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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/06/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2513 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
ES RI DI e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma via Valdinievole n. 11 Appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gustavo Iandolo e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3808/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 13/04/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 17/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver ottenuto con sentenza n. 3163/2012 del Parte_1
Tribunale di Roma l'accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità con 1 decorrenza 01/07/2010 e di aver acquisito in data 27/04/2016 automaticamente il diritto all'assegno sociale sostitutivo, e dedotto che l' non aveva mai erogato CP_1
i ratei mensili della pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/1971, né successivamente l'assegno sociale, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “RITENERE e DICHIARARE il diritto di alla Parte_1 pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71 con decorrenza dal 1.7.2010 come da sentenza n. 3163/2012 del Tribunale di Roma rg. N. 42803/2010. Conseguentemente CP_ CP_ CONDANNARE l l al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71 dal 01.04.2016 e dell'assegno sociale sostituivo ai sensi dell'art. 19 della legge 118 del 1971 dal 27.04.16
o dalla data ritenuta di giustizia”.
1.1. Nella contumacia dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “Rigetta il CP_1 ricorso;
nulla per le spese”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda rilevando che: a) dalla documentazione depositata in atti emerge che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3163/2012, passata in giudicato, ha accertato la sussistenza dei requisiti medico- legali di cui all'art. 12 legge n. 118/1971 a decorrere dalla domanda amministrativa presentata il 01/06/2010, nonché quelli di cui all'art. 1 legge n. 222/1984 a decorrere dalla domanda amministrativa di aprile 2010 e, rilevato che non poteva essere pronunciata sentenza di condanna dell al pagamento di entrambe le CP_1 prestazioni, in assenza dell'esercizio dell'opzione per il trattamento più favorevole, ha condannato l' al pagamento dei soli ratei di assegno ordinario di invalidità CP_1
(art. 1 legge n. 222/1984), fatto salvo l'eventuale esercizio del diritto di opzione per il trattamento più favorevole;
b) tale statuizione, indipendentemente dalla sua correttezza, è passata in giudicato, ragion per cui deve escludersi il diritto della parte ricorrente a percepire entrambe le prestazioni;
c) parte ricorrente non ha allegato, né ha offerto alcuna prova, di aver esercitato il diritto di opzione per il trattamento richiesto in questa sede;
né ha dedotto e/o provato di non percepire più l'assegno ordinario e/o la successiva pensione di vecchiaia, nonostante il termine all'uopo assegnato nel presente giudizio. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza per aver ritenuto il primo giudice coperta dal giudicato la mancata condanna dell' al pagamento della pensione di invalidità ex art. 12 legge n. 118/1971 di CP_1 cui alla sentenza n. 3163/2012 del Tribunale di Roma.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Sostiene parte appellante che la statuizione contenuta nella sentenza n. 3163/2012, nella parte in cui omette la pronuncia di condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei di pensione di invalidità ex art. 12 legge n. 118/1971, non abbia carattere decisorio: ciò in quanto il giudice non ha pronunciato in modo esplicito nel senso di rigetto della domanda di condanna al pagamento della pensione di inabilità, dovendo, diversamente, riferirsi la statuizione di rigetto alla domanda di riconoscimento della indennità di accompagnamento.
2 4.1. Afferma, inoltre, il gravame che, nella parte in cui il Tribunale aveva subordinato il pagamento della pensione di inabilità all'esercizio del diritto di opzione per il trattamento più favorevole, invero si era limitato a differire il pagamento della prestazione, comunque riconosciuta relativamente all'an, ad un accertamento demandato all' accertamento che, tuttavia, non era necessario dal momento CP_1 che le due prestazioni riconosciute con la sentenza n. 3163/12 - assegno di invalidità ex legge n. 222/84 e pensione di inabilità ex legge n. 118/71 - non sono incompatibili.
