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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/09/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 443/2024 R.G, proposta
DA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, Parte_1
dall'avv. Marcello G. Feola, presso il cui studio, in Salerno, alla via G.V.
Quaranta n. 5, elettivamente domicilia
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, ed elettivamente domiciliato al Corso Vittorio
Emanuele n.58;
APPELLATA
NONCHE'
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, CP_2
dall'avv. Lodovico Di Brita, presso il cui studio, in Salerno, alla via G.
Angrisani n. 2, elettivamente domicilia. APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello alla sentenza n. 466/2024 del Tribunale di Salerno.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l Controparte_1
conveniva in giudizio e al fine di far revocare e dichiarare CP_2 Parte_1
inefficace, ex art 2901 cod. civ., l'atto pubblico per notar del Persona_1
19.06.2014 (rep. n. 25050, racc. 8682), con il quale donava alla propria CP_2
figlia, , l'appartamento sito in Pontecagnano (Sa), identificato in NCEU Parte_1
al foglio 5, p.lla 3149, sub 49; in subordine, chiedeva la declaratoria della nullità del predetto atto per carenza dell'animus donandi e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno pari alla minor somma tra l'importo del credito erariale e il valore dei beni oggetto dell'atto di disposizione;
al riguardo l' esponeva di CP_3
essere creditore di della somma di € 479.089,12 in forza di ruoli e avvisi CP_2
di accertamento notificati dall' relativi ad anni di imposta precedenti alla data di CP_4
stipula dell'atto impugnato per €. 316.790,78 e relativi agli anni successivi per €.
162.308,36; inoltre, deduceva che il suo debitore, per sottrarsi all'esecuzione, si era apparentemente spogliato del proprio patrimonio immobiliare, nella consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del credito dell'Erario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva che, in via preliminare, Parte_1
eccepiva la nullità dell'atto introduttivo di lite per mancata specificazione del credito sotteso alla spiegata azione, la prescrizione dell'azione proposta dall nonché la CP_3
carenza di legittimazione passiva. Nel merito, contestava la domanda, per l'insussistenza dei presupposti richiesti per la dichiarazione di inefficacia e, in particolare, dell'elemento soggettivo.
Si costituiva in giudizio che aderiva alle difese spiegate dall'altra parte CP_2
convenuta. La causa era, poi, istruita, mediante acquisizione della documentazione prodotta.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 466/2024, accoglieva la domanda ex art. 2901
c.c., dichiarando l'inefficacia dell'atto di donazione nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate Riscossioni;
condannava, altresì, e , in solido tra CP_2 Parte_1
loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che venivano liquidate in € 11.400,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché spese vive occorse e occorrende.
Con il presente gravame, tempestivamente notificato, la parte appellante in epigrafe ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2903 e 2935 c.c.; dell'art. 149
c.p.c. e della l. n.890/1982, per non aver il giudice di prime cure accolto l'eccezione di prescrizione, ritenendo erroneamente che il dies a quo dell'azione revocatoria iniziasse a decorrere dalla data di trascrizione dell'atto di donazione e non da quella della sua stipula;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. Difetto di legittimazione attiva, in quanto il Tribunale avrebbe errato nel non rilevare il difetto di legittimazione attiva dell , la quale, secondo Controparte_5
l'assunto dell'appellante, non sarebbe titolare del credito azionato e, pertanto, non potrebbe agire autonomamente in revocatoria, non essendo legittimata a sostituirsi all'ente impositore nell'esercizio dell'azione giudiziale finalizzata alla tutela del credito.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. della condizione del
“consilium fraudis”, in quanto il giudice di prime cure ha ritenuto erroneamente sussistente la condizione del “consilium fraudis”, senza che vi fosse adeguata documentazione probatoria a suffragare tale conclusione. Si è costituita l che, richiamando quanto già rilevato Controparte_1
e dedotto in primo grado, ha insistito per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Si è costituito, altresì, insistendo per l'accoglimento dell'appello proposto CP_2
dall'appellante principale, per la riforma della sentenza gravata e per la condanna dell al pagamento delle spese di lite del doppio grado di Controparte_1
giudizio, così spiegando appello incidentale.
