Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01649/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02924/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2924 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno De Maria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte di Procida, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino Sersale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a. del provvedimento del Comune di Monte di Procida prot. n. C_-OMISSIS- – 01 – -OMISSIS- del 7.4.2025, a firma del Responsabile del VI Settore, con il quale è disposto l’esercizio del potere di annullamento in autotutela “dei provvedimenti di: Permesso di Costruire n.23 del 10/08/2021, Autorizzazione Paesaggistica n.30 del 07/07/2020, e degli atti preordinati, connessi, collegati e conseguenti, ivi compreso la SCIA prot. n.-OMISSIS- del 11/01/2022 e la SCIA prot. n.-OMISSIS- del 15/02/2022”;
b. dell’ordinanza del Comune di Monte di Procida R.G. n. 68 del 22.4.2025, prot. n. C_-OMISSIS- – 01 - -OMISSIS- di pari data, a firma del Responsabile del Servizio (VI Settore) arch. Giovanni Bartolo, che ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione delle opere eseguite nell’immobile di loro proprietà in Monte di Procida (NA), alla Via Roma s.n.c., in catasto identificato al foglio 10 part.lla 19, sulla scorta dei titoli annullati in autotutela con il provvedimento di cui sub a.;
c. di tutti gli altri atti connessi o conseguenti ai provvedimenti innanzi indicati sub a. e b., ancorché ignoti ai ricorrenti, ivi espressamente inclusi: c.1. gli atti del procedimento istruttorio preordinato all’esercizio del potere di annullamento in autotutela definito con il provvedimento in precedenza indicato sub a.; c.2. per quanto occorra, la nota a firma del Responsabile del VI Settore Servizio Edilizia Privata del medesimo Comune, datata 10.2.2025, prot. C_-OMISSIS--01--OMISSIS-, notificata il successivo 15.2.2025, con cui è stato comunicato ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/90 l’avvio del procedimento per l’esercizio del potere d’annullamento in autotutela dei provvedimenti di: “Permesso di Costruire n. 23 del 10/08/2021; Autorizzazione Paesaggistica n. 30 del 07/07/2020, e degli atti preordinati, connessi, collegati e conseguenti, ivi compreso la SCIA prot. n. -OMISSIS- del 11/01/2022 e la SCIA prot. n. -OMISSIS- del 15/02/2022”; c.3. la delibera del Commissario Straordinario (con i poteri di Giunta Comunale) del Comune di Monte di Procida n. 32 del 19.4.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monte di Procida, e di -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. CC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in esame i ricorrenti esponevano quanto appresso:
- nel 2010 avevano acquisito per successione ereditaria la comproprietà di un piccolo fabbricato, sito in Monte di Procida (riferimenti catastali: foglio 10 particella 19 sub 2) avente originariamente la funzione di casa colonica strumentale all’espletamento dell’attività agricola condotta nell’area circostante, epperò iscritto nel 2003 nel catasto fabbricati come civile abitazione;
- per il ridetto fabbricato i ricorrenti presentavano, in data 5.8.2019, istanza di autorizzazione paesaggistica per: i) ampliamento del 20% della superficie residenziale esistente, al tempo pari a 74,68 mq., a seguito di lavori di adeguamento igienico sanitario nell’unità immobiliare; ii) annessione di un comodo rurale adiacente al fabbricato, di superficie non residenziale pari a 11,12 mq.; iii) realizzazione di un garage interrato pertinenziale al fabbricato; iv) altre opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
3144);
- il Comune, acquisito il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio emanava l’autorizzazione paesaggistica n. 30 del 7.7.2020;
- in data 28.5.2021 si esprimeva la Soprintendenza, condizionando il parere favorevole all’adempimento di prescrizioni afferenti alle finestrature e al fatto che “ le tettoie mai ed in nessun tempo potranno essere chiuse o tompagnate ”;
- in data 7 luglio 2021 il Genio Civile di Napoli emetteva l’autorizzazione sismica n. 1034/AS/21 e, in data 27 luglio 2021 la Città Metropolitana di Napoli autorizzava l’esecuzione dei citati lavori per gli aspetti inerenti al vincolo idrogeologico;
- al fine, il Comune intimato rilasciava il permesso di costruire n. 23 del 10.8.2021;
- nella fase esecutiva dei lavori, i ricorrenti presentavano in data 11.1.2022 una prima scia in variante, al fine della: i) demolizione e ricostruzione di due vani posti nell’angolo nord-est del fabbricato comprensivi della demolizione di una porzione del solaio di copertura erroneamente realizzata; ii) sostituzione di una copertura in ferro e plexiglass autorizzata con suddetto P.d.C. con la messa in opera di vetromattone di copertura dell’area sottostante;