4.2. Avrebbe, dunque, errato il primo giudice nell'affermare che la parte ricorrente
“non ha allegato, né ha offerto alcuna prova, di aver esercitato il diritto di opzione” né
“provato di non percepire più l'assegno ordinario”, atteso che l'odierna appellante non aveva l'onere di provare questi elementi, avendo dimostrato di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 della legge n. 118/1971. 5. Le argomentazioni del gravame non sono tali da scalfire il ragionamento logico- giuridico del giudice di prime cure, che appare corretto e condivisibile in questa sede.
5.1. Ciò si afferma alla stregua di una attenta lettura della sentenza n. 3163/2012, con cui il Tribunale di Roma si è pronunciato in merito a due ricorsi (riuniti in corso di causa), tramite i quali aveva agito chiedendo l'accertamento Parte_1 del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/84 (con il primo ricorso), ed alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità (con il secondo ricorso), con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi CP_1 ratei maturati e maturandi.
5.2. All'esito della disposta c.t.u., ed accertata la sussistenza di una riduzione della capacità lavorativa nella misura prevista dalla legge a decorrere dal giugno 2010, nonché della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro della ricorrente con decorrenza dall'aprile 2010, il Tribunale, richiamato l'art. 3 legge n. 407/1990, come modificato dall'art. 12 legge n. 412/1991, ha espressamente ritenuto che: a) la prestazione per l'invalidità civile è incompatibile con le altre ed è quella che deve essere sospesa in presenza di altre prestazioni;
b) limite alla sospensione è l'esercizio del diritto di opzione con l'adempimento delle prescritte comunicazioni: il decreto ministeriale 31 ottobre 1992 n. 553, infatti, prevede l'obbligo degli assistiti a presentare annualmente una dichiarazione reddituale (art. 1), ed ove risulti incompatibilità a sensi dell'art. 3 del d.l. n. 73 del 1988 è prevista la revoca della provvidenza economica (art. 2); inoltre, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento contenente la concessione di trattamenti incompatibili, i titolari di assegno mensile sono tenuti a denunciarli: l'art. 5 disciplina, inoltre, il diritto di opzione, prevedendo che essa sia accompagnata dalla rinuncia al trattamento incompatibile, e stabilisce al quarto comma che la Prefettura concorderà con l'ente erogante i tempi di cessazione del trattamento cui si è rinunziato avendo cura di evitare interruzioni nel pagamento delle provvidenze;
c) la Suprema Corte ha ricostruito tale complessa normativa statuendo che “… il diritto alla conservazione del trattamento pensionistico più favorevole della invalidità civile consegue all'adempimento tempestivo degli obblighi di comunicazione ed al tempestivo esercizio dell'opzione. In mancanza l'ente che eroga la prestazione di invalidità civile, deve, in applicazione dell'art. 3 della legge n. 407 del 1990, procedere alla sospensione
3 della erogazione del trattamento e l'opzione tardiva spiegherà i suoi effetti solo dal momento della sospensione dell'altro trattamento, con il quale la prestazione per l'invalidità civile è incompatibile …. La causa va rinviata per nuovo esame al giudice indicato nel dispositivo, il quale nel decidere si atterrà al seguente principio di diritto: il diritto alla conservazione della prestazioni pensionistiche di invalidità civile nel caso di contemporanea fruizione di altre prestazioni con essa incompatibili a sensi dell'art. 3 della legge n. 407 del 1990, come modificato dall'art. 12 comma 2 della legge n. 412 del 1991, presuppone il tempestivo adempimento degli obblighi di comunicazione e l'esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 3 citato, nelle modalità e nei termini di cui al decreto ministeriale n. 553 del 1992. In mancanza, l'erogazione della prestazione più favorevole resta incompatibile con le altre prestazioni indicate dalla norma citata e deve essere sospesa sino alta cessazione delle altre erogazioni” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19909 del 05/10/2004); d) ne consegue che deve essere riconosciuto alla ricorrente il diritto sia alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/1971, sia all'assegno ordinario di invalidità ex art. 222/1994: tuttavia, non può essere pronunciata la condanna dell' al pagamento di entrambe le prestazioni, CP_1 mentre, in assenza dell'esercizio dell'opzione per il trattamento più favorevole, l' deve essere condannato al pagamento dei soli ratei di assegno ordinario di CP_1 invalidità, maturati dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (15/04/2010), fatto salvo l'eventuale diritto di opzione per il trattamento più favorevole che parte ricorrente ha facoltà di esercitare nei termini sopra indicati;
e) per il resto il ricorso deve essere rigettato.
