Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
All'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori delle parti, pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies cpc, che fa parte integrante del verbale d'udienza del 14.03.25 e che deposita in via telematica.
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile - composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7978 del Ruolo Generale dell'anno 2020
avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA Parte 1 rapp.to e difeso dall'avv. Donato Colucci ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Salerno, alla via Nizza, 154
ATTORE
E
- in persona del legale rapp.te p.t. – domiciliato in Langenfeld, Leichlinger- Controparte 1
Str.68
CONVENUTO CONTUMACE
E
, Controparte_1 in Langenfeld, Leichlinger Str.68 Controparte_2 domiciliato c/o
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1 ha convenuto in giudizio la
Controparte 1 - in persona del legale rapp.te p.t. e il sig. Controparte_2 alditta fine di sentirli condannare, in solido, al pagamento della somma di €. 7.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento danni causati a seguito della cattiva riparazione del pianoforte di sua proprietà, oltre la condanna alle spese di giudizio.
L'attore, premettendo di aver affidato il lavoro di restauro del pianoforte al sig. [...]
CP_2 qualificatosi come dipendente della ditta Pianotec-Deutschland con sede in
Germania e di aver consegnato a quest'ultimo l'importo richiesto di €. 2.300,00, eccepiva la responsabilità del disastroso restauro dello strumento per colpa esclusiva del sig. CP 2 e della ditta convenuta.
All'udienza di prima comparizione, rilevata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 cpc. Espletata la prova testimoniale e depositata la ctu, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 14.03.25.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La fattispecie in esame si inquadra nell'ambito della responsabilità contrattuale, che consiste nella responsabilità che nasce dall'inadempimento di un'obbligazione e cioè quando il debitore non esegue o esegue in modo inesatto la prestazione. È, inoltre, pacifico che dalla presunzione di responsabilità, il debitore può liberarsi dimostrando che la prestazione medesima è divenuta impossibile per una causa a lui non imputabile.
La Cassazione ha affermato che il creditore che agisce per ottenere il risarcimento del danno, per inadempimento contrattuale del debitore, deve allegare l'inadempimento e provare il titolo da cui il suo diritto deriva, il danno subito e l'ammontare del medesimo. Nel caso in esame, secondo quanto asserito dall'attore, lo strumento musicale in questione
(pianoforte modello Hoffmann) veniva utilizzato da sua moglie, sig. Persona 1 la quale si esercitava per mantenere allenato l'uso delle articolazioni superiori, progressivamente vulnerate Per dalla sindrome di Steinert dalla quale era affetta. La dovendo procedere alla revisione e accordatura dello strumento, per il tramite di una sua amica/collega, affidava il pianoforte al marito di questa, qualificatosi come accordatore professionale, il quale consigliava un restauro radicale e faceva accreditare alla ditta convenuta, con sede in Germania, gli importi richiesti.
Le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale dal sig. Testimone 1 amico di famiglia dei coniugi Persona 2 da oltre cinquant'anni, confermano che il pianoforte in questione, dopo essere stato affidato al sig. per il restauro, risultava peggiorato nel suono e che per tale CP_2
motivo veniva, poi, sottoposto ad una perizia da parte di altro accordatore/restauratore della ditta
Artepiano, ove veniva riscontrata imperizia dell'intervento restaurativo eseguito, con la conseguenza di una ulteriore e necessaria operazione di restauro per il ripristino della funzionalità Per dello strumento musicale. Dalla testimonianza emerge anche che la era solita suonare quotidianamente il pianoforte anche per ragioni terapeutiche, a causa della sua malattia, come consigliato dal medico.
Premesso che la prova testimoniale può solo limitarsi a descrivere i fatti obiettivi, restando poi riservato al giudice stabilire se quei fatti possano essere stati la causa del danno, nel caso di specie - nella valutazione degli elementi di natura oggettiva emersi dalle dichiarazioni del teste escusso - emerge un sufficiente materiale probatorio necessario ai fini dell'accoglimento della domanda.
Anche la prova documentale depositata agli atti ( avvenuti pagamenti con bonifici di €. 500,00 in data 2.12.13; €. 900,00 in data 3.03.14 ed €. 900,00 in data 2.05.14) conferma l'avvenuto adempimento da parte del Pt 1 della sua obbligazione (pagamento dell'importo complessivo di
€. 2.300,00 per il lavoro di restauro del pianoforte), alla quale non ha fatto seguito l'esatto adempimento della controprestazione. Rimangono senza risposta i solleciti inviati dal Pt 1 al CP 2 volti ad ottenere il rimborso della somma versata, dopo il cattivo intervento sul pianoforte (documentazione allegata agli atti). CP 3 è statoIl ctu riferisce, nell'elaborato peritale, che il pianoforte a muro della marca oggetto di un intervento di restauro del somiere, ovvero, della parte strutturale del pianoforte costituito da strati di legno incrociati, incollati ad elevate pressioni, per l'alloggiamento delle caviglie o perni di acciaio su cui si avvolgono le corde. Il somier, al momento del sopralluogo, presentava vistosi squarci nella parte centrale riconducibili ad un cedimento strutturale e dei fori, conseguentemente le caviglie si presentavano inclinate addirittura quasi a fuoriuscire dai fori di alloggiamento;
tutto ciò ha, quindi, compromesso la tenuta delle corde e, quindi, inciso sull'accordatura dello strumento, rendendolo non funzionante.
La somma stimata dal ctu per la esecuzione dei lavori manutentivi viene indicata in € 3.500,00 oltre IVA. La predetta somma dovrà essere versata dalla parte convenuta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore dell'attore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In relazione al danno di natura non patrimoniale, si osserva che esso può essere riconosciuto solo se il soggetto richiedente dia la dimostrazione di aver subito una lesione grave e seria da cui sono derivati pregiudizi sufficientemente apprezzabili e rilevanti da un punto di vista civilistico. Nel caso di specie, a parere di questo giudice, non sono riscontrabili i presupposti per il riconoscimento del danno di natura non patrimoniale, in quanto non sufficientemente provato.
Da tutto quanto sopra esposto, consegue che l'attore ha provato il dedotto inadempimento e il danno che ne è derivato, da qui ne consegue l'accoglimento della domanda, per quanto di ragione. Per il principio della soccombenza, le spese del giudizio devono porsi a carico della parte convenuta e vengono liquidate come in dispositivo applicato il D.M. 55/14. Per lo stesso principio resteranno a totale carico della parte convenuta le spese per la espletata ctu.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione in persona del GOP Paola Corabi in funzione di
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giudice monocratico definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta,
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respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €. 3.500,00, oltre IVA, oltre rivalutazione monetaria dal fatto illecito fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate fino al soddisfo;
2) Condanna parte convenuta, in solido, al rimborso delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in complessive €. 2.832,00, di cui €. 280,00 per spese ed €. 2.552,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3) Pone le spese di ctu a carico della parte soccombente.
Salerno, 14.03.25
Il GOP
Dott.ssa Paola Corabi