- in data 15.2.2022 veniva presentata, di poi, una seconda scia in variante, al fine di realizzare una diversa distribuzione degli spazi interni e dei muri divisori (con aumento di superficie utile ma non di volumetria), rinunziando alla originaria previsione progettuale di recuperare e annettere all’immobile il volume tecnico dell’intercapedine, e riununziando altresì al cambio di destinazione d’uso, come originariamente previsto dal progetto approvato con il permesso di costruire, e alla conseguente annessione al fabbricato (asseritamente già destinato a civile abitazione) del comodo rurale;
- a seguito di sopralluogo del 12 gennaio 2022 i lavori venivano temporaneamente sospesi e, poi, ripresi dopo l’atto del 17.2.2022 con cui il Comune dichiarava “ che non sono state riscontrate difformità delle opere rilevate rispetto alla documentazione in atti ”;
- a seguito di esposti di vicini, nondimeno, si iniziavano altresì indagini penali, conducenti al decreto di citazione a giudizio del 28 novembre 2023 avanti il Tribunale di Napoli dei ricorrenti, nonché dell’ingegnere che aveva curato le fasi della iniziativa progettuale e procedimentale volta al rilascio dei titoli abilitativi, per ipotesi di reato afferenti ad una congerie di interventi abusivi e di mendaci rappresentazioni;
- il Comune, poi, avviava in data 15.2.2025 il procedimento di riesame in autotutela in relazione al permesso di costruire, alla autorizzazione paesaggistica e alle due scia sopra indicati; seguiva la interlocuzione procedimentale con i ricorrenti;
- con successiva ordinanza, n. 5913 del 7 aprile 2025, il Comune di Monte di Procida annullava i ridetti titoli abilitativi; seguiva, poi, la consequenziale ingiunzione a demolire del 22 aprile 2025.
1.1. Avverso tale ultimo provvedimento, nonché avverso gli atti preordinati e presupposti, insorgevano i ricorrenti avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10 e 21- nonies della l. 7.8.1990 n. 241 – assoluta carenza d’istruttoria – contraddittorietà tra gli atti della medesima Amministrazione – illogicità – eccesso di potere – sviamento – difetto di motivazione, non assolvendo all’obbligo motivazionale gravante in capo al Comune il mero rinvio al decreto penale di citazione a giudizio, siccome peraltro rappresentato dai ricorrenti nel corso del procedimento; deduzioni però obnubilate dalla Amministrazione, in dispregio delle guarentigie difensive di essi ricorrenti, lese peraltro anche dalla mancata ostensione degli atti; di qui la incidenza di tali vizi sul processo decisionale della Amministrazione;
- violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/90 – carenza di potere, stante il superamento del termine di 18 mesi contemplato dall’art. 21- nonies l. 241/90 per l’esercizio della potestà di annullamento in autotutela – in assenza, peraltro, di una sentenza penale passata in giudicato attestante la esistenza di falso o mendacio- vertendosi in tema di fatti che, in ogni caso, “ il Comune era nella condizione di rilevare per tempo nel corso di un’ordinaria istruttoria ”;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 21- nonies e 3 della legge n. 241/1990 – violazione dei principi del legittimo affidamento e di proporzionalità – eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, stante la lesione del legittimo affidamento maturato dai ricorrenti, a seguito dei plurimi provvedimenti abilitativi ottenuti, e il mancato disvelamento delle ragioni di interesse pubblico sotteso alla decisione di annullare in autotutela;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 27 e 31, del d.p.r. n. 380/2001; dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 – assoluta carenza di istruttoria – travisamento dei fatti – manifesta illogicità e irragionevolezza – eccesso di potere – difetto di motivazione, stante la erronea ricostruzione dei fatti realizzata anche in sede penale, nei capi di imputazione CTU, che partitamente si contestavano nel corpo della doglianza;
- illegittimità dell’ordinanza di demolizione in via derivata – illegittimità per vizi propri: violazione e falsa applicazione dell’art. 27, 31, 36-bis e 38 del d.p.r. n. 380/01; oltre alla illegittimità derivata, la caducazione della pedissequa ingiunzione a demolire si imporrebbe anche a cagione, oltre che della asserita liceità degli interventi edilizi, della omessa valutazione della percorribilità della strada alternativa offerta dall’art. 38 dpr 380/01, con la applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo di quella, radicale, della demolizione.
1.2. Si costituivano il Comune di Monte di Procida, nonché i sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- -questi ultimi, cui pure il gravame era stato notificato, nella dichiarata qualitas di proprietari di cespite immobiliare limitrofo- instando per la reiezione del ricorso.
1.3. La causa, al fine, illustrate le rispettive posizioni con memorie conclusionali e di replica, veniva introitata per la decisione all’esito della discussione tenutasi nella pubblica udienza del 21 gennaio 2026.
2. Il ricorso non è fondato, siccome già adombrato in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinvengono ragioni per deflettere.
2.1. Il primo mezzo, relative alla asserita pretermissione delle guarentigie procedimentali spettanti ai ricorrenti, ovvero alla carenza di motivazione e alla violazione in concreto del principio del contraddittorio -pel tramite di: omessa, “autonoma”, esplicitazione nella comunicazione di avvio del procedimento delle ragioni di illegittimità dei titoli annullati; mancata ostensione in allora degli atti rilevanti e omessa valutazione delle deduzioni difensive poscia articolate; carenza di autonoma motivazione del provvedimento finale, all’uopo inidoneo appalesandosi il mero rinvio al decreto penale di citazione a giudizio- è inammissibile, prima ancora che infondato.
2.1.1. E, invero:
- siccome reiteratamente affermato da questo TAR in sede di scrutinio di analoghe doglianze (TAR Campania, VI, 24 luglio 2023, n. 4418; TAR Campania, VI, 21 ottobre 2021, n. 6618) non è stato rappresentato nel gravame alcun plausibile argomento la cui “introduzione” nel procedimento - rectius , la cui omessa valutazione da parte del Comune- sarebbe stata in grado di diversamente orientare il processo decisionale della Amministrazione (siccome si avrà modo di illustrare infra , in sede di scrutinio delle censure afferenti al “merito” degli interventi edilizi contestati);
- il rinvio ai capi di imputazione contenuti nel decreto penale di citazione a giudizio -ben noti ai ricorrenti, destinatari di essi capi e di esso decreto- ha assolto agli obblighi motivazionali gravanti in capo alla Amministrazione; ciò che vale a dimostrare l’effettivo raggiungimento dello scopo cui la comunicazione di avvio del procedimento di riesame in autotutela è preordinato, id est portare nella sfera di conoscibilità dei beneficiari dei provvedimenti abilitativi in questione le ragioni potenzialmente fondanti una loro caducazione, al fine di eccitare la vis difensiva e collaborativa di essi beneficiari, vivificando il contraddittorio e consentendo alla stessa Amministrazione la formazione di una consapevole voluntas provvedimentale, anche in ossequio al principio della massima acquisizione degli interessi al procedimento;
- la piana percepibilità delle ragioni giustificanti l’avvio del procedimento -pel tramite del richiamo ad atti ben entrati nella sfera di conoscenza e/o conoscibilità degli interessati- disvela la effettiva esplicazione del contraddittorio, con la partecipazione procedimentale assicurata ai ricorrenti, plena causae cognitio et tota re perspecta ;
- in ogni caso le deduzioni introdotte nel procedimento, ben sono state valutate dalla Amministrazione e reputate inidonee ad orientarne diversamente il giudizio, tenuto altresì conto dell’inveterato insegnamento che esclude la necessità di una analitica e partita confutazione delle osservazioni procedimentali presentate dagli interessati, all’uopo essendo necessario (e sufficiente) un adeguato impianto motivazionale volto a lumeggiare l’ iter logico-giuridico seguito dalla Amministrazione, e da cui si possano inferire le ragioni della mancata condivisione delle ridette deduzioni procedimentali (tra le tante, TAR Lombardia, IV, 26 novembre 2025, n. 3843; CdS, IV, 18 giugno 2025, n. 5323; Id., V, 2 maggio 2025, n. 3724; CdS, V, 30 ottobre 2018, n. 6173; Id., IV, 3 ottobre 2014, n. 4967).
2.1.2. Sotto altro, e di per sé dirimente aspetto, non è, in ogni caso, indicata la rilevanza che in concreto hanno assunto gli asseriti vizi procedimentali e, dunque, la valenza incidente delle pretese carenze della comunicazione di avvio e del successivo provvedimento di annullamento sul contenuto sostanziale dei fatti fondanti i gravati provvedimenti.
2.1.3. Ne discende la inammissibilità per genericità delle censure, ove si abbia riguardo al di per sé risolutivo rilievo che non risulta allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa e di partecipazione procedimentale, mancando parte ricorrente di indicare in qual modo e in che misura i lamentati vizi abbiano in concreto precluso la introduzione di deduzioni in grado di sostanzialmente incidere sulle determinazioni della Amministrazione comunale, ovvero abbia potuto in qualche modo ledere il diritto di essa ricorrente all’ottenimento di una decisione “equa”.
2.1.4. In ogni caso, le censure afferenti alla asserita violazione delle prerogative di partecipazione procedimentale sono prive di fondamento atteso che, siccome in appresso si puntualizzerà in sede di negativo scrutinio dei motivi “afferenti al merito”, il contenuto dispositivo dell’impugnato provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
2.1.5. La certazione giudiziale della legittimità della azione provvedimentale quivi censurata rende irrilevante le (asserite) omissioni procedimentali e motivazionali, attesa la inidoneità di un qualsiasi apporto collaborativo a determinare una differente conclusione della vicenda (TAR Lombardia, I 26 settembre 2018, n. 2145).
2.1.6. La ricaduta patologica di tale lamentata violazione “formale e/o procedimentale” è quindi sterilizzata dall’applicazione dell’art. 21- octies della legge 241/90, norma che ben si attaglia anche alle violazioni che ne occupano.
2.1.7. Talchè e in definitiva, siccome già adombrato in sede interinale, le ragioni che hanno indotto la Amministrazione all’esercizio della potestas di riesame in autotutela de qua agitur , sono agevolmente rinvenibili pel tramite del riferimento, ob relationem espressamente contenuto nel preambolo del gravato provvedimento di annullamento, ai capi di imputazione che sorreggono il decreto di citazione a giudizio avanti il Tribunale di Napoli, siccome poscia illustrati nella relazione del consulente tecnico della Procura della Repubblica; la percepibilità e conoscibilità delle motivazioni del provvedimento, invero, appare vieppiù comprovata dalla articolate e puntuali deduzioni quivi poste a fondamento del gravame.
2.2. Né possono residuare dubbi sul carattere tempestivo della potestas di autotutela, questione veicolata con il secondo mezzo di gravame, sulla ontologica sussistenza dei vizi posti a fondamento dell’esercizio di tale potestas (quarto mezzo di ricorso) e sulla inesistenza delle mende censurate con il terzo mezzo (omessa valutazione dell’interesse pubblico specifico deponente per l’allontanamento, violazione del principio di proporzionalità e lesione dell’affidamento incolpevole dei ricorrenti).
2.2.1. E, invero, l’art. 21- nonies , comma 1, l. 241/90, che astringe al limite temporale di dodici mesi la potestà di annullamento in autotutela, attribuisce una specifica pregnanza al decorso del tempo e al relativo affidamento che si ingenera nel privato sulla stabilità degli effetti giudici favorevoli -di ampliamento della sfera giuridica, autorizzatori o di attribuzione di vantaggi economici- discendenti dall’esercizio dei pubblici poteri.
2.2.2. Non a caso, e non a torto, si è ritenuto che la norma in esame codifichi nella legge generale sul procedimento amministrativo un principio di civiltà giuridica, funzionale a riequilibrare l’asimmetria immanente nel rapporto tra l’Autorità e gli amministrati, introducendo un limite temporale all’esercizio del potere amministrativo di riesame (tradizionalmente inesauribile e, in ogni caso, astretto a limiti non ben scanditi, siccome risultanti da clausole “elastiche” quali: “ ragionevolezza del termine ”; motivazione specifica; interessi dei destinatari e dei controinteressati et similia ) in guisa speculare rispetto a quello che tradizionalmente connota lo ius agendi dei privati, con l’ordinario termine di decadenza di 60 giorni, ovvero di 120 giorni per l’azione risarcitoria o il ricorso straordinario al Capo dello Stato (TAR Campania, VI, 15 luglio 2025, n. 5336).
2.2.3. Come efficacemente osservato dal Supremo Consesso, l’art. 21- nonies della legge 241/90 introduce un “ nuovo paradigma ” nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione; nel quadro di una regolamentazione attenta ai valori della trasparenza e della certezza, il legislatore del 2015 ha fissato un termine decadenziale avente connotazione di assoluta novità, in quanto funzionalmente e teleologicamente preordinato:
- non già -come sempre era stato in passato- a garantire la inoppugnabilità degli atti nell’interesse della Amministrazione ovvero, come di recente, con il termine di 120 giorni di cui all’art. 30, c.p.a. per l’esperimento della azione risarcitoria, in funzione di stabilità dei rapporti pubblicistici e di salvaguardia delle esigenze di bilancio e di spesa (artt. 81, 97 e 119, parametri costituzionali espressamente evocati dal Giudice delle leggi a sostegno della legittimità del citato termine di 120 giorni per la domanda di risarcimento dei danni: C. Cost. 4 maggio 2017, n. 94);
- bensì, e in ciò risiede l’ ubi consistam della novella, a fissare limiti invalicabili di preclusione/consumazione del potere pubblico nell’interesse dei consociati, al fine di consolidare le situazioni giuridiche soggettive favorevoli nascenti da atti amministrativi, e renderle non più perennemente “claudicanti”, siccome esposte in ogni tempo alla potestà di riesame della Amministrazione.
2.2.4. L’art. 21- nonies l. 241/90, ridisegna il rapporto tra i poteri pubblici e i privati “incisi” assegnando fondamentale significanza al decorso del tempo, per le situazioni giuridiche discendenti da provvedimenti amministrativi, in funzione di tutela:
- dell’affidamento del privato, la cui sfera giuridica -ampliata dal potere amministrativo- non può tollerare una situazione di diuturna instabilità; e ciò, beninteso, sempre che il privato non abbia contribuito, con contegni riprovevoli e penalmente rilevanti, alla adozione di provvedimenti illegittimi (art. 21- nonies , comma 3, l. 241/90):
- della certezza e della stabilità delle situazioni giuridiche, “ a latere ” privatistico; d’altra parte, sul decorso del tempo quale fatto che vale a consumare e precludere l’esercizio del potere, anche nei rapporti tra PP.AA., si veda anche l’art. 17- bis della l. 241/90 (sul silenzio assenso tra Amministrazioni) norma non a caso posta a raffronto con l’art. 21- nonies che ci occupa; come affermato dal Consiglio di Stato in sede consultiva, “a tale nuova regola generale [ id est , l’art. 21- nonies l. 241/90] che riforma i rapporti ‘esterni’ dell’amministrazione con i privati, corrisponde – introdotta ad opera dell’art. 17-bis – una seconda regola generale, che pervade i rapporti ‘interni’ tra amministrazioni ” (CdS, comm. speciale, parere 13 luglio 2016, n. 1640; TAR Campania, VI, 26 agosto 2020, n. 3651; TAR Lombardia, I, 17 marzo 2020, n. 515).
2.2.5. A ben vedere, inoltre, la regola di cui all’art. 21- nonies si iscrive, e vale a specificarne il contenuto, nel più generale alveo dei doveri di buona fede e correttezza che devono sempre e comunque informare i rapporti intersoggettivi, segnatamente allorquando una delle parti rivesta lo status di “professionista” ovvero di soggetto particolarmente qualificato (sul contatto sociale qualificato nei rapporti tra privati e P.A. valga il richiamare CdS, a.p., 4 maggio 2018, n. 5; Cass., I, 12 luglio 2016, n. 14188).
Si tratta, dunque, di una regola speculare -nella ratio e negli effetti- a quella dell’inoppugnabilità dell’atto amministrativo, ma creata, a differenza di questa, in considerazione delle esigenze di certezza e per la tutela del privato.
2.2.6. Orbene, nella fattispecie che ci occupa emerge la tempestività del gravato provvedimento del Comune di Monte di Procida, atteso che i vizi posti a fondamento dell’annullamento dei precedenti titoli abilitativi (rilasciati ovvero perfezionatisi per il decorso del tempo), siccome si avrà modo di illustrare amplius infra, in occasione dello scrutinio del quarto mezzo, “attinente” al merito delle contestazioni:
- afferiscono sostanzialmente alla errata rappresentazione della situazione esposta in occasione delle plurime istanze formulate dai ricorrenti, volte al rilascio dapprima del permesso di costruire e della autorizzazione paesaggistica e, poscia, concretanti le Scia in variante del gennaio e del febbraio 2022;
- non erano in alcun modo percepibili dalla Amministrazione comunale, né immediatamente conoscibili nella loro oggettiva consistenza, comechè non mai rappresentati nel corpo delle richieste formulate dai ricorrenti e poscia trasmesse al Comune;
- attengono giustappunto ad una situazione di fatto ab initio non disvelata alla Amministrazione, per ciò che attiene principaliter : i) alla effettiva natura del manufatto; ii) alla sua consistenza planivolumetrica; iii) al topòs in cui si cala; iv) agli elementi strutturali rilevanti ai fini delle valutazioni di matrice sismica;
- hanno immancabilmente connotato, in guisa plurima e diuturna, il rapporto intrattenuto dai ricorrenti con la Amministrazione, a far data dal primo contatto -intervenuto in occasione della presentazione della primigenia domanda volta al rilascio della autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire- e, di poi, perdurato negli anni, in executivis , in fase di attuazione degli interventi assentiti e di articolazione delle successive scia in variante;
- assumono, per la loro intrinseca connotazione e per la loro reiterazione nel corso del tempo, un significativo grado di disvalore.
2.2.7. Del resto, anche la circostanza allegata dai ricorrenti nel corso della udienza camerale si trattazione della primigenia domanda cautelare -circa la asserita comunicazione al Comune del decreto di citazione a giudizio in epoca risalente ad oltre dodici mesi prima della emanazione del gravato provvedimento di annullamento- è stata smentita per tabulas dalle emergenze documentali quivi versate in atti, dalle quali emerge la ricezione da parte del Comune del ridetto decreto in data 17 aprile 2024 (a fronte dell’annullamento in autotutela intervenuto in data 7 aprile 2025 e, dunque, nell’arco dei dodici mesi contemplati quale orizzonte temporale massimo dall’art. 21- nonies l. 241/90).
2.3. Valga, poi, il riportare i passi salienti della relazione del CTU del procedimento penale (confermati dalle dichiarazioni rese in udienza da esso CTU in data 29 maggio 2025 e 25 settembre 2025) fondante in larga parte i capi di imputazione che sorreggono il più volte citato decreto penale di citazione a giudizio (che ha eccitato la potestà di riesame in autotutela quivi censurata):
- “ Le dichiarazioni, non tutte veritiere, fatte nelle varie pratiche edilizie, circa la legittimità dello stato di fatto ante operam, sono una falsa attestazione di cui è responsabile il progettista ed il proprietario ” (pag. 75, relazione tecnica); sul punto, in senso contrario alle allegazioni dei ricorrenti, assumono rilievo i volo IGM del 1974 e del 2003, da cui emerge rispettivamente: i) “ una sagoma del manufatto che sembra leggermente diversa dal disegno catastale, oltre al volume aggiunto (in verde) rilevato nel precedente volo del 1956 ”, con un piccolo volume antistante il manufatto e ricadente sulla particella 686; ii) un ulteriore piccolo volume aggiunto, verso sud-est, anch’esso ricadente sulla particella 686, sulla quale risulta costruito un fabbricato. Si attesta, in sintesi, che la costruzione in ampliamento (come da Permesso di Costruire del 2021) all’originario manufatto, abbia di fatto occupato, oltre la particella 19 in questione, anche quota di altre due particelle, la ex 226 aliena, la 686 stessa proprietà. Non è facile stabilire quando sia avvenuta l’occupazione della quota della ex particella 226 … E’ palese che detta area, prima dell’esecuzione dei lavori autorizzati con Permesso di Costruire nel 2021, si presentasse libera da costruzioni. Trattasi chiaramente di un cavedio” (pagg. 16-27, relazione); tutti gli interventi e le superfetazioni che si sono susseguiti dal 1967 ad oggi, possono pertanto ritenersi illegittimi, o meglio avrebbero dovuto essere supportati da un titolo abilitativo (pag. 36, relazione);
- la pratica di permesso di costruire presentata era “ piuttosto scarna di elementi idonei a garantire un controllo appropriato … A guardare i grafici, dello stato di fatto e di progetto, difficilmente si sarebbero potuto riscontrare le difformità di cui la scrivente è venuta a conoscenza ”;
- in effetti, già nel 2003 -siccome riconosciuto dagli stessi ricorrenti nella esposizione in fatto del gravame- il manufatto, di matrice e destinazione agricola, veniva erroneamente iscritto nel Catasto fabbricati; trattasi, invero, di una mutazione di destinazione che non mai risulta giustificata da titolo edilizio veruno;
- lo stato di fatto descritto nella istanza volta al rilascio della autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire “ è difforme dalla consistenza catastale, ed è anche lievemente difforme dallo stato dei luoghi ” (pag. 74);
- “ le modifiche effettuate nel corso degli anni risultano mai portate a conoscenza dell’Ufficio Comunale. Oltre al cambio di destinazione d’uso, per il quale non si ha la certezza dell’avvenuta esecuzione delle opere idonee per la trasformazione, le superfetazioni che si riscontrano, ovvero i volumi aggiunti, sono stati realizzati senza alcun titolo edilizio, in epoca successiva al 1956, ed occupano altre due particelle catastali, l’area di pertinenza della particella 686… e l’area di pertinenza della ex particella 226 (fusa dal 2011 con la 356)… ” (pag. 55, relazione); “ nella relazione di verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi a farsi, parte integrante della presente pratica, viene dichiarato dai committenti che particella su cui ricade il fabbricato oggetto di intervento è esclusivamente la 19. E per tale viene rilasciata l’autorizzazione … Il suddetto stato dei luoghi afferisce a volumi non solo ricadenti sulla particella catastale in oggetto n. 19 del foglio 10 (per la quale vengono rilasciate le autorizzazioni varie) bensì sull’area di pertinenza del fabbricato di cui alla particella 686 (stessa proprietà) e sull’area di pertinenza del fabbricato di cui alla particella 356 (proprietà aliena )”;
- le due pratiche SCIA in variante al permesso di costruire sono prive di dimensionamento e di scala grafica, atte a identificarne la conformità rispetto al grafico del permesso; “ nei grafici (…) non emerge l’intenzione di ampliamento (…) la prima pratica SCIA non poteva essere presentata in quanto aveva per oggetto l’alterazione della sagoma, che doveva quindi essere autorizzata con altro P.d.C., oltre a nuova autorizzazione paesaggistica ” (pag. 74); e, ancora, “ esiste un volume (che tra l’altro è quello oggetto di demolizione e ricostruzione), ma esso non occupa la superficie così come rappresentato nell’elaborato grafico. Esso si presenta allineato con il retro della costruzione. Tra lo stesso ed il retrostante muro di contenimento, si rileva dalle foto un cavedio. Questo cavedio occupa la ex particella 226, oggi 356, di proprietà aliena… Pertanto, si capisce facilmente che non si tratta di un intervento di demolizione e ricostruzione, bensì di una variazione volumetrica (…) un’alterazione della sagoma e dell’aspetto esteriore del manufatto, occupando oltretutto altre particelle ” (pagg. 60-61, relazione);
- rispetto alla pratica depositata presso il Genio Civile “non si rileva alcuna corrispondenza tra i grafici ed i calcoli delle strutture. Manca la progettazione di alcuni elementi (muro su pali, solai), i calcoli sono carenti. Oltretutto, le modifiche apportate al progetto strutturale originario hanno portato alla realizzazione di un organismo strutturale del tutto differente di cui non vi è alcun riscontro nel Provvedimento di Autorizzazione Sismica rilasciato … E’ stato ampiamente dimostrato che la pratica depositata al Genio Civile è carente e presenta molte incongruenze (pagg. 50, 74, relazione).
2.4. La fallace rappresentazione della situazione di fatto e di diritto -con le circostanze di fatto tutte sopra enumerate e la qualificazione giuridica che ne discende, elementi che resistono alle censure di parte ricorrente- ha indotto in errore incolpevole il Comune che, dunque, solo successivamente -a seguito della ricezione in data 17 aprile 2024 del decreto penale di citazione a giudizio - ha potuto avere effettiva contezza della connotazione abusiva delle “preesistenze” e delle circostanze non rappresentate, o non correttamente o precisamente rappresentate nelle istanze nel corso degli anni presentate dai ricorrenti, avviando il consequenziale procedimento di riesame in autotutela; di qui la inesistenza di ritardi imputabili alla Amministrazione, inesigibile essendo un diverso, più tempestivo, contegno.
2.5. Pertanto, i vizi che risultano avere afflitto l’ agere provvedimentale espresso della Amministrazione -oltre che il suo silente contegno serbato sulle due Scia in variante del 2022- sono eziologicamente riconducibili alla ridetta, errata, configurazione della fattispecie oggetto di scrutinio, per fatto ascrivibile alla parte ricorrente, e da questa reiterato nel corso del tempo; ciò che giustifica il gravato atto di annullamento, nel contempo deprivando di fondamento anche la censura relativa alla violazione del termine di 12 mesi contemplato all’art. 21- nonies l. 241/90.
2.6. D’altra parte, costituisce dato ricevuto quello in forza del quale il superamento del limite temporale per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio di un titolo edilizio deve ritenersi ammissibile, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, tutte le volte in cui il soggetto segnalante abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale (CdS, IV, 18 marzo 2021, n. 2329; TAR Campania, VI, 4 marzo 2021, n. 1488).
2.7. La illegittimità dei titoli abilitativi -cagionata dall’ agere , commissivo ed omissivo dei ricorrenti, idoneo a fuorviare e ad indurre in errore la Amministrazione- determina la piena “riespansione” della antigiuridicità permanente che tipicamente connota la trasformazione abusiva dell’immobile, comechè arrecante in continuum un vulnus diuturno al territorio e al paesaggio, disvelando:
- la sussistenza in re ipsa dell’interesse pubblico alla rimozione di tale rinnovata situazione di illiceità, con il nocumento arrecato ai valori fondamentali della regolare conformazione urbanistica e paesaggistica del territorio comunale;
- la inesistenza, di contro, di qualsivoglia forma di legittimo affidamento in capo all’autore, ovvero agli autori, dell’illecito; così che, qui in re illicita versatur, etiam tenetur pro casu ;
- la preminenza in nuce dell’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso e, dunque, alla cessazione della situazione di perdurante illiceità.
2.8. Dalle considerazioni suesposte discende la legittimità del provvedimento di annullamento e, indi, della consequenziale ingiunzione a demolire adottata dal Comune di Monte di Procida che, peraltro, resiste anche alle censure volte alla emersione di vizi suoi propri, tenuto conto:
- della natura “abusiva” delle opere edilizie de quibus , siccome disvelatesi e riaffiorate nel mondo del diritto a seguito della caducazione dei titoli abilitativi medio tempore formalmente rilasciati (autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire) ovvero perfezionatisi mercè il silente contegno all’uopo serbato dalla civica Amministrazione (scia in variante del gennaio e febbraio 2022);
- della inconferenza del richiamo all’art. 38 del DPR 380/01, posto che, a tacer d’altro, tale eccezionale disposizione “ regola la situazione in cui le opere sono state realizzate in base a un titolo edilizio successivamente annullato dall'amministrazione o in sede giurisdizionale. Esso prevede la possibilità di evitare la demolizione dell'immobile imponendo una sanzione pecuniaria (la cd. "fiscalizzazione dell'abuso") in due scenari distinti: quando non è fattibile rimuovere i difetti delle procedure amministrative e quando non è possibile ripristinare lo stato dei luoghi. La protezione della legittima aspettativa del privato riguardo alla validità del titolo edilizio costituisce un limite al potere dell'Amministrazione di ripristinare lo stato dei luoghi solo se l'opera non presenta aspetti di abusività dal punto di vista sostanziale ” (CdS, VI, 4 giugno 2024, n. 4997).
Talchè, la applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione prevista dall'articolo 38 d.P.R. n. 380 del 2001 è subordinata a condizioni rigorose e non può essere giustificata dalla mera onerosità economica dell'intervento ripristinatorio, e l’onere di dimostrare l'impossibilità oggettiva della riduzione in pristino grava sull’interessato, sia in sede procedimentale che giudiziale (CdS, III, 18 dicembre 2024, n. 10165).
4. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
AN EL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CC MP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC MP | AN EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.