5.3. Appare, pertanto, evidente come il Tribunale, con la sentenza n. 2163/2012, abbia espressamente affermato l'incompatibilità della pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/1971 e la prestazione dell'assegno ordinario di invalidità, ed abbia altresì statuito che, di conseguenza, la prima prestazione dovesse essere sospesa quantomeno sino all'esercizio del diritto di opzione da parte della odierna appellante.
5.4. Come ben evidenziato dal primo giudice, detta affermazione - corretta o meno - è ormai coperta dal giudicato, non essendo stata impugnata la sentenza n. 3163/2012 dall'interessata, la quale avrebbe potuto lamentare con un ipotetico appello l'erroneità della statuizione di incompatibilità delle due prestazioni e, dunque, il rigetto della domanda di condanna dell' al pagamento (anche) dei CP_1 ratei della pensione di inabilità.
5.5. In altri termini, l'affermazione della incompatibilità delle due prestazioni rappresenta, nell'impianto motivazionale della sentenza n. 3163/2012, il necessario presupposto della statuizione di rigetto della domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della pensione di inabilità di cui all'art. 12 legge n. 118/1971 e, quindi, non può non ritenersi passata in giudicato e non più suscettibile di essere rimessa in discussione in ulteriori giudizi (cfr. Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 2387 del 24/01/2024: “Qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto”).
4 5.6. L'odierna appellante avrebbe potuto proporre nuovamente una domanda giudiziale avente il medesimo petitum del giudizio conclusosi con la sentenza n. 3163/2012 unicamente qualora, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, avesse allegato e dimostrato di aver esercitato il diritto di opzione per la pensione di inabilità, oggetto del presente giudizio, ovvero di non percepire più l'assegno ordinario e/o la successiva pensione di vecchiaia, il che, diversamente, non è avvenuto.
5.7. Quanto sinora illustrato conduce al rigetto dell'appello poiché infondato.
6. , soccombente in grado di appello, va esonerata dal Parte_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari, in ragione dell'autocertificazione prodotta in atti e della dichiarazione resa con il ricorso. Pertanto, le spese del presente grado di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
7. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, atteso che “In tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014). Difatti, come affermato dalle Sezioni Unite, “l'attestazione del giudice dell'impugnazione ha la funzione ricognitiva della sussistenza di uno soltanto dei presupposti previsti dalla legge, quello di carattere "processuale" attinente al tipo di pronuncia adottata (così, Cass., Sez. 6 - 3, n. 23830 del 20/11/2015; Cass., Sez. 1, n. 9660 del 05/04/2019). Rimane invece affidato all'Amministrazione il compito di accertare in concreto la sussistenza degli altri presupposti dai quali dipende la debenza in concreto della doppia contribuzione (Cass., Sez. 3, n. 26907 del 24/10/2018; Cass., Sez. 3, n. 5955 del 14/03/2014); cosicché, se è vero che - come prevede l'art. 13 comma 1-quater, ultima parte, Pt_2
- l'obbligo del pagamento «sorge al momento del deposito» del provvedimento che respinge integralmente o dichiara inammissibile o improcedibile l'impugnazione, il detto obbligo sorge a condizione che sussistano gli altri presupposti richiesti dalla legge per l'insorgere del debito tributario, da accertarsi a cura dell'amministrazione
… In conclusione, va ritenuto che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto" …” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
5 7.1. Pertanto, ferma restando l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, essa deve ritenersi condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese del grado irripetibili. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
6
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2513 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
ES RI DI e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma via Valdinievole n. 11 Appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gustavo Iandolo e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3808/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 13/04/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 17/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver ottenuto con sentenza n. 3163/2012 del Parte_1
Tribunale di Roma l'accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità con 1 decorrenza 01/07/2010 e di aver acquisito in data 27/04/2016 automaticamente il diritto all'assegno sociale sostitutivo, e dedotto che l' non aveva mai erogato CP_1
i ratei mensili della pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/1971, né successivamente l'assegno sociale, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “RITENERE e DICHIARARE il diritto di alla Parte_1 pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71 con decorrenza dal 1.7.2010 come da sentenza n. 3163/2012 del Tribunale di Roma rg. N. 42803/2010. Conseguentemente CP_ CP_ CONDANNARE l l al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71 dal 01.04.2016 e dell'assegno sociale sostituivo ai sensi dell'art. 19 della legge 118 del 1971 dal 27.04.16
o dalla data ritenuta di giustizia”.