All'udienza del 03.07.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è infondato.
In relazione alla eccepita prescrizione deve evidenziarsi che, secondo il prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato anche dal giudice di primo grado, la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (Cassazione civile, sez. III, 09/02/2023, n. 4049).
Tale interpretazione, di contro a quanto dedotto dall'appellante, appare maggiormente in linea con le disposizioni generali in tema di prescrizione e, in particolare, della norma contenuta nell'art. 2935 c.c. secondo la quale essa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (cfr. Cass. n. 25855 del 23/09/2021; n.
8221 del 24/03/2021; n. 11758 del 15/05/2018; n. 30964 del 27/12/2017; n. 28746 del
30/11/2017; n. 5618 del 07/03/2017; n. 5033 del 28/02/2017; n. 5889 del 24/03/2016;
n. 11815 del 27/05/2014; n. 1210 del 19/01/2007). Il presupposto dell'istituto della prescrizione deve, infatti, identificarsi nell'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto per il tempo determinato dalla legge, sicché non è configurabile siffatto stato se non dal momento in cui il titolare sia edotto, in modo idoneo, del diritto che è in suo potere esercitare. Ciò si correla con il ruolo della trascrizione che, oltre alla inopponibilità degli atti soggetti a trascrizione rispetto ai creditori o aventi causa che abbiano anteriormente trascritto, si configura come unico atto di per sé deputato e idoneo a dare pubblicità a terzi.
Nel caso di specie, dunque, trattandosi di atto pubblico, la prescrizione dell'azione revocatoria decorre dal giorno in cui ne è stata data pubblicità mediante trascrizione nei registri immobiliari, essendo quest'ultimo il giorno in cui l'atto diviene opponibile ai terzi e, in conseguenza, correttamente la sentenza impugnata ha disatteso l'eccezione di prescrizione.
Con altro motivo l'appellante deduce la carenza di legittimazione attiva dell'
[...]
, per essere il Concessionario deputato alla sola riscossione Controparte_1
del credito e non anche alla sua tutela.
La censura è, però, priva di pregio poiché, come correttamente affermato dal Tribunale,
l'azione ex art 2901 cod. civ. può essere proposta indifferentemente sia dall'ente impositore che ha provveduto alla formazione del ruolo sia dall'ente di riscossione.
Il fondamento della legittimazione, sul piano normativo, è sancito nell'art. 49 DPR
602/1973, secondo cui “Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo;
il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”.
Tra le azioni conservative a tutela del credito deve sicuramente farsi rientrare l'azione ex art. 2901 cod. civ. In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte che, in diversi arresti, ha riconosciuto in capo all'agente della riscossione la legittimazione attiva ad esperire l'azione revocatoria (Cass civ. Ord., 22/04/2025, n. 10548; sent. n. 30737 del 2019).
Segnatamente, in una recente pronuncia (Cass civ. Ord., 22/04/2025, n. 10548), la
Corte ha chiarito come il legislatore abbia adottato numerosi interventi – tra i quali anche il citato art. 49 — volti ad accentuare la natura pubblicistica del sistema di riscossione ed a riconoscere e rafforzare il profilo unitario dell'amministrazione finanziaria che, nella gestione del rapporto tributario, si propone come interlocutore unico del contribuente.
Inoltre, i giudici di legittimità hanno chiarito che “Il riconoscimento, normativamente previsto dal primo comma dell'art. 49, della possibilità da parte del concessionario della riscossione di avvalersi dell'azione revocatoria si muove nella direzione sopra indicata, in quanto con tale strumento il legislatore ha chiaramente inteso rafforzare innanzitutto i poteri dell'agente della riscossione ai fini del contrasto al fenomeno della evasione da riscossione, considerato che l'effetto rilevante derivante da tale azione, se accolta, è proprio quello di consentire al concessionario di promuovere le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto impugnato nei confronti dei terzi acquirenti e, dunque, di consentire il recupero, totale o parziale, del credito tributario iscritto a ruolo che altrimenti sarebbe stato dallo stesso concessionario dichiarato inesigibile”.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta il difetto di prova in ordine all'elemento soggettivo richiesto per l'accoglimento dell'azione revocatoria, sostenendo che la documentazione versata in atti non sarebbe idonea a dimostrare il consilium fraudis, sia per quanto attiene ai crediti sorti anteriormente all'atto dispositivo, sia con riferimento ai crediti sorti successivamente.
La doglianza è infondata. Va ricordato, in via generale, che in materia di revocatoria ex art. 2901 cc l'attore è onerato da un diverso onere probatorio a seconda che l'atto dispositivo sia stato compiuto prima o dopo l'insorgenza del credito.
Nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione sia stato compiuto dopo l'insorgenza del credito, per integrare l'elemento soggettivo delle parti dell'atto revocando, è sufficiente che il debitore e il terzo acquirente abbiano la mera consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle regioni del creditore, a prescindere da ogni elemento fraudolento.
In tale prospettiva, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la prova di tale consapevolezza può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. civ., Sez.
III, 27/10/2004, n. 20813).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, la documentazione prodotta in giudizio, chiara e leggibile, consente di ritenere ampiamente dimostrata la pregressa posizione debitoria di rispetto all'atto CP_2
di donazione oggetto di revocatoria.
Risultano, infatti, depositate le cartelle di pagamento n. 10020170010328417000,
10020160008060850000, 10020160021473672000, 10020170003433170000 e
10020170021975047000, le quali, sebbene notificate successivamente all'atto di disposizione patrimoniale, si riferiscono ad annualità di imposta 2010, 2012, 2013 e
2014, dunque ad un'epoca precedente alla data di donazione.
Tali cartelle, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti, consentono di affermare la piena consapevolezza di della propria qualità di debitore nei confronti CP_2
dell'Erario già al momento della stipula dell'atto di donazione.
Ne consegue che il suddetto atto dispositivo, concluso, peraltro, in favore di un soggetto legato al disponente da stretto vincolo di parentela, deve ritenersi connotato da finalità fraudolenta, essendo volto a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale, e pertanto connotato da quel grado di consapevolezza del pregiudizio (scientia damni) che l'art. 2901, primo comma, n. 1 c.c. richiede per la revocabilità degli atti successivi all'insorgenza del credito.
Per quanto attiene, invece, ai crediti maturati successivamente alla stipula della donazione oggetto della revocatoria, l'odierna appellante deduce che l non CP_3
avrebbe assolto l'onere, su di essa gravante, di provare la dolosa preordinazione dell'atto a ledere la garanzia patrimoniale del creditore.
Al riguardo, va richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 1898/2025, secondo cui, nell'ipotesi di un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio ( c.d. dolo specifico).
Ebbene, nella fattispecie in esame, la Corte ritiene che sia stata raggiunta la prova del dolo specifico richiesto per la revocabilità degli atti anteriori all'insorgenza del credito.
In primo lugo, come già correttamente osservato dal giudice di primo grado, i crediti maturati successivamente alla stipula dell'atto oggetto di causa, essendo riferibili a imposte sui redditi relativi allo stesso anno 2014 e a oneri previdenziali, non potevano ritenersi debiti imprevedibili o eventuali, bensì di sicura debenza, in ragione dell'attività svolta dal debitore.
Il compimento della donazione in tale contesto dimostra, pertanto, che il debitore fosse consapevole della propria esposizione debitoria, già attuale o in fase di imminente maturazione, e che l'atto fosse volto a sottrarre un bene rilevante alla garanzia dei creditori, in previsione dell'insorgere delle obbligazioni. A ciò si aggiunge che il risultava già gravato da debiti pregressi nei confronti CP_2
dell'Erario, come documentato dalle cartelle esattoriali riferite ad annualità anteriori
(2010, 2012, 2013), circostanza che rende ancor più evidente la consapevolezza di trovarsi in una situazione di progressivo aggravamento debitorio e, al contempo, rafforza la presunzione di un intento fraudolento preordinato.
