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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 5674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5674 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 12.6.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13143 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
GAMBARDELLA ALESSANDRO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI CP_1
MARIA SOFIA presso il quale è elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.6.2024 il ricorrente ha esposto:
- di essere titolare di pensione Inps cat. inv. civ n. 07837774 con decorrenza settembre 2008, prestazione trasformatasi in assegno sociale al compimento del 65' anno di età nel settembre
2013;
-di aver ricevuto in data 15/01/2024, comunicazione da parte dell' con la quale si CP_1
contestava l'esistenza di un indebito pari ad euro 1.966,35 generatosi sulla pensione cat. INV
CIV per aver ricevuto un importo di maggiorazione sociale non spettante per il periodo dal gennaio 2020 al 31/5/2021;
- di aver proposto in data 02/02/2024 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps, al fine di ottenere l'annullamento delle contestazioni d'indebito di cui sopra ma senza esito;
-di aver subito dal mese di gennaio 2024 una trattenuta sulla pensione di circa euro 54,62 per
1 il recupero dell'indebito de quo.
Tanto dedotto in fatto ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento di recupero sostenendo di aver percepito negli anni 2020 e 2021 e sino ad oggi un reddito personale pari ad euro zero (con esclusione dell'assegno sociale) e che il coniuge , nata a Persona_1
RI (Na) in data 24/06/1958 (c.f.: ) avrebbe percepito C.F._2
esclusivamente un reddito personale pari ad euro 8.240,70 derivante dall'assegno ordinario di invalidità; -di avere eventualmente percepito per il 2021 una somma superiore al dovuto, a
CP_ titolo di maggiorazione sociale, pari ad € 271,70 e non la somma richiesta dall'
Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo di: “dichiarare illegittima la ripetizione d'indebito intimata al ricorrente n. 16058962 di cui alla comunicazione del 15/01/2024 dell'importo di
CP_ euro 1.966,35 e la trattenuta mensile di euro 54,62 effettuata dall' sulla pensione cat. inv. civ n. 07837774 dell'istante per il recupero delle somme richieste in restituzione;
ordinare CP_ CP_ all' la cessazione della trattenuta mensile di euro 54,62 effettuata dall' sulla pensione cat inv. civ n. 07837774 per il recupero delle somme richieste in restituzione, con condanna alla restituzione delle somme trattenute a titolo di recupero crediti, da quantificarsi in separata sede, essendo ancora in corso la trattenuta e non essendo, quindi, possibile una
CP_ quantificazione definitiva delle somme recuperate. Condannare, in ogni caso, l' al pagamento delle competenze di lite oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
CP_ Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
In particolare, ha dedotto che dalle verifiche reddituali annuali, eseguite sulla base del secondo comma dell'art. 13 L. n. 412/1991 era emerso che i redditi personali del ricorrente e del coniuge avevano superato nel 2021 il limite reddituale previsto per la maggiorazione sociale.
La causa, istruita solo documentalmente, all'udienza del 12.6.2025 è stata decisa previo deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla scorta delle osservazioni che seguono potendosi qui condividere –ai sensi dell'art. 118 disp att c.pc.- le motivazioni svolte da altro
Giudice di questo tribunale su controversia intercorsa tra le medesime parti per un periodo parzialmente coincidente a quello dedotto in ricorso (Sentenza n. 6624/2023 giudice
A.Santulli)
Oggetto della pretesa avanzata dall' è la sopravvenuta carenza del requisito reddituale CP_1
che avrebbe determinato la richiesta di ripetizione della maggiorazione sociale non spettante
2 per il periodo 1 gennaio 2020- 31 maggio 2021.
Nel caso che occupa l' ha contestato la perdita del diritto alla maggiorazione sociale in CP_1
virtù del fatto che i redditi personali del ricorrente e del coniuge avrebbero superato nel 2020 il limite reddituale previsto per la maggiorazione sociale.
La Suprema Corte ha chiarito che, in assenza di norme che dispongano diversamente,
l'indebito per sopravvenuta carenza del requisito reddituale è ripetibile solo dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano l'affidamento dell'accipiens. Secondo Cass. civ.,
Sez. Lav., n. 26036 del 15/10/2019: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”
(cfr. Cass., Sez. L., n. 28771 del 09/11/2018).
Da ultimo Cass. civ., sez. lav., 11/01/2022 n. 570: “la restituzione deve quindi considerarsi ammessa, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione configurabile, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018), ma non invece in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha percepito l'assegno sociale e la relativa maggiorazione in virtù di formali provvedimenti di liquidazione dell'Ente e di un reddito derivante CP_ esclusivamente da prestazioni erogate dallo stesso quindi conosciuto e conoscibile
CP_ dall'istituto, in sostanza, dunque, l'indebito scaturisce da redditi conosciuti dall'
Al riguardo è opportuno riportare un passo della sentenza della Suprema Corte n.
