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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/07/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 4973/23
promosso da
- , brasiliano, nato in [...]/RS, Brasile, in data 04/04/1989, codice Parte_1
fiscale , residente in [...], 370, Porto C.F._1
Alegre/RS, Brasile, CAP 90.690-130;
- , brasiliano, nato in [...]/RS, Brasile, in data 17/12/1983, codice Controparte_1
fiscale , residente in [...], 370, Porto C.F._2
Alegre/RS, Brasile, CAP 90.690- 130; , brasiliano, nato in Controparte_2
Guaporé/RS, Brasile, in data 30/08/1949, codice fiscale , residente C.F._3 in Rua Professor Freitas Cabral, 370, Porto Alegre/RS, Brasile, CAP 90.690-130 e
- , brasiliana, nata in [...]/RS, Brasile, in data Controparte_3
21/12/1956, codice fiscale , residente in [...]C.F._4
Cabral, 370, Porto Alegre/RS, Brasile, CAP 90.690-130; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato (C.F. , C.F._5
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.11.2023 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. , nato il Persona_1
12.07.1882 a Frisanco (Pn).
Il si è costituito rilevando nel merito di non contestare il Controparte_4
riconoscimento della cittadinanza non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo, previa verifica dell'idoneità probatoria della documentazione attinente al matrimonio dell'avo con CP_3 Controparte_5 CP_6
. Chiedeva il rigetto della domanda subordinata.
[...]
All'udienza del 18.07.2024 il Giudice verificata la costituzione del , CP_4
rinviava il procedimento all'udienza del 8.05.2025 concedendo a parte ricorrente termine per replica. All'udienza del 8.05.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti
( , , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
) sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti,
[...] indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in Controparte_4 persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti”. Parte resistente
“Rimettendosi, previa verifica dell'idoneità probatoria della documentazione attinente al matrimonio dell'avo AR LE IP con all'Ecc.mo Tribunale adito per CP_6 le determinazioni in ordine alla sussistenza dello status di cittadino italiano in capo a parte richiedente In caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese Parte_2 di giudizio, previo rigetto della domanda subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole, CP_4 rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art 14 DPR 396/2002 e del
Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, per quanto riguarda la questione sollevata dal CP_4 relativamente all'idoneità probatoria della documentazione attinente al matrimonio dell'avo AR LE IP con , il Tribunale ritiene che il CP_6 complesso della documentazione versata in atti provi l'avvenuto matrimonio tra AR
LE IP e (certificato di morte). In ogni caso risulta CP_6
comunque provato il rapporto di filiazione tra la madre AR LE IP (da sposata ) ed il figlio . Persona_2 Controparte_2
Gli artt. 1603 al 1605 del codice civile brasiliano, vigenti al momenti della nascita di , statuiscono che la filiazione è provata dal certificato di nascita Controparte_2 registrato dall'anagrafe civile e che nessuno può rivendicare uno stato contrario a quello che risulta dalla registrazione dell'atto nascita, a meno che la registrazione non risulti errata o falsificata. In assenza o difetto dell'atto di nascita si può provare la filiazione con ogni mezzo consentito dalla legge nei seguenti casi: quando vi è un inizio di prove scritte, provenienti dai genitori, congiuntamente o separatamente;
quando sussistono veementi presunzioni derivanti da fatti già certi. Mediante manifestazione diretta ed espressa davanti al giudice. Alla luce dei citati articoli, il Tribunale ritiene che vi sia prova sufficiente che sia figlio di poiché Controparte_2 CP_3 Controparte_5 egli è sempre stato considerato figlio di AR LE FI sia nelle relazioni sociali che in quelle familiari. A riprova di ciò, si evidenzia che anche nei successivi certificati: atto di matrimonio di (all. 9) e atto di morte della signora Controparte_2
AR LE IP (all. 7bis), si indica che la sig.ra AR LE quale madre di . Tale conclusione è conforme ai più recenti arresti Controparte_2 giurisprudenziale. Difatti, con sentenza n.14194 del 22 maggio 2024, , la Corte di
Cassazione, ha rammentato che il codice civile prevede un sistema probatorio a più livelli, pertanto, nel caso in cui il certificato di nascita non è considerato conforme o sia andato distrutto, lo status filiationis può essere provato con ogni mezzo, tra i quali il possesso continuo dello stato di figlio ai sensi degli artt. 236 e 237 c.c.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. n. 3 e da 5 a 13). Persona_1
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (doc. 4), il al riguardo rileva infatti di non aver ricevuto dalle Amministrazioni competenti CP_4
alcun elemento in senso ostativo.