A corroborare ulteriormente l'intento fraudolento, si evidenzia la natura gratuita dell'atto, privo di corrispettivo e, dunque, sintomatico di un intento solutorio non improntato a equità tra le parti o a necessità economiche, e la qualità soggettiva del donatario, figlia del disponente, elemento che, sebbene non decisivo, rafforza la presunzione di un intento di conservazione familiare del bene, in pregiudizio dei creditori.
Del tutto irrilevante è la documentazione attestante l'avvenuta rottamazione e il pagamento di alcune rate.
Invero, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, la domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli, preclude l'avvio o la prosecuzione delle sole procedure esecutive individuali, non comportando, di contro, la perdita di legittimazione dell a proporre azioni a tutela del proprio credito Controparte_1
che, sebbene rateizzato, non si è estinto, permanendo la qualità di creditore dell CP_3
(cfr. Corte di Cassazione (17884/2023).
In conclusione, la Corte ritiene che il complesso degli elementi sopra esaminati, ossia la prevedibilità dei debiti futuri, la situazione debitoria pregressa già consolidata, la natura gratuita dell'atto, il vincolo di parentela tra disponente e donatario costituisca prova sufficiente ai fini dell'accertamento del consilium fraudis richiesto per la revocabilità dell'atto anche in relazione ai crediti sorti successivamente alla sua stipula.
Deve pertanto ritenersi legittima la declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., trattandosi di atto compiuto con l'intento di pregiudicare il diritto del creditore alla soddisfazione del proprio credito. Per quanto suesposto, l'appello va rigettato, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Per i medesimi motivi va respinto anche l'appello incidentale di che ha CP_2
anch'egli chiesto la riforma della sentenza, deducendo le medesime censure.
La condanna degli appellanti, in solido fra loro, alle spese del giudizio e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e su quello incidentale spiegato da , avverso la sentenza n. Parte_1 CP_2
n. 466/2024 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta gli appelli.
2) Condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate, in complessivi €. 7.160,00 per onorario, oltre rimborso del 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Da atto che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 02 settembre 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Giuliana Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 443/2024 R.G, proposta
DA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, Parte_1
dall'avv. Marcello G. Feola, presso il cui studio, in Salerno, alla via G.V.
Quaranta n. 5, elettivamente domicilia
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, ed elettivamente domiciliato al Corso Vittorio
Emanuele n.58;
APPELLATA
NONCHE'
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, CP_2
dall'avv. Lodovico Di Brita, presso il cui studio, in Salerno, alla via G.
Angrisani n. 2, elettivamente domicilia. APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello alla sentenza n. 466/2024 del Tribunale di Salerno.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l Controparte_1
conveniva in giudizio e al fine di far revocare e dichiarare CP_2 Parte_1
inefficace, ex art 2901 cod. civ., l'atto pubblico per notar del Persona_1
19.06.2014 (rep. n. 25050, racc. 8682), con il quale donava alla propria CP_2
figlia, , l'appartamento sito in Pontecagnano (Sa), identificato in NCEU Parte_1
al foglio 5, p.lla 3149, sub 49; in subordine, chiedeva la declaratoria della nullità del predetto atto per carenza dell'animus donandi e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno pari alla minor somma tra l'importo del credito erariale e il valore dei beni oggetto dell'atto di disposizione;
al riguardo l' esponeva di CP_3
essere creditore di della somma di € 479.089,12 in forza di ruoli e avvisi CP_2
di accertamento notificati dall' relativi ad anni di imposta precedenti alla data di CP_4
stipula dell'atto impugnato per €. 316.790,78 e relativi agli anni successivi per €.
162.308,36; inoltre, deduceva che il suo debitore, per sottrarsi all'esecuzione, si era apparentemente spogliato del proprio patrimonio immobiliare, nella consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del credito dell'Erario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva che, in via preliminare, Parte_1
eccepiva la nullità dell'atto introduttivo di lite per mancata specificazione del credito sotteso alla spiegata azione, la prescrizione dell'azione proposta dall nonché la CP_3
carenza di legittimazione passiva. Nel merito, contestava la domanda, per l'insussistenza dei presupposti richiesti per la dichiarazione di inefficacia e, in particolare, dell'elemento soggettivo.