1.1. Nella contumacia dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “Rigetta il CP_1 ricorso;
nulla per le spese”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda rilevando che: a) dalla documentazione depositata in atti emerge che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3163/2012, passata in giudicato, ha accertato la sussistenza dei requisiti medico- legali di cui all'art. 12 legge n. 118/1971 a decorrere dalla domanda amministrativa presentata il 01/06/2010, nonché quelli di cui all'art. 1 legge n. 222/1984 a decorrere dalla domanda amministrativa di aprile 2010 e, rilevato che non poteva essere pronunciata sentenza di condanna dell al pagamento di entrambe le CP_1 prestazioni, in assenza dell'esercizio dell'opzione per il trattamento più favorevole, ha condannato l' al pagamento dei soli ratei di assegno ordinario di invalidità CP_1
(art. 1 legge n. 222/1984), fatto salvo l'eventuale esercizio del diritto di opzione per il trattamento più favorevole;
b) tale statuizione, indipendentemente dalla sua correttezza, è passata in giudicato, ragion per cui deve escludersi il diritto della parte ricorrente a percepire entrambe le prestazioni;
c) parte ricorrente non ha allegato, né ha offerto alcuna prova, di aver esercitato il diritto di opzione per il trattamento richiesto in questa sede;
né ha dedotto e/o provato di non percepire più l'assegno ordinario e/o la successiva pensione di vecchiaia, nonostante il termine all'uopo assegnato nel presente giudizio. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza per aver ritenuto il primo giudice coperta dal giudicato la mancata condanna dell' al pagamento della pensione di invalidità ex art. 12 legge n. 118/1971 di CP_1 cui alla sentenza n. 3163/2012 del Tribunale di Roma.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Sostiene parte appellante che la statuizione contenuta nella sentenza n. 3163/2012, nella parte in cui omette la pronuncia di condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei di pensione di invalidità ex art. 12 legge n. 118/1971, non abbia carattere decisorio: ciò in quanto il giudice non ha pronunciato in modo esplicito nel senso di rigetto della domanda di condanna al pagamento della pensione di inabilità, dovendo, diversamente, riferirsi la statuizione di rigetto alla domanda di riconoscimento della indennità di accompagnamento.
2 4.1. Afferma, inoltre, il gravame che, nella parte in cui il Tribunale aveva subordinato il pagamento della pensione di inabilità all'esercizio del diritto di opzione per il trattamento più favorevole, invero si era limitato a differire il pagamento della prestazione, comunque riconosciuta relativamente all'an, ad un accertamento demandato all' accertamento che, tuttavia, non era necessario dal momento CP_1 che le due prestazioni riconosciute con la sentenza n. 3163/12 - assegno di invalidità ex legge n. 222/84 e pensione di inabilità ex legge n. 118/71 - non sono incompatibili.
4.2. Avrebbe, dunque, errato il primo giudice nell'affermare che la parte ricorrente
“non ha allegato, né ha offerto alcuna prova, di aver esercitato il diritto di opzione” né
“provato di non percepire più l'assegno ordinario”, atteso che l'odierna appellante non aveva l'onere di provare questi elementi, avendo dimostrato di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 della legge n. 118/1971. 5. Le argomentazioni del gravame non sono tali da scalfire il ragionamento logico- giuridico del giudice di prime cure, che appare corretto e condivisibile in questa sede.
5.1. Ciò si afferma alla stregua di una attenta lettura della sentenza n. 3163/2012, con cui il Tribunale di Roma si è pronunciato in merito a due ricorsi (riuniti in corso di causa), tramite i quali aveva agito chiedendo l'accertamento Parte_1 del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/84 (con il primo ricorso), ed alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità (con il secondo ricorso), con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi CP_1 ratei maturati e maturandi.
5.2. All'esito della disposta c.t.u., ed accertata la sussistenza di una riduzione della capacità lavorativa nella misura prevista dalla legge a decorrere dal giugno 2010, nonché della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro della ricorrente con decorrenza dall'aprile 2010, il Tribunale, richiamato l'art. 3 legge n. 407/1990, come modificato dall'art. 12 legge n. 412/1991, ha espressamente ritenuto che: a) la prestazione per l'invalidità civile è incompatibile con le altre ed è quella che deve essere sospesa in presenza di altre prestazioni;
b) limite alla sospensione è l'esercizio del diritto di opzione con l'adempimento delle prescritte comunicazioni: il decreto ministeriale 31 ottobre 1992 n. 553, infatti, prevede l'obbligo degli assistiti a presentare annualmente una dichiarazione reddituale (art. 1), ed ove risulti incompatibilità a sensi dell'art. 3 del d.l. n. 73 del 1988 è prevista la revoca della provvidenza economica (art. 2); inoltre, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento contenente la concessione di trattamenti incompatibili, i titolari di assegno mensile sono tenuti a denunciarli: l'art. 5 disciplina, inoltre, il diritto di opzione, prevedendo che essa sia accompagnata dalla rinuncia al trattamento incompatibile, e stabilisce al quarto comma che la Prefettura concorderà con l'ente erogante i tempi di cessazione del trattamento cui si è rinunziato avendo cura di evitare interruzioni nel pagamento delle provvidenze;
c) la Suprema Corte ha ricostruito tale complessa normativa statuendo che “… il diritto alla conservazione del trattamento pensionistico più favorevole della invalidità civile consegue all'adempimento tempestivo degli obblighi di comunicazione ed al tempestivo esercizio dell'opzione. In mancanza l'ente che eroga la prestazione di invalidità civile, deve, in applicazione dell'art. 3 della legge n. 407 del 1990, procedere alla sospensione
3 della erogazione del trattamento e l'opzione tardiva spiegherà i suoi effetti solo dal momento della sospensione dell'altro trattamento, con il quale la prestazione per l'invalidità civile è incompatibile …. La causa va rinviata per nuovo esame al giudice indicato nel dispositivo, il quale nel decidere si atterrà al seguente principio di diritto: il diritto alla conservazione della prestazioni pensionistiche di invalidità civile nel caso di contemporanea fruizione di altre prestazioni con essa incompatibili a sensi dell'art. 3 della legge n. 407 del 1990, come modificato dall'art. 12 comma 2 della legge n. 412 del 1991, presuppone il tempestivo adempimento degli obblighi di comunicazione e l'esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 3 citato, nelle modalità e nei termini di cui al decreto ministeriale n. 553 del 1992. In mancanza, l'erogazione della prestazione più favorevole resta incompatibile con le altre prestazioni indicate dalla norma citata e deve essere sospesa sino alta cessazione delle altre erogazioni” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19909 del 05/10/2004); d) ne consegue che deve essere riconosciuto alla ricorrente il diritto sia alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/1971, sia all'assegno ordinario di invalidità ex art. 222/1994: tuttavia, non può essere pronunciata la condanna dell' al pagamento di entrambe le prestazioni, CP_1 mentre, in assenza dell'esercizio dell'opzione per il trattamento più favorevole, l' deve essere condannato al pagamento dei soli ratei di assegno ordinario di CP_1 invalidità, maturati dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (15/04/2010), fatto salvo l'eventuale diritto di opzione per il trattamento più favorevole che parte ricorrente ha facoltà di esercitare nei termini sopra indicati;
e) per il resto il ricorso deve essere rigettato.
5.3. Appare, pertanto, evidente come il Tribunale, con la sentenza n. 2163/2012, abbia espressamente affermato l'incompatibilità della pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/1971 e la prestazione dell'assegno ordinario di invalidità, ed abbia altresì statuito che, di conseguenza, la prima prestazione dovesse essere sospesa quantomeno sino all'esercizio del diritto di opzione da parte della odierna appellante.
5.4. Come ben evidenziato dal primo giudice, detta affermazione - corretta o meno - è ormai coperta dal giudicato, non essendo stata impugnata la sentenza n. 3163/2012 dall'interessata, la quale avrebbe potuto lamentare con un ipotetico appello l'erroneità della statuizione di incompatibilità delle due prestazioni e, dunque, il rigetto della domanda di condanna dell' al pagamento (anche) dei CP_1 ratei della pensione di inabilità.
5.5. In altri termini, l'affermazione della incompatibilità delle due prestazioni rappresenta, nell'impianto motivazionale della sentenza n. 3163/2012, il necessario presupposto della statuizione di rigetto della domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della pensione di inabilità di cui all'art. 12 legge n. 118/1971 e, quindi, non può non ritenersi passata in giudicato e non più suscettibile di essere rimessa in discussione in ulteriori giudizi (cfr. Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 2387 del 24/01/2024: “Qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto”).
4 5.6. L'odierna appellante avrebbe potuto proporre nuovamente una domanda giudiziale avente il medesimo petitum del giudizio conclusosi con la sentenza n. 3163/2012 unicamente qualora, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, avesse allegato e dimostrato di aver esercitato il diritto di opzione per la pensione di inabilità, oggetto del presente giudizio, ovvero di non percepire più l'assegno ordinario e/o la successiva pensione di vecchiaia, il che, diversamente, non è avvenuto.
5.7. Quanto sinora illustrato conduce al rigetto dell'appello poiché infondato.
6. , soccombente in grado di appello, va esonerata dal Parte_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari, in ragione dell'autocertificazione prodotta in atti e della dichiarazione resa con il ricorso. Pertanto, le spese del presente grado di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
7. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, atteso che “In tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014). Difatti, come affermato dalle Sezioni Unite, “l'attestazione del giudice dell'impugnazione ha la funzione ricognitiva della sussistenza di uno soltanto dei presupposti previsti dalla legge, quello di carattere "processuale" attinente al tipo di pronuncia adottata (così, Cass., Sez. 6 - 3, n. 23830 del 20/11/2015; Cass., Sez. 1, n. 9660 del 05/04/2019). Rimane invece affidato all'Amministrazione il compito di accertare in concreto la sussistenza degli altri presupposti dai quali dipende la debenza in concreto della doppia contribuzione (Cass., Sez. 3, n. 26907 del 24/10/2018; Cass., Sez. 3, n. 5955 del 14/03/2014); cosicché, se è vero che - come prevede l'art. 13 comma 1-quater, ultima parte, Pt_2
- l'obbligo del pagamento «sorge al momento del deposito» del provvedimento che respinge integralmente o dichiara inammissibile o improcedibile l'impugnazione, il detto obbligo sorge a condizione che sussistano gli altri presupposti richiesti dalla legge per l'insorgere del debito tributario, da accertarsi a cura dell'amministrazione
… In conclusione, va ritenuto che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto" …” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
5 7.1. Pertanto, ferma restando l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, essa deve ritenersi condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese del grado irripetibili. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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