Nella comparsa l'Avvocatura dello Stato afferma di voler rimettere “ogni valutazione a codesto Ill.mo Tribunale in ordine alla necessità di esibire i certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/1992, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata, secondo le regole normativamente fissate e per il periodo di loro applicabilità”.
Tuttavia, oltre al fatto che il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo è stato prodotto in giudizio, la prova dell'eventuale predetta rinuncia sarebbe certamente ed unicamente a carico del convenuto. Infatti, di tale ripartizione dell'onere della prova, conferma è data, in maniera decisiva ed inequivocabile, dalla Cassazione, SS. UU., con le sentenze del 24 agosto 2022 n. 25317 e 25318, sentenze nelle quale si statuisce che: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”;
Per quanto riguarda il ricorso alle vie giudiziali, la scelta dei ricorrenti è pienamente legittima.
Inoltre è cosa nota la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate, condizione evidenziata e documentata anche da parte ricorrente (docc. da 14 a 19). Ne deriva un assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richieste presentate dai richiedenti. Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Correttamente il Ministero dell'Interno rileva che la condizione di paralisi degli uffici consolari non può essere in alcun modo addebitabile all'odierna parte convenuta.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il sostiene l'inammissibilità CP_4
della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività CP_4 necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece tale CP_4
attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile, il afferma che: CP_4 - trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n.
396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte";
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al , dimostra la CP_4
correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere alla CP_4
tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_4
favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_4
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
[...]
e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_4
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera CP_4 materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla Controparte_4
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la
Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr.
Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass.Civ., 09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundanciam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_4
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, segnatamente, CP_4
l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché
l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di CP_4 mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo Controparte_4
periferico della Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il CP_4
abbia compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, al CP_4 CP_4 contrario, trova la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_4
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda subordinata, il
[...]
dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai necessari CP_4
adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_4 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 30.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 4973/23
promosso da
- , brasiliano, nato in [...]/RS, Brasile, in data 04/04/1989, codice Parte_1
fiscale , residente in [...], 370, Porto C.F._1
Alegre/RS, Brasile, CAP 90.690-130;
- , brasiliano, nato in [...]/RS, Brasile, in data 17/12/1983, codice Controparte_1
fiscale , residente in [...], 370, Porto C.F._2
Alegre/RS, Brasile, CAP 90.690- 130; , brasiliano, nato in Controparte_2
Guaporé/RS, Brasile, in data 30/08/1949, codice fiscale , residente C.F._3 in Rua Professor Freitas Cabral, 370, Porto Alegre/RS, Brasile, CAP 90.690-130 e
- , brasiliana, nata in [...]/RS, Brasile, in data Controparte_3
21/12/1956, codice fiscale , residente in [...]C.F._4
Cabral, 370, Porto Alegre/RS, Brasile, CAP 90.690-130; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato (C.F. , C.F._5
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.11.2023 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. , nato il Persona_1
12.07.1882 a Frisanco (Pn).
Il si è costituito rilevando nel merito di non contestare il Controparte_4
riconoscimento della cittadinanza non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo, previa verifica dell'idoneità probatoria della documentazione attinente al matrimonio dell'avo con CP_3 Controparte_5 CP_6
. Chiedeva il rigetto della domanda subordinata.
[...]
