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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 8551 del ruolo generale dell'anno 2021
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'Avv. LUPO VALENTINA , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo CP_1 studio dell'Avv. CASULA SALVATORE , che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: per la parte ricorrente: “Assegnare la ex abitazione familiare, sita in Monserrato (CA), Via Orazio
4, di proprietà esclusiva del ricorrente, a quest'ultimo, come concordato dai coniugi in sede di separazione
2. Stabilire che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio maggiorenne, Parte_1 Per_1 studente universitario non ancora autosufficiente, corrispondendo direttamente al predetto una somma inferiore o, in subordine, pari ad euro 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie (mediche non
1 rimborsabili dal SSN, tasse universitarie, libri e cancelleria, viaggi d'istruzione, ludico, sportive ed eventuali non prevedibili) da pagarsi previa esibizione della relativa documentazione fiscale
3. Considerata la situazione economico-reddituale delle parti, stabilire che nessun assegno divorzile sia reciprocamente versato, essendo entrambe economicamente autosufficienti
4. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
Per la parte resistente: “Chiede che il Tribunale di Cagliari Ill.mo voglia confermare le statuizioni adottate all'udienza del 29.06.2022 in sede presidenziale”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.12.2021, ha chiesto la pronuncia dello Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con in data 19.01.2000. CP_1
Ha precisato che i coniugi si erano separati a seguito di omologa del 16.02.2021 prevedendo:
- che la casa coniugale sarebbe rimasta nella sua disponibilità;
- l'obbligo a suo carico di corrispondere alla la somma di € 300,00 a titolo di contributo CP_1 al mantenimento del figlio (4.08.2001); Per_1
- l'obbligo a suo carico di corrispondere alla “a saldo e stralcio di ogni pretesa presente CP_1
o futura quale contributo una tantum” la somma di euro 40.000,00;
- l'obbligo della di trasferire al marito la quota pari a ½ di due terreni. CP_1
Ha, dunque, domandato la conferma dell'assegnazione della casa coniugale e dell'obbligo di corrispondere alla la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio. CP_1
costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia dello CP_1 scioglimento del matrimonio.
Quanto alle proprie condizioni economiche, ha precisato di svolgere, come il ricorrente, l'attività di infermiera e di vivere in una casa per la quale corrisponde un canone di 600 euro mensili.
Ha altresì precisato che il ricorrente era proprietario della casa coniugale, ristrutturata anche grazie al suo contributo economico, e di un vasto appezzamento di terreno da loro acquistato in costanza di matrimonio, del quale aveva ceduto la sua quota in sede di separazione.
Ha, infine, allegato che il figlio non aveva più alcun rapporto con il padre, domandando l'aumento del contributo dovuto per il suo mantenimento.
Con ordinanza del 29.06.2021, il presidente, tenuto conto della interruzione dei rapporti tra il ricorrente ed il figlio, ha posto in capo allo l'obbligo di corrispondere un contributo di € Pt_1
400.00 per il mantenimento.
Con sentenza del 19.12.2022 il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e disposto la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori domande.
2 Istruita con prova documentale ed interrogatorio formale della resistente, con provvedimento del
24.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale deve essere rigettata, difettando il presupposto della convivenza con figli minori o maggiorenni, ma non economicamente indipendenti.
Quanto all'assegno dovuto dal ricorrente per il mantenimento del figlio non Per_1 economicamente indipendente, deve rilevarsi che in sede di separazione le parti avevano concordato un contributo di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La condizione economica delle parti non risulta sostanzialmente mutata rispetto al momento della separazione posto che il ricorrente, che aveva percepito un reddito di € 24.432,00 nel 2020, ha percepito nel 2023 € 27.260,00, mentre la resistente, che aveva percepito nel 2020 un reddito di €
23.213,00, ha percepito nel 2023 € 25.532,00.
Non rappresentano circostanze nuove né il finanziamento chiesto dallo per poter Pt_1 corrispondere la somma di € 40.000,00 alla moglie, come previsto nell'accordo di separazione, né i costi abitativi sostenuti dalla resistente: entrambe le spese, invero, erano state ragionevolmente prese in considerazione dalle parti al momento del raggiungimento dell'accordo.
Né rappresenta circostanza sopravvenuta l'interruzione dei rapporti tra il figlio ed il padre, atteso che, come allegato da parte ricorrente nella memoria dell'8.09.2022 e non contestato, già al momento della introduzione del giudizio di separazione i rapporti erano interrotti e, pertanto, tale circostanza è stata considerata dalle parti nella determinazione del mantenimento dovuto.
Va, dunque, confermato l'obbligo del ricorrente di corrispondere la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
Tale importo, non essendo stata avanzata domanda di corresponsione da parte dell'avente diritto, deve essere versato in favore del genitore convivente.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
• rigetta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale;
• conferma l'obbligo di di corrispondere a la somma di € 300,00 Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi Il presidente
Dott. Giorgio Latti
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 8551 del ruolo generale dell'anno 2021
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'Avv. LUPO VALENTINA , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo CP_1 studio dell'Avv. CASULA SALVATORE , che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: per la parte ricorrente: “Assegnare la ex abitazione familiare, sita in Monserrato (CA), Via Orazio
4, di proprietà esclusiva del ricorrente, a quest'ultimo, come concordato dai coniugi in sede di separazione
2. Stabilire che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio maggiorenne, Parte_1 Per_1 studente universitario non ancora autosufficiente, corrispondendo direttamente al predetto una somma inferiore o, in subordine, pari ad euro 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie (mediche non
1 rimborsabili dal SSN, tasse universitarie, libri e cancelleria, viaggi d'istruzione, ludico, sportive ed eventuali non prevedibili) da pagarsi previa esibizione della relativa documentazione fiscale
3. Considerata la situazione economico-reddituale delle parti, stabilire che nessun assegno divorzile sia reciprocamente versato, essendo entrambe economicamente autosufficienti
4. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
Per la parte resistente: “Chiede che il Tribunale di Cagliari Ill.mo voglia confermare le statuizioni adottate all'udienza del 29.06.2022 in sede presidenziale”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.12.2021, ha chiesto la pronuncia dello Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con in data 19.01.2000. CP_1
Ha precisato che i coniugi si erano separati a seguito di omologa del 16.02.2021 prevedendo:
- che la casa coniugale sarebbe rimasta nella sua disponibilità;
- l'obbligo a suo carico di corrispondere alla la somma di € 300,00 a titolo di contributo CP_1 al mantenimento del figlio (4.08.2001); Per_1
- l'obbligo a suo carico di corrispondere alla “a saldo e stralcio di ogni pretesa presente CP_1
o futura quale contributo una tantum” la somma di euro 40.000,00;
- l'obbligo della di trasferire al marito la quota pari a ½ di due terreni. CP_1
Ha, dunque, domandato la conferma dell'assegnazione della casa coniugale e dell'obbligo di corrispondere alla la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio. CP_1
costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia dello CP_1 scioglimento del matrimonio.
Quanto alle proprie condizioni economiche, ha precisato di svolgere, come il ricorrente, l'attività di infermiera e di vivere in una casa per la quale corrisponde un canone di 600 euro mensili.
Ha altresì precisato che il ricorrente era proprietario della casa coniugale, ristrutturata anche grazie al suo contributo economico, e di un vasto appezzamento di terreno da loro acquistato in costanza di matrimonio, del quale aveva ceduto la sua quota in sede di separazione.
Ha, infine, allegato che il figlio non aveva più alcun rapporto con il padre, domandando l'aumento del contributo dovuto per il suo mantenimento.
Con ordinanza del 29.06.2021, il presidente, tenuto conto della interruzione dei rapporti tra il ricorrente ed il figlio, ha posto in capo allo l'obbligo di corrispondere un contributo di € Pt_1
400.00 per il mantenimento.
Con sentenza del 19.12.2022 il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e disposto la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori domande.
2 Istruita con prova documentale ed interrogatorio formale della resistente, con provvedimento del
24.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale deve essere rigettata, difettando il presupposto della convivenza con figli minori o maggiorenni, ma non economicamente indipendenti.
Quanto all'assegno dovuto dal ricorrente per il mantenimento del figlio non Per_1 economicamente indipendente, deve rilevarsi che in sede di separazione le parti avevano concordato un contributo di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La condizione economica delle parti non risulta sostanzialmente mutata rispetto al momento della separazione posto che il ricorrente, che aveva percepito un reddito di € 24.432,00 nel 2020, ha percepito nel 2023 € 27.260,00, mentre la resistente, che aveva percepito nel 2020 un reddito di €
23.213,00, ha percepito nel 2023 € 25.532,00.
Non rappresentano circostanze nuove né il finanziamento chiesto dallo per poter Pt_1 corrispondere la somma di € 40.000,00 alla moglie, come previsto nell'accordo di separazione, né i costi abitativi sostenuti dalla resistente: entrambe le spese, invero, erano state ragionevolmente prese in considerazione dalle parti al momento del raggiungimento dell'accordo.
Né rappresenta circostanza sopravvenuta l'interruzione dei rapporti tra il figlio ed il padre, atteso che, come allegato da parte ricorrente nella memoria dell'8.09.2022 e non contestato, già al momento della introduzione del giudizio di separazione i rapporti erano interrotti e, pertanto, tale circostanza è stata considerata dalle parti nella determinazione del mantenimento dovuto.
Va, dunque, confermato l'obbligo del ricorrente di corrispondere la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
Tale importo, non essendo stata avanzata domanda di corresponsione da parte dell'avente diritto, deve essere versato in favore del genitore convivente.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
• rigetta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale;
• conferma l'obbligo di di corrispondere a la somma di € 300,00 Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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