Art. 29. (Vendita degli alloggi dello Stato ai sensi
della legge 6 gennaio 1983, n. 5). 1. I prezzi di vendita degli alloggi dello Stato destinati a fronteggiare le esigenze abitative delle famiglie colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a Firenze nel 1966, di cui alla legge 6 gennaio 1983, n.5 , si intendono riferiti alla data di entrata in vigore della citata legge n.5 del 1983 , senza ulteriori rivalutazioni.
Nota all' art. 29:
- La legge 6 gennaio 1983, n. 5 , recante: "Norme per il rilascio delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1983, n. 10.
della legge 6 gennaio 1983, n. 5). 1. I prezzi di vendita degli alloggi dello Stato destinati a fronteggiare le esigenze abitative delle famiglie colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a Firenze nel 1966, di cui alla legge 6 gennaio 1983, n.5 , si intendono riferiti alla data di entrata in vigore della citata legge n.5 del 1983 , senza ulteriori rivalutazioni.
Nota all' art. 29:
- La legge 6 gennaio 1983, n. 5 , recante: "Norme per il rilascio delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1983, n. 10.