All'udienza del 18.07.2024 il Giudice verificata la costituzione del , CP_4
rinviava il procedimento all'udienza del 8.05.2025 concedendo a parte ricorrente termine per replica. All'udienza del 8.05.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti
( , , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
) sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti,
[...] indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in Controparte_4 persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti”. Parte resistente
“Rimettendosi, previa verifica dell'idoneità probatoria della documentazione attinente al matrimonio dell'avo AR LE IP con all'Ecc.mo Tribunale adito per CP_6 le determinazioni in ordine alla sussistenza dello status di cittadino italiano in capo a parte richiedente In caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese Parte_2 di giudizio, previo rigetto della domanda subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole, CP_4 rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art 14 DPR 396/2002 e del
Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, per quanto riguarda la questione sollevata dal CP_4 relativamente all'idoneità probatoria della documentazione attinente al matrimonio dell'avo AR LE IP con , il Tribunale ritiene che il CP_6 complesso della documentazione versata in atti provi l'avvenuto matrimonio tra AR
LE IP e (certificato di morte). In ogni caso risulta CP_6
comunque provato il rapporto di filiazione tra la madre AR LE IP (da sposata ) ed il figlio . Persona_2 Controparte_2
Gli artt. 1603 al 1605 del codice civile brasiliano, vigenti al momenti della nascita di , statuiscono che la filiazione è provata dal certificato di nascita Controparte_2 registrato dall'anagrafe civile e che nessuno può rivendicare uno stato contrario a quello che risulta dalla registrazione dell'atto nascita, a meno che la registrazione non risulti errata o falsificata. In assenza o difetto dell'atto di nascita si può provare la filiazione con ogni mezzo consentito dalla legge nei seguenti casi: quando vi è un inizio di prove scritte, provenienti dai genitori, congiuntamente o separatamente;
quando sussistono veementi presunzioni derivanti da fatti già certi. Mediante manifestazione diretta ed espressa davanti al giudice. Alla luce dei citati articoli, il Tribunale ritiene che vi sia prova sufficiente che sia figlio di poiché Controparte_2 CP_3 Controparte_5 egli è sempre stato considerato figlio di AR LE FI sia nelle relazioni sociali che in quelle familiari. A riprova di ciò, si evidenzia che anche nei successivi certificati: atto di matrimonio di (all. 9) e atto di morte della signora Controparte_2
AR LE IP (all. 7bis), si indica che la sig.ra AR LE quale madre di . Tale conclusione è conforme ai più recenti arresti Controparte_2 giurisprudenziale. Difatti, con sentenza n.14194 del 22 maggio 2024, , la Corte di
Cassazione, ha rammentato che il codice civile prevede un sistema probatorio a più livelli, pertanto, nel caso in cui il certificato di nascita non è considerato conforme o sia andato distrutto, lo status filiationis può essere provato con ogni mezzo, tra i quali il possesso continuo dello stato di figlio ai sensi degli artt. 236 e 237 c.c.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. n. 3 e da 5 a 13). Persona_1
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (doc. 4), il al riguardo rileva infatti di non aver ricevuto dalle Amministrazioni competenti CP_4
alcun elemento in senso ostativo.
Nella comparsa l'Avvocatura dello Stato afferma di voler rimettere “ogni valutazione a codesto Ill.mo Tribunale in ordine alla necessità di esibire i certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/1992, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata, secondo le regole normativamente fissate e per il periodo di loro applicabilità”.
Tuttavia, oltre al fatto che il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo è stato prodotto in giudizio, la prova dell'eventuale predetta rinuncia sarebbe certamente ed unicamente a carico del convenuto. Infatti, di tale ripartizione dell'onere della prova, conferma è data, in maniera decisiva ed inequivocabile, dalla Cassazione, SS. UU., con le sentenze del 24 agosto 2022 n. 25317 e 25318, sentenze nelle quale si statuisce che: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”;
Per quanto riguarda il ricorso alle vie giudiziali, la scelta dei ricorrenti è pienamente legittima.
Inoltre è cosa nota la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate, condizione evidenziata e documentata anche da parte ricorrente (docc. da 14 a 19). Ne deriva un assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richieste presentate dai richiedenti. Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Correttamente il Ministero dell'Interno rileva che la condizione di paralisi degli uffici consolari non può essere in alcun modo addebitabile all'odierna parte convenuta.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il sostiene l'inammissibilità CP_4
della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività CP_4 necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece tale CP_4
attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile, il afferma che: CP_4 - trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n.
396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte";
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al , dimostra la CP_4
correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere alla CP_4
tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_4
favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_4
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
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e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_4
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
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, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera CP_4 materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla Controparte_4
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la
Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr.
Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass.Civ., 09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundanciam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_4
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, segnatamente, CP_4
l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché
l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di CP_4 mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo Controparte_4
periferico della Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il CP_4
abbia compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, al CP_4 CP_4 contrario, trova la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_4
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda subordinata, il
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dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai necessari CP_4
adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_4 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 30.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini