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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 15/05/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 9318/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. PULEO, in sostituzione degli Avv.ti SCOTTO DI TELLA e
CORDOVA, per parte ricorrente e l'Avv. ACCARDI, in sostituzione dell'Avv.
CERNIGLIARO, per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 10.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
9318 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 Addì ______________
Raoul SCOTTO DI TELLA e Silvia CORDOVA, giusta procura Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in ______________________ Palermo, Piazza Virgilio 4; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_2 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ
(L.222/84).
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 15/05/2025, ha pronunciato 2 S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha i requisiti sanitari per l'assegno Parte_1 ordinario di invalidità (L. n° 222/84), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (7/10/2022);
Condanna l' al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi, che CP_1 liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore degli Avv.ti Raoul SCOTTO DI TELLA e Silvia CORDOVA;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/06/2023, , in contraddittorio Parte_1
con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per CP_1
la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, di cui alla L. n° 222/84, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (7/10/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la sussistenza dei suddetti requisiti sanitari, ma soltanto con decorrenza dal 1°/07/2023.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
3 18/06/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento della prestazione sin dalla data della domanda amministrativa.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 15/05/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da “BPCO, con fenotipo prevalentemente enfisematoso, in classe GOLD II” e ha
[...]
affermato che “la percentuale di invalidità, peraltro già riconosciuta nell'ambito della precedente
consulenza tecnica d'ufficio, può essere ritenuta decorrente dalla data di presentazione dell'istanza
amministrativa (07/10/2022), essendo la documentazione sanitaria, su cui si è formulato il giudizio,
tutta antecedente a tale data” e ha concluso che “sono presenti le condizioni sanitarie per far ritenere
il ricorrente invalido con una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo (76%), a far data
da quella di presentazione dell'istanza amministrativa”.
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta,
dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'assegno Parte_1
ordinario di invalidità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda
amministrativa (7/10/2022);
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti Raoul
SCOTTO DI TELLA e Silvia CORDOVA, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93
cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1
già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
4
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 15/05/2025.
5
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 15/05/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 9318/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. PULEO, in sostituzione degli Avv.ti SCOTTO DI TELLA e
CORDOVA, per parte ricorrente e l'Avv. ACCARDI, in sostituzione dell'Avv.
CERNIGLIARO, per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 10.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
9318 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 Addì ______________
Raoul SCOTTO DI TELLA e Silvia CORDOVA, giusta procura Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in ______________________ Palermo, Piazza Virgilio 4; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_2 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ
(L.222/84).
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 15/05/2025, ha pronunciato 2 S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha i requisiti sanitari per l'assegno Parte_1 ordinario di invalidità (L. n° 222/84), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (7/10/2022);
Condanna l' al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi, che CP_1 liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore degli Avv.ti Raoul SCOTTO DI TELLA e Silvia CORDOVA;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/06/2023, , in contraddittorio Parte_1
con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per CP_1
la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, di cui alla L. n° 222/84, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (7/10/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la sussistenza dei suddetti requisiti sanitari, ma soltanto con decorrenza dal 1°/07/2023.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
3 18/06/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento della prestazione sin dalla data della domanda amministrativa.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 15/05/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da “BPCO, con fenotipo prevalentemente enfisematoso, in classe GOLD II” e ha
[...]
affermato che “la percentuale di invalidità, peraltro già riconosciuta nell'ambito della precedente
consulenza tecnica d'ufficio, può essere ritenuta decorrente dalla data di presentazione dell'istanza
amministrativa (07/10/2022), essendo la documentazione sanitaria, su cui si è formulato il giudizio,
tutta antecedente a tale data” e ha concluso che “sono presenti le condizioni sanitarie per far ritenere
il ricorrente invalido con una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo (76%), a far data
da quella di presentazione dell'istanza amministrativa”.
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta,
dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'assegno Parte_1
ordinario di invalidità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda
amministrativa (7/10/2022);
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti Raoul
SCOTTO DI TELLA e Silvia CORDOVA, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93
cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1
già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
4
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 15/05/2025.
5
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)