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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/05/2024, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
787/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il dott. Salvatore Di Biase ha pronunciato la seguente sentenza nella causa Rg. N. 787.2022 :
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Senna ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Castellammare di Stabia alla viale Europa n. 184, giusta procura in calce al ricorso in opposizione.
OPPONENTE
E
, residente come in atti Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE
Oggetto: OPPOSIZIONE A PRECETTO, 617 e 618 bis cpc
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'opposto, ritualmente convenuto e non costituito.
In data 1 febbraio 22 il sig. notificava all'odierno opponente atto di precetto fondato Controparte_1
sul decreto ingiuntivo 104/21 reso dal Tribunale di Torre Annunziata e sentenza provvisoriamente esecutiva n. 106/22 resa dalla stessa A.G., di rigetto dell'opposizione e conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
Avverso il suddetto precetto, che intimava il pagamento a favore del sig. della Controparte_1
somma di euro €uro 14.993,76 per i titoli e causali indicate, proponeva opposizione ex art 617 e 618 bis la opponente società con ricorso depositato in data 9/2/22 e notificato il successivo giorno 14.
L'opponente chiedeva sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo azionato e nel merito “accogliere l'opposizione proposta e dichiarare la nullità del precetto notificato oltre che l'irregolarità del titolo per i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese e compensi con distrazione ".
Nelle more interveniva la sentenza n° 4090/2023 pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli che accoglieva l'appello principale proposto dalla società qui opponente e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, disponeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e posto a base dell'intimato precetto.
Orbene, in accoglimento dell'istanza formulata dal procuratore della società opponente con le note depositate in data 24/1/24, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il titolo esecutivo su cui si fondava il precetto avverso il quale è stata proposta l'opposizione oggi in esame, è venuto meno con la succitata sentenza n. 4090/23 della Corte di Appello di Napoli.
Avendo il suddetto giudizio ad oggetto la valutazione della legittimità del titolo, con la sentenza emessa in sede d'appello è venuto meno l'oggetto del giudizio e l'interesse delle parti a coltivarlo.
Infatti il venir meno del titolo posto a base del precetto è situazione che rende la contesa fra le parti sulla legittimità di quell'aspetto del tutto priva del requisito dell'interesse, venuto meno tale titolo emerge automaticamente che non v'è ragione di una pronuncia che accerti la validità dell'atto di precetto dato che, essendo venuto meno l'atto fondante di tale processo e, dunque, restando caducata l'attività svolta in quest'ultimo, difetta qualsiasi interesse al detto accertamento.
Ritenuti sussistenti i presupposti per accogliere l'opposizione quanto al profilo di doglianza fatto valere dall'opponente, possono considerarsi assorbite le altre questioni.
Considerata la materia trattata ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
PQM
Il giudice così decide:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Compensa le spese.
Torre Annunziata 10/05/2024
Il Giudice Onorario di Pace
Dott. Salvatore Di Biase
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il dott. Salvatore Di Biase ha pronunciato la seguente sentenza nella causa Rg. N. 787.2022 :
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Senna ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Castellammare di Stabia alla viale Europa n. 184, giusta procura in calce al ricorso in opposizione.
OPPONENTE
E
, residente come in atti Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE
Oggetto: OPPOSIZIONE A PRECETTO, 617 e 618 bis cpc
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'opposto, ritualmente convenuto e non costituito.
In data 1 febbraio 22 il sig. notificava all'odierno opponente atto di precetto fondato Controparte_1
sul decreto ingiuntivo 104/21 reso dal Tribunale di Torre Annunziata e sentenza provvisoriamente esecutiva n. 106/22 resa dalla stessa A.G., di rigetto dell'opposizione e conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
Avverso il suddetto precetto, che intimava il pagamento a favore del sig. della Controparte_1
somma di euro €uro 14.993,76 per i titoli e causali indicate, proponeva opposizione ex art 617 e 618 bis la opponente società con ricorso depositato in data 9/2/22 e notificato il successivo giorno 14.
L'opponente chiedeva sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo azionato e nel merito “accogliere l'opposizione proposta e dichiarare la nullità del precetto notificato oltre che l'irregolarità del titolo per i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese e compensi con distrazione ".
Nelle more interveniva la sentenza n° 4090/2023 pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli che accoglieva l'appello principale proposto dalla società qui opponente e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, disponeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e posto a base dell'intimato precetto.
Orbene, in accoglimento dell'istanza formulata dal procuratore della società opponente con le note depositate in data 24/1/24, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il titolo esecutivo su cui si fondava il precetto avverso il quale è stata proposta l'opposizione oggi in esame, è venuto meno con la succitata sentenza n. 4090/23 della Corte di Appello di Napoli.
Avendo il suddetto giudizio ad oggetto la valutazione della legittimità del titolo, con la sentenza emessa in sede d'appello è venuto meno l'oggetto del giudizio e l'interesse delle parti a coltivarlo.
Infatti il venir meno del titolo posto a base del precetto è situazione che rende la contesa fra le parti sulla legittimità di quell'aspetto del tutto priva del requisito dell'interesse, venuto meno tale titolo emerge automaticamente che non v'è ragione di una pronuncia che accerti la validità dell'atto di precetto dato che, essendo venuto meno l'atto fondante di tale processo e, dunque, restando caducata l'attività svolta in quest'ultimo, difetta qualsiasi interesse al detto accertamento.
Ritenuti sussistenti i presupposti per accogliere l'opposizione quanto al profilo di doglianza fatto valere dall'opponente, possono considerarsi assorbite le altre questioni.
Considerata la materia trattata ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
PQM
Il giudice così decide:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Compensa le spese.
Torre Annunziata 10/05/2024
Il Giudice Onorario di Pace
Dott. Salvatore Di Biase