Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/04/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1882 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.04.1970, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. La Venuta Gaetano,
che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, cod. fisc. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
Stefano Quisquina il 8.02.1983, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.
Cordaro Giuseppe che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
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Conclusioni: Come indicate nel ricorso depositato in data 13.01.2025 e denominato “Accordo per la separazione consensuale dei coniugi”.
FATTO
Deve darsi atto che, in data 13.01.2025, le parti, attraverso il deposito in corso di causa di un ricorso congiunto, denominato “Accordo per la separazione consensuale dei coniugi”, hanno chiesto — a modifica delle rispettive domande ed eccezioni — che il giudizio venga definito alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 12.03.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare,
confermando le predette condizioni.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è
divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c..
Il Tribunale valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (cfr. art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Con riferimento alle statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Pag. 2 di 3 Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
— i quali hanno contratto matrimonio in Prizzi, in data Parte_2
7.06.2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 5,
parte II serie A, Uff. I dell'anno 2008 — alle condizioni indicate nel ricorso congiunto denominato “Accordo per la separazione consensuale dei coniugi”,
depositato telematicamente in data 13.01.2025;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 10/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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