione di immobile da destinare ad abitazione del minore.
Residua contrasto tra le parti quanto alla distribuzione dell'onere tra i genitori per il mantenimento ordinario del figlio, poiché la ricorrente ha chiesto la revoca del contributo posto a suo carico provvisoriamente per il mantenimento del ragazzo, in ragione della sopravvenuta assenza di reddito (e ciò a causa dell'ulteriore peggioramento della situazione reddituale della per cessazione del rapporto di lavoro, in data Pt_1
23.7.2024, e percezione di indennità NASPI di € 695,00, somma destinata a ridursi secondo quanto normativamente previsto, e per prossimi oneri dovuti alla necessità di rilasciare la casa familiare con temporanea collocazione in Civitavecchia presso l'abitazione della madre); mentre il resistente ha chiesto la conferma del provvedimento provvisorio con il quale è stato posto a carico della madre contributo mensile di € 100 per il mantenimento del figlio. Inoltre, la ricorrente ha chiesto che il 100% delle spese straordinarie venisse posto a carico del padre, mentre il resistente ha chiesto che tale onere sia posto a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Altro elemento di contrasto è relativo alla quantificazione dell'assegno divorzile, in quanto la ricorrente ha da ultimo richiesto che tale contributo sia quantificato in € 400 mensili, mentre il resistente ha chiesto la conferma del provvedimento provvisorio che ha determinato l'assegno divorzile in € 300 mensili.
5 Per decidere le domande delle parti occorre verificare l'attuale situazione reddituale e patrimoniale di entrambe.
La ricorrente ha cessato dal luglio 2024, l'attività lavorativa precedentemente svolta (con reddito di circa € 750 mensili) e percepisce indennità NASPI di € 695,00, importo destinato a ridursi, ha dovuto rilasciare la casa familiare a causa della procedura esecutiva per mancato pagamento della rata di mutuo da parte del resistente, al momento ha dichiarato di vivere presso l'abitazione materna in Civitavecchia e di essere in attesa di reperire una nuova occupazione, per avere la possibilità li locare propria abitazione.
Il resistente ha percepito come dipendente di Trenitalia i seguenti redditi: dichiarazione dei redditi 2023 reddito complessivo lordo annuo di € 46.125,00; dichiarazione dei redditi 2021 reddito complessivo lordo annuo di € 39.843,00 convive con il figlio e con la nuova compagna con la quale condivide il canone di locazione, pari pro quota ad € 275 mensili.
Alla luce di tali risultanze, in considerazione del peggioramento della situazione reddituale della ricorrente dalla data di emissione dei provvedimenti provvisori, deve essere revocato il contributo a carico della ricorrente per il mantenimento ordinario del figlio, disponendo che la madre provveda alle necessità del figlio in via diretta nei momenti in cui il ragazzo è con lei, mentre deve essere confermato il contributo nella misura del 50% per le spese straordinarie.
Con riferimento all'assegno divorzile della ricorrente deve essere confermato l'importo di € 300 posto a carico del resistente, considerando i maggiori oneri sullo stesso gravanti per il mantenimento ordinario del figlio, in ragione della convivenza con il padre.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
dispone il collocamento prevalente del minore presso l'abitazione del padre, prevedendo che il figlio, in ragione dell'età, possa permanere con la madre secondo accordi che verranno raggiunti tra gli stessi;
revoca, con decorrenza dal mese di maggio 2024, il contributo posto a carico del resistente per il mantenimento del figlio con conferma di quanto previsto nei provvedimenti provvisori;
dispone che i genitori provvedano al mantenimento ordinario del figlio nei periodi di permanenza presso ciascuno, revocando con decorrenza dal mese di agosto 2024 (data
6 del licenziamento della il contributo posto a carico della stessa per il Pt_1 mantenimento del figlio con i provvedimenti provvisori (confermati per il periodo antecedente all'agosto 2024);
pone a carico dei genitori il 50% delle spese straordinarie per il minore secondo quanto previsto dal protocollo vigente presso l'intestato Tribunale;
dispone che l'assegno unico per il figlio venga percepito dalle parti al 50%;
dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente assegno divorzile di euro 300 mensili, oltre ISTAT annuale, con decorrenza dalla data di rilascio della casa familiare da parte della stessa;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 3.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
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