13223/2020: “…..va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che CP_1
quindi l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella CP_2
legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della CP_2
situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della CP_1
3 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. 21.2. Inoltre, come già detto, il CP_1
D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e dell'informazione del
Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." 22. Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est.
Picone). Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già CP_1
4 conosce o ha l'onere di conoscere”.
Dalla relazione istruttoria dell' si legge: “In data 28 gennaio 2021 il signor CP_1 Pt_1
presenta, a mezzo del ON , domanda di ricostituzione reddituale per
[...]
maggiorazione sociale comunicando i redditi, personali e del coniuge, per gli anni 2019, 2020
e 2021 . Il provvedimento di liquidazione reca quale decorrenza arretrati il mese di gennaio
2019 al fine di consentire l'acquisizione dei redditi comunicati o acquisiti automaticamente dal casellario pensioni. Risultando il coniuge c.f. Persona_1
titolare di assegno ordinario di invalidità, la procedura ha prelevato C.F._2 il reddito aggiornato derivante dalla prestazione previdenziale in favore di quest'ultima, al fine di ricalcolare dal mese di gennaio 2019 la prestazione assistenziale spettante al ricorrente, giusto quanto richiesto in domanda di ricostituzione. Dalla lavorazione della domanda è emerso un debito per il 2020 pari ad euro 1.963,65 e per il 2021 pari ad euro 2,70 per un totale del debito complessivo, per le annualità oggetto di ricostituzione, pari ad euro
1.966,35 (si allega te08)”. CP_ E' incontestato che tutti i redditi sono riferiti a pensioni erogate dallo stesso quindi conosciute e conoscibili da quest'ultimo, né vi è allegazione e prova che il ricorrente abbia posto in essere un comportamento doloso, come ad esempio quando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Può pertanto ritenersi che sussistere nel caso che occupa la buona fede del mentre Pt_1
l'errore deve ritenersi imputabile esclusivamente all' che era a Controparte_3
conoscenza della situazione reddituale del ricorrente e del coniuge.
La domanda deve essere quindi accolta e dichiarate irripetibili le somme recate dal provvedimento di indebito in oggetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa così provvede: CP_ a) accoglie la domanda, dichiara il ricorrente non tenuto alla restituzione in favore dell' della somma di € 1.966,35, per la maggiorazione sociale non spettante per il periodo da 1 gennaio 2020 a 31 maggio 2021 e condanna l' alla restituzione di quanto medio CP_1
tempore trattenuto;
CP_ b) condanna l' a pagare in favore del ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1200,00
5 oltre Iva e Cpa e spese forfettizzate nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 09/07/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 12.6.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13143 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
GAMBARDELLA ALESSANDRO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI CP_1
MARIA SOFIA presso il quale è elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.6.2024 il ricorrente ha esposto:
- di essere titolare di pensione Inps cat. inv. civ n. 07837774 con decorrenza settembre 2008, prestazione trasformatasi in assegno sociale al compimento del 65' anno di età nel settembre
2013;
-di aver ricevuto in data 15/01/2024, comunicazione da parte dell' con la quale si CP_1
contestava l'esistenza di un indebito pari ad euro 1.966,35 generatosi sulla pensione cat. INV
CIV per aver ricevuto un importo di maggiorazione sociale non spettante per il periodo dal gennaio 2020 al 31/5/2021;
- di aver proposto in data 02/02/2024 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps, al fine di ottenere l'annullamento delle contestazioni d'indebito di cui sopra ma senza esito;
-di aver subito dal mese di gennaio 2024 una trattenuta sulla pensione di circa euro 54,62 per
1 il recupero dell'indebito de quo.
Tanto dedotto in fatto ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento di recupero sostenendo di aver percepito negli anni 2020 e 2021 e sino ad oggi un reddito personale pari ad euro zero (con esclusione dell'assegno sociale) e che il coniuge , nata a Persona_1
RI (Na) in data 24/06/1958 (c.f.: ) avrebbe percepito C.F._2
esclusivamente un reddito personale pari ad euro 8.240,70 derivante dall'assegno ordinario di invalidità; -di avere eventualmente percepito per il 2021 una somma superiore al dovuto, a
CP_ titolo di maggiorazione sociale, pari ad € 271,70 e non la somma richiesta dall'
Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo di: “dichiarare illegittima la ripetizione d'indebito intimata al ricorrente n. 16058962 di cui alla comunicazione del 15/01/2024 dell'importo di
CP_ euro 1.966,35 e la trattenuta mensile di euro 54,62 effettuata dall' sulla pensione cat. inv. civ n. 07837774 dell'istante per il recupero delle somme richieste in restituzione;
ordinare CP_ CP_ all' la cessazione della trattenuta mensile di euro 54,62 effettuata dall' sulla pensione cat inv. civ n. 07837774 per il recupero delle somme richieste in restituzione, con condanna alla restituzione delle somme trattenute a titolo di recupero crediti, da quantificarsi in separata sede, essendo ancora in corso la trattenuta e non essendo, quindi, possibile una
CP_ quantificazione definitiva delle somme recuperate. Condannare, in ogni caso, l' al pagamento delle competenze di lite oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
CP_ Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
In particolare, ha dedotto che dalle verifiche reddituali annuali, eseguite sulla base del secondo comma dell'art. 13 L. n. 412/1991 era emerso che i redditi personali del ricorrente e del coniuge avevano superato nel 2021 il limite reddituale previsto per la maggiorazione sociale.
La causa, istruita solo documentalmente, all'udienza del 12.6.2025 è stata decisa previo deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla scorta delle osservazioni che seguono potendosi qui condividere –ai sensi dell'art. 118 disp att c.pc.- le motivazioni svolte da altro
Giudice di questo tribunale su controversia intercorsa tra le medesime parti per un periodo parzialmente coincidente a quello dedotto in ricorso (Sentenza n. 6624/2023 giudice
A.Santulli)
Oggetto della pretesa avanzata dall' è la sopravvenuta carenza del requisito reddituale CP_1
che avrebbe determinato la richiesta di ripetizione della maggiorazione sociale non spettante
2 per il periodo 1 gennaio 2020- 31 maggio 2021.
Nel caso che occupa l' ha contestato la perdita del diritto alla maggiorazione sociale in CP_1
virtù del fatto che i redditi personali del ricorrente e del coniuge avrebbero superato nel 2020 il limite reddituale previsto per la maggiorazione sociale.
La Suprema Corte ha chiarito che, in assenza di norme che dispongano diversamente,
l'indebito per sopravvenuta carenza del requisito reddituale è ripetibile solo dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano l'affidamento dell'accipiens. Secondo Cass. civ.,
Sez. Lav., n. 26036 del 15/10/2019: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”
(cfr. Cass., Sez. L., n. 28771 del 09/11/2018).
Da ultimo Cass. civ., sez. lav., 11/01/2022 n. 570: “la restituzione deve quindi considerarsi ammessa, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione configurabile, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018), ma non invece in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha percepito l'assegno sociale e la relativa maggiorazione in virtù di formali provvedimenti di liquidazione dell'Ente e di un reddito derivante CP_ esclusivamente da prestazioni erogate dallo stesso quindi conosciuto e conoscibile
CP_ dall'istituto, in sostanza, dunque, l'indebito scaturisce da redditi conosciuti dall'
Al riguardo è opportuno riportare un passo della sentenza della Suprema Corte n.
13223/2020: “…..va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che CP_1
quindi l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella CP_2
legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della CP_2
situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della CP_1
3 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. 21.2. Inoltre, come già detto, il CP_1
D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e dell'informazione del
Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." 22. Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est.
Picone). Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già CP_1
4 conosce o ha l'onere di conoscere”.
Dalla relazione istruttoria dell' si legge: “In data 28 gennaio 2021 il signor CP_1 Pt_1
presenta, a mezzo del ON , domanda di ricostituzione reddituale per
[...]
maggiorazione sociale comunicando i redditi, personali e del coniuge, per gli anni 2019, 2020
e 2021 . Il provvedimento di liquidazione reca quale decorrenza arretrati il mese di gennaio
2019 al fine di consentire l'acquisizione dei redditi comunicati o acquisiti automaticamente dal casellario pensioni. Risultando il coniuge c.f. Persona_1
titolare di assegno ordinario di invalidità, la procedura ha prelevato C.F._2 il reddito aggiornato derivante dalla prestazione previdenziale in favore di quest'ultima, al fine di ricalcolare dal mese di gennaio 2019 la prestazione assistenziale spettante al ricorrente, giusto quanto richiesto in domanda di ricostituzione. Dalla lavorazione della domanda è emerso un debito per il 2020 pari ad euro 1.963,65 e per il 2021 pari ad euro 2,70 per un totale del debito complessivo, per le annualità oggetto di ricostituzione, pari ad euro
1.966,35 (si allega te08)”. CP_ E' incontestato che tutti i redditi sono riferiti a pensioni erogate dallo stesso quindi conosciute e conoscibili da quest'ultimo, né vi è allegazione e prova che il ricorrente abbia posto in essere un comportamento doloso, come ad esempio quando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Può pertanto ritenersi che sussistere nel caso che occupa la buona fede del mentre Pt_1
l'errore deve ritenersi imputabile esclusivamente all' che era a Controparte_3
conoscenza della situazione reddituale del ricorrente e del coniuge.
La domanda deve essere quindi accolta e dichiarate irripetibili le somme recate dal provvedimento di indebito in oggetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa così provvede: CP_ a) accoglie la domanda, dichiara il ricorrente non tenuto alla restituzione in favore dell' della somma di € 1.966,35, per la maggiorazione sociale non spettante per il periodo da 1 gennaio 2020 a 31 maggio 2021 e condanna l' alla restituzione di quanto medio CP_1
tempore trattenuto;
CP_ b) condanna l' a pagare in favore del ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1200,00
5 oltre Iva e Cpa e spese forfettizzate nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 09/07/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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