Si costituiva in giudizio che aderiva alle difese spiegate dall'altra parte CP_2
convenuta. La causa era, poi, istruita, mediante acquisizione della documentazione prodotta.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 466/2024, accoglieva la domanda ex art. 2901
c.c., dichiarando l'inefficacia dell'atto di donazione nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate Riscossioni;
condannava, altresì, e , in solido tra CP_2 Parte_1
loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che venivano liquidate in € 11.400,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché spese vive occorse e occorrende.
Con il presente gravame, tempestivamente notificato, la parte appellante in epigrafe ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2903 e 2935 c.c.; dell'art. 149
c.p.c. e della l. n.890/1982, per non aver il giudice di prime cure accolto l'eccezione di prescrizione, ritenendo erroneamente che il dies a quo dell'azione revocatoria iniziasse a decorrere dalla data di trascrizione dell'atto di donazione e non da quella della sua stipula;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. Difetto di legittimazione attiva, in quanto il Tribunale avrebbe errato nel non rilevare il difetto di legittimazione attiva dell , la quale, secondo Controparte_5
l'assunto dell'appellante, non sarebbe titolare del credito azionato e, pertanto, non potrebbe agire autonomamente in revocatoria, non essendo legittimata a sostituirsi all'ente impositore nell'esercizio dell'azione giudiziale finalizzata alla tutela del credito.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. della condizione del
“consilium fraudis”, in quanto il giudice di prime cure ha ritenuto erroneamente sussistente la condizione del “consilium fraudis”, senza che vi fosse adeguata documentazione probatoria a suffragare tale conclusione. Si è costituita l che, richiamando quanto già rilevato Controparte_1
e dedotto in primo grado, ha insistito per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Si è costituito, altresì, insistendo per l'accoglimento dell'appello proposto CP_2
dall'appellante principale, per la riforma della sentenza gravata e per la condanna dell al pagamento delle spese di lite del doppio grado di Controparte_1
giudizio, così spiegando appello incidentale.
All'udienza del 03.07.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è infondato.
In relazione alla eccepita prescrizione deve evidenziarsi che, secondo il prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato anche dal giudice di primo grado, la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (Cassazione civile, sez. III, 09/02/2023, n. 4049).
Tale interpretazione, di contro a quanto dedotto dall'appellante, appare maggiormente in linea con le disposizioni generali in tema di prescrizione e, in particolare, della norma contenuta nell'art. 2935 c.c. secondo la quale essa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (cfr. Cass. n. 25855 del 23/09/2021; n.
8221 del 24/03/2021; n. 11758 del 15/05/2018; n. 30964 del 27/12/2017; n. 28746 del
30/11/2017; n. 5618 del 07/03/2017; n. 5033 del 28/02/2017; n. 5889 del 24/03/2016;
n. 11815 del 27/05/2014; n. 1210 del 19/01/2007). Il presupposto dell'istituto della prescrizione deve, infatti, identificarsi nell'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto per il tempo determinato dalla legge, sicché non è configurabile siffatto stato se non dal momento in cui il titolare sia edotto, in modo idoneo, del diritto che è in suo potere esercitare. Ciò si correla con il ruolo della trascrizione che, oltre alla inopponibilità degli atti soggetti a trascrizione rispetto ai creditori o aventi causa che abbiano anteriormente trascritto, si configura come unico atto di per sé deputato e idoneo a dare pubblicità a terzi.
Nel caso di specie, dunque, trattandosi di atto pubblico, la prescrizione dell'azione revocatoria decorre dal giorno in cui ne è stata data pubblicità mediante trascrizione nei registri immobiliari, essendo quest'ultimo il giorno in cui l'atto diviene opponibile ai terzi e, in conseguenza, correttamente la sentenza impugnata ha disatteso l'eccezione di prescrizione.
Con altro motivo l'appellante deduce la carenza di legittimazione attiva dell'
[...]
, per essere il Concessionario deputato alla sola riscossione Controparte_1
del credito e non anche alla sua tutela.
La censura è, però, priva di pregio poiché, come correttamente affermato dal Tribunale,
l'azione ex art 2901 cod. civ. può essere proposta indifferentemente sia dall'ente impositore che ha provveduto alla formazione del ruolo sia dall'ente di riscossione.
Il fondamento della legittimazione, sul piano normativo, è sancito nell'art. 49 DPR
602/1973, secondo cui “Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo;
il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”.
Tra le azioni conservative a tutela del credito deve sicuramente farsi rientrare l'azione ex art. 2901 cod. civ. In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte che, in diversi arresti, ha riconosciuto in capo all'agente della riscossione la legittimazione attiva ad esperire l'azione revocatoria (Cass civ. Ord., 22/04/2025, n. 10548; sent. n. 30737 del 2019).
Segnatamente, in una recente pronuncia (Cass civ. Ord., 22/04/2025, n. 10548), la
Corte ha chiarito come il legislatore abbia adottato numerosi interventi – tra i quali anche il citato art. 49 — volti ad accentuare la natura pubblicistica del sistema di riscossione ed a riconoscere e rafforzare il profilo unitario dell'amministrazione finanziaria che, nella gestione del rapporto tributario, si propone come interlocutore unico del contribuente.
Inoltre, i giudici di legittimità hanno chiarito che “Il riconoscimento, normativamente previsto dal primo comma dell'art. 49, della possibilità da parte del concessionario della riscossione di avvalersi dell'azione revocatoria si muove nella direzione sopra indicata, in quanto con tale strumento il legislatore ha chiaramente inteso rafforzare innanzitutto i poteri dell'agente della riscossione ai fini del contrasto al fenomeno della evasione da riscossione, considerato che l'effetto rilevante derivante da tale azione, se accolta, è proprio quello di consentire al concessionario di promuovere le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto impugnato nei confronti dei terzi acquirenti e, dunque, di consentire il recupero, totale o parziale, del credito tributario iscritto a ruolo che altrimenti sarebbe stato dallo stesso concessionario dichiarato inesigibile”.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta il difetto di prova in ordine all'elemento soggettivo richiesto per l'accoglimento dell'azione revocatoria, sostenendo che la documentazione versata in atti non sarebbe idonea a dimostrare il consilium fraudis, sia per quanto attiene ai crediti sorti anteriormente all'atto dispositivo, sia con riferimento ai crediti sorti successivamente.
La doglianza è infondata. Va ricordato, in via generale, che in materia di revocatoria ex art. 2901 cc l'attore è onerato da un diverso onere probatorio a seconda che l'atto dispositivo sia stato compiuto prima o dopo l'insorgenza del credito.
Nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione sia stato compiuto dopo l'insorgenza del credito, per integrare l'elemento soggettivo delle parti dell'atto revocando, è sufficiente che il debitore e il terzo acquirente abbiano la mera consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle regioni del creditore, a prescindere da ogni elemento fraudolento.
In tale prospettiva, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la prova di tale consapevolezza può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. civ., Sez.
III, 27/10/2004, n. 20813).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, la documentazione prodotta in giudizio, chiara e leggibile, consente di ritenere ampiamente dimostrata la pregressa posizione debitoria di rispetto all'atto CP_2
di donazione oggetto di revocatoria.
Risultano, infatti, depositate le cartelle di pagamento n. 10020170010328417000,
10020160008060850000, 10020160021473672000, 10020170003433170000 e
10020170021975047000, le quali, sebbene notificate successivamente all'atto di disposizione patrimoniale, si riferiscono ad annualità di imposta 2010, 2012, 2013 e
2014, dunque ad un'epoca precedente alla data di donazione.
Tali cartelle, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti, consentono di affermare la piena consapevolezza di della propria qualità di debitore nei confronti CP_2
dell'Erario già al momento della stipula dell'atto di donazione.
Ne consegue che il suddetto atto dispositivo, concluso, peraltro, in favore di un soggetto legato al disponente da stretto vincolo di parentela, deve ritenersi connotato da finalità fraudolenta, essendo volto a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale, e pertanto connotato da quel grado di consapevolezza del pregiudizio (scientia damni) che l'art. 2901, primo comma, n. 1 c.c. richiede per la revocabilità degli atti successivi all'insorgenza del credito.
Per quanto attiene, invece, ai crediti maturati successivamente alla stipula della donazione oggetto della revocatoria, l'odierna appellante deduce che l non CP_3
avrebbe assolto l'onere, su di essa gravante, di provare la dolosa preordinazione dell'atto a ledere la garanzia patrimoniale del creditore.
Al riguardo, va richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 1898/2025, secondo cui, nell'ipotesi di un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio ( c.d. dolo specifico).
Ebbene, nella fattispecie in esame, la Corte ritiene che sia stata raggiunta la prova del dolo specifico richiesto per la revocabilità degli atti anteriori all'insorgenza del credito.
In primo lugo, come già correttamente osservato dal giudice di primo grado, i crediti maturati successivamente alla stipula dell'atto oggetto di causa, essendo riferibili a imposte sui redditi relativi allo stesso anno 2014 e a oneri previdenziali, non potevano ritenersi debiti imprevedibili o eventuali, bensì di sicura debenza, in ragione dell'attività svolta dal debitore.
Il compimento della donazione in tale contesto dimostra, pertanto, che il debitore fosse consapevole della propria esposizione debitoria, già attuale o in fase di imminente maturazione, e che l'atto fosse volto a sottrarre un bene rilevante alla garanzia dei creditori, in previsione dell'insorgere delle obbligazioni. A ciò si aggiunge che il risultava già gravato da debiti pregressi nei confronti CP_2
dell'Erario, come documentato dalle cartelle esattoriali riferite ad annualità anteriori
(2010, 2012, 2013), circostanza che rende ancor più evidente la consapevolezza di trovarsi in una situazione di progressivo aggravamento debitorio e, al contempo, rafforza la presunzione di un intento fraudolento preordinato.
A corroborare ulteriormente l'intento fraudolento, si evidenzia la natura gratuita dell'atto, privo di corrispettivo e, dunque, sintomatico di un intento solutorio non improntato a equità tra le parti o a necessità economiche, e la qualità soggettiva del donatario, figlia del disponente, elemento che, sebbene non decisivo, rafforza la presunzione di un intento di conservazione familiare del bene, in pregiudizio dei creditori.
Del tutto irrilevante è la documentazione attestante l'avvenuta rottamazione e il pagamento di alcune rate.
Invero, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, la domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli, preclude l'avvio o la prosecuzione delle sole procedure esecutive individuali, non comportando, di contro, la perdita di legittimazione dell a proporre azioni a tutela del proprio credito Controparte_1
che, sebbene rateizzato, non si è estinto, permanendo la qualità di creditore dell CP_3
(cfr. Corte di Cassazione (17884/2023).
In conclusione, la Corte ritiene che il complesso degli elementi sopra esaminati, ossia la prevedibilità dei debiti futuri, la situazione debitoria pregressa già consolidata, la natura gratuita dell'atto, il vincolo di parentela tra disponente e donatario costituisca prova sufficiente ai fini dell'accertamento del consilium fraudis richiesto per la revocabilità dell'atto anche in relazione ai crediti sorti successivamente alla sua stipula.
Deve pertanto ritenersi legittima la declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., trattandosi di atto compiuto con l'intento di pregiudicare il diritto del creditore alla soddisfazione del proprio credito. Per quanto suesposto, l'appello va rigettato, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Per i medesimi motivi va respinto anche l'appello incidentale di che ha CP_2
anch'egli chiesto la riforma della sentenza, deducendo le medesime censure.
La condanna degli appellanti, in solido fra loro, alle spese del giudizio e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e su quello incidentale spiegato da , avverso la sentenza n. Parte_1 CP_2
n. 466/2024 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta gli appelli.
2) Condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate, in complessivi €. 7.160,00 per onorario, oltre rimborso del 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Da atto che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 02 settembre 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Giuliana Giuliano