Articolo 15 della Legge 5 ottobre 2001, n. 367
Articolo 14Articolo 16
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9 ottobre 2001
Art. 15. 1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e' inserito il seguente:
"Art. 204-bis. - (Comunicazioni dell'autorita' giudiziaria in tema di rogatoria). - 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorita' giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorita' giudiziaria che la invia direttamente all'autorita' straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia".
Note all'art. 15:
- Il testo degli articoli 724 e 726 del codice di procedura penale , sono riportati nelle note all'art. 10.
- L' art. 726-ter del codice di procedura penale e' riportato nelle note all'art. 11.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2001
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