TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1649
TAR
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
>
TAR
Sentenza 10 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Violazione delle garanzie procedimentali e carenza di motivazione

    Il giudice ritiene il motivo inammissibile per genericita', in quanto non sono stati allegati concreti pregiudizi al diritto di difesa e di partecipazione procedimentale, ne' indicazioni su come i lamentati vizi abbiano inciso sulle determinazioni dell'amministrazione. Rileva inoltre che il rinvio ai capi di imputazione del decreto penale ha assolto agli obblighi motivazionali, garantendo la conoscibilita' delle ragioni di annullamento e stimolando il contraddittorio. Le deduzioni dei ricorrenti sono state valutate e ritenute inidonee a orientare diversamente il giudizio. Infine, la decisione nel merito avrebbe comunque avuto lo stesso esito, rendendo irrilevanti le asserite omissioni procedurali e motivazionali ai sensi dell'art. 21-octies della L. 241/90.

  • Rigettato
    Carenza di potere per superamento del termine di 18 mesi per l'esercizio del potere di annullamento in autotutela

    Il giudice ritiene il provvedimento tempestivo. Sottolinea che i vizi posti a fondamento dell'annullamento (errata rappresentazione dello stato dei luoghi, della consistenza planivolumetrica, del topòs, degli elementi strutturali) non erano percepibili o immediatamente conoscibili dall'amministrazione, essendo stati omessi o rappresentati in modo impreciso dai ricorrenti. La ricezione del decreto penale di citazione a giudizio da parte del Comune è avvenuta in data 17 aprile 2024, meno di un anno prima dell'annullamento in autotutela del 7 aprile 2025, rispettando quindi il termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies. Inoltre, il superamento del termine è ammissibile quando il soggetto segnalante ha rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale.

  • Rigettato
    Violazione dei principi del legittimo affidamento e di proporzionalità, eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà

    Il giudice ritiene che non sussista alcun legittimo affidamento in capo agli autori di un illecito. La situazione di illiceita' permanente e il vulnus arrecato al territorio e al paesaggio giustificano l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso, prevalendo su qualsiasi pretesa di affidamento. La fallace rappresentazione dei fatti da parte dei ricorrenti ha indotto in errore incolpevole il Comune, rendendo giustificato l'annullamento.

  • Rigettato
    Carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, eccesso di potere e difetto di motivazione in relazione alla normativa edilizia e paesaggistica

    La relazione del CTU del procedimento penale evidenzia numerose difformità e illegittimita' negli interventi edilizi, tra cui l'errata iscrizione catastale del manufatto nel 2003, la mutazione di destinazione d'uso senza titolo, l'occupazione di particelle catastali altrui, la realizzazione di superfetazioni senza titolo abilitativo, la presentazione di SCIA prive di dimensionamento e scala grafica, e carenze nella pratica depositata al Genio Civile. Queste irregolarita', dovute alla fallace rappresentazione dei ricorrenti, giustificano l'annullamento dei titoli abilitativi.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata e vizi propri dell'ordinanza di demolizione

    Il giudice ritiene l'ordinanza di demolizione legittima. La natura abusiva delle opere edilizie, una volta caducati i titoli abilitativi, determina la riespansione dell'illiceita'. L'art. 38 del DPR 380/01, che prevede la fiscalizzazione dell'abuso, e' applicabile solo in casi rigorosi e quando non sia possibile rimuovere i difetti procedurali o ripristinare lo stato dei luoghi, onere che grava sull'interessato. Nel caso di specie, la fallace rappresentazione dei ricorrenti ha causato l'annullamento, rendendo inapplicabile tale disposizione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1649
